Dirigenti Scolastici. Onnicomprensività del trattamento economico

28.07.2006 14:28

Con la nota prot. n. 606 del 28.7.2006 - avente per oggetto "Onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici. Art. 24, comma 3, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 19 C.C.N.L. Area V sottoscritto l'11 aprile 2006. Applicazione" il MPI --->

  • ricorda che con nota prot. n. 254 del 19 aprile 2005 (di modifica della precedente nota prot. n. 642 del 12 maggio 2003) e con nota prot. n. 11 dell'11 gennaio 2006 sono state date indicazioni in merito alle modalità di gestione dei compensi relativi agli incarichi aggiuntivi rientranti nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti Scolastici secondo quanto previsto dall'articolo 26, commi 2 e 3, e dall'art. 42, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. Area V sottoscritto il 1° marzo 2002
  • segnala che - a seguito delle innovazioni apportate a tali disposizioni dall'articolo 19 del CCNL Area V relativo al quadriennio 2002/2005 - sono pervenute, da parte di alcuni Uffici Scolastici Regionali, richieste di chiarimenti riguardanti le modalità di attuazione della suddetta disciplina
  • chiarisce che al riguardo restano nell'esclusiva competenza degli suddetti Uffici Scolastici i sotto indicati adempimenti relativi all'applicazione della normativa in questione: 1) rilevazione degli incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti Scolastici mediante acquisizione e verifica dell'esattezza delle attestazioni dei versamenti sul capo XIII, capitolo 3408, articolo 3, effettuati dalle Istituzioni scolastiche in ciascun anno di riferimento. Tali versamenti, ai sensi del citato articolo 19 del vigente CCNL Area V, dovranno riguardare esclusivamente la residua percentuale del compenso (20% o 70%) non corrisposta direttamente agli interessati che confluisce, quindi, ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della loro retribuzione; 2) rideterminazione annuale del fondo generale regionale per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Dirigenti scolastici, per un importo corrispondente alla somma delle quote versate sul capitolo 3408, di cui al punto precedente, in applicazione del contratto integrativo regionale; 3) invio al MPI (Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio VII), entro il 31 gennaio di ciascun anno, degli elenchi relativi agli incarichi aggiuntivi, mediante compilazione dell'apposito nuovo allegato A. L'invio di tali elenchi è finalizzato soltanto all'acquisizione degli elementi necessari per la reiscrizione in bilancio della quota parte dei suddetti compensi per incarichi aggiuntivi versati in conto entrata Tesoro e rientranti, quindi, nel regime dell'onnicomprensività
  • rammenta che la procedura prevista dal citato articolo 19 del CCNL relativo al quadriennio 2002/2005 si applica a partire dall'11 aprile 2006, data di sottoscrizione dell'accordo
  • precisa, infine - con riferimento alla rideterminazione annuale del fondo generale regionale per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Dirigenti Scolastici - che esso è alimentato, oltre che dalle risorse derivanti dalla quota parte dei compensi per lo svolgimento degli incarichi aggiuntivi, dalle quote di retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio. Le Direzioni Regionali, pertanto, alla fine di ogni anno e in analogia a quanto specificato per detti incarichi aggiuntivi, contabilizzeranno anche gli importi relativi a tale fonte di finanziamento, determinando autonomamente e direttamente l'incremento del fondo ed inviando contestualmente tali dati al MPI (Direzione Generale e Ufficio suindicati), mediante la compilazione del modello B.