Sostituzione dei docenti assenti nella scuola secondaria: chiarimenti ministeriali
Il MIUR ha emanato l'odierna nota prot. n. 14991 con la quale fornisce chiarimenti in merito alla sostituzione del personale docente assente - fino ad un massimo di 15 giorni - nella scuola secondaria.
Fermo restando l'obbligo di utilizzare a tale fine personale totalmente o parzialmente a disposizione, la nota 14991 ribadisce che l'assunzione - da parte dei docenti in servizio nella scuola - di ulteriori ore di insegnamento, fino ad un massimo di 24, è facoltativa (art. 22, comma 6, legge 449/01, la "Finanziaria 2002").
La nota 14991, infine - come sostenuto dalla CISL Scuola fin dall'emanazione della suindicata legge - sottolinea che in tutti i casi nei quali le disposizioni citate "non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo".
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