Riconoscimento delle abilitazioni conseguite all' estero, importanti decisioni del Consiglio di Stato
In data 28 e 29 dicembre c.a. sono state depositate le attese decisioni del Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, in merito alla riconoscibilità nel nostro ordinamento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all'estero, segnatamente in Bulgaria e Romania. I pronunciamenti, pur vedendo soccombenti, nel caso specifico, il Ministero e la Presidenza del Consiglio, che avevano appellato precedenti sentenze del TAR, contengono indicazioni utili a orientare il comportamento dell'Amministrazione nel valutare la rispondenza dei titoli acquisiti all'estero a quanto si richiede per accedere all'attività di insegnamento nel nostro Paese.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, preso atto che con il recepimento in Italia, attraverso il decreto legislativo n. 206/2007, della direttiva 2005/36/CE, il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in ciascun Paese membro dell’Unione europea consente la circolazione in ambito sovranazionale dei lavoratori e dei servizi, è a tal fine indispensabile attuare una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite nel Paese d’origine dal docente che chiede il riconoscimento, e dunque della sua idoneità all’accesso alla “professione regolamentata” in quello di destinazione.
Ad avviso dei giudici le disposizioni vigenti “indicano il procedimento da seguire e dispongono che chi chiede il riconoscimento deve essere in possesso solo dell’attestato di competenza o del titolo di formazione, previsto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel suo territorio". Alla luce di tale dettato normativo risulta che il competente Ministero italiano deve, dunque, valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano. All’esito dell’istruttoria potrà disporre:
- il riconoscimento alle condizioni di cui all’art. 21 del d. lgs. 206 del 2007
- misure compensative (il tirocinio triennale o l’esame).
Pertanto il Ministero dell’Istruzione dovrà esaminare “l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli”, posseduti dal docente e attuare “un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale”, al fine di accertare se gli interessati abbiano o meno i requisiti per svolgere la professione, prevedendo all'occorrenza opportune e proporzionate “misure compensative”, ai sensi dell'art 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Si tratta, ad avviso della CISL Scuola, di un fondamentale orientamento giurisprudenziale, in linea con la necessità, sempre sostenuta dall’organizzazione, di una rigorosa valutazione circa l’effettiva rispondenza dei titoli conseguiti all’estero a quanto richiesto per accedere all’insegnamento nel nostro Paese.
La Cisl Scuola, pertanto, non mancherà di sollecitare l’Amministrazione perché sia garantita da subito, attraverso un’attenta valutazione comparativa dei titoli, la piena ottemperanza alle indicazioni contenute nelle decisioni del Consiglio di Stato.
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