Pensionamenti decorrenti dal 1°.9.2010: ulteriori precisazioni ministeriali
Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 19313 del 21.12.2009 con la quale - ad integrazione della precedente e recente circolare n. 96 - si forniscono precisazioni (peraltro, già anticipate dalla CISL Scuola nelle specifiche schede predisposte in materia) sui requisiti necessari per il diritto alla pensione di anzianità dal 1°.9.2010.
Nella nota 19313 si chiarisce che ai fini del raggiungimento della "quota 95" i requisiti necessari sono:
- 59 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva;
- 60 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.
Concorrono alla determinazione della "quota 95" sia i mesi che le frazioni di mese (circolare INPDAP n. 7 del 13.5.2008), fermo restando il pieno possesso dei requisiti anagrafici e contributivi minimi di 59 anni di età e 35 anni di contributi.
Resta fermo per il personale della scuola l'accesso al pensionamento qualora i requisiti richiesti siano maturati entro il 31.12.2010.
Per le donne che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età compiuti entro il 31.12.2010, la nota richiama invece la necessità che il requisito minimo contributivo (20 anni) debba essere maturato entro il 31.8.2010.
Su quest'ultimo punto la CISL Scuola ha sottoposto immediatamente al MIUR, per le vie brevi, le sue forti perplessità: non appare fondata, infatti, la previsione di una scadenza diversa (31 agosto) per la maturazione di un requisito che - ad avviso della CISL Scuola medesima - deve ritenersi avvenuta con riferimento alla data "teorica" del 31 dicembre, così come previsto per tutti gli altri requisiti anagrafici e/o contributivi.
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