Mobility manager nelle istituzioni scolastiche, i limiti evidenti di un approccio "volontaristico"
Si è svolto lunedì 8 novembre l’incontro con la Direzione Generale per lo Studente per esaminare la bozza delle Linee guida per l’istituzione del mobility manager nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. All’incontro erano presenti il Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, dott. Antimo Ponticiello e il dott. Paolo Sciascia, Dirigente dell’ufficio III.
La CISL Scuola ha espresso condivisione rispetto alle finalità del provvedimento in esame, essendo certamente apprezzabile l’intento di favorire i rapporti di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, altre amministrazioni pubbliche ed enti per la realizzazione di progettualità volte all’arricchimento dell’offerta formativa scolastica per la mobilità sostenibile e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Ciò che risulta però del tutto inaccettabile è che si ritenga di poter istituire la figura del Mobility manager come espressione di puro volontariato. Nel provvedimento di legge istitutivo non sono infatti stanziati fondi per retribuire l’impegno connesso all’attivazione di questa nuova figura, né è prevista la riduzione del carico didattico per il docente interessato. Si afferma anzi espressamente che dall'attuazione delle relative misure non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si conferma dunque come tendenza ormai costante del Legislatore quella di creare continuamente nuovi profili di responsabilità e nell’istituire per via extracontrattuale, con modalità additiva e lineare, una pluralità di figure in ambito scolastico, senza prevedere però riconoscimenti di alcun tipo per le ulteriori incombenze, assunte spesso al di fuori dell’orario di servizio contrattualmente definito.
Manca poi del tutto, nelle linee Guida e nel relativo Decreto, un riferimento ad azioni formative o ad altra forma di riconoscimento per il docente che dovesse dichiararsi disponibile all’incarico. A parere della CISL Scuola è dunque necessario intervenire su questi aspetti, incrementando il Fondo di Istituto o introducendo appositi fondi, anche con modifica del provvedimento legislativo di riferimento.
Altro elemento critico rilevato dalla CISL Scuola è la mancata previsione di un coinvolgimento degli organi collegiali, assolutamente necessario, considerando che l’azione del mobility manager riveste sia un valore formativo - in coerenza con il PTOF - che organizzativo, con l’eventuale utilizzazione dell’organico di potenziamento, come ipotizzato nel testo. La progettazione deve senz’altro coinvolgere almeno il Collegio docenti per gli aspetti pedagogici e per la connessione con azioni legate all’educazione civica e agli obiettivi di sostenibilità di cui all’Agenda 2030 e, più in generale, con il Ptof.
Infine, se è chiaramente indicato nella bozza che occorre la disponibilità del docente perché possa essere attribuito l’incarico, la Cisl Scuola ritiene anche opportuno che le Linee guida richiamino espressamente come l’individuazione di questa figura rientri nella sfera di autonoma decisione delle istituzioni scolastiche, in forza dell’autonomia didattica e della libertà di scelta da parte dei docenti, esplicitamente richiamate nella norma di riferimento citata dalle stesse Linee guida. Tutto ciò appare come inevitabile conseguenza della scelta, contestata come si è detto dalla CISL Scuola, di connotare in senso del tutto volontaristico l’introduzione di questa nuova figura in ambito scolastico.