Informativa al Ministero su concorso riservato e rotazione incarichi dei Dirigenti Scolastici
Si è svolto lunedì 15 maggio l’incontro di informativa sul Decreto ministeriale per la procedura riservata del concorso a dirigenti scolastici e sulla Direttiva recante i criteri per la rotazione degli incarichi, argomenti entrambi decisamente rilevanti e molto attesi.
Concorso riservato
Il concorso per l’accesso alla dirigenza, indetto con decreto del direttore generale del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017, ha vissuto un percorso tormentato, sia per le modifiche apportate progressivamente al bando, sia per l’alto numero di contenziosi e di relativi decreti cautelari. Nessuna fase concorsuale è stata esente da rilievi, numerosi e svariati.
Già per la prova preselettiva era stato lamentato il malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati durante il suo svolgimento; poi la contestazione si è estesa alle modalità di correzione della prova scritta e di registrazione dei verbali relativi alle valutazioni; la prova orale è stata oggetto di contenzioso per il difforme comportamento delle Commissioni rilevato dai ricorrenti sul territorio nazionale, ed è stata inoltre contestata la compatibilità di tre Commissari (lezioni nei corsi di preparazione al concorso, contemporaneità di cariche pubbliche ecc.).
Una norma inserita nel decreto “Milleproroghe” si propone ora di risolvere i numerosi contenziosi ancora pendenti, prevedendo lo svolgimento di una procedura riservata consistente in un corso di formazione intensivo seguito da una prova finale.
Nel testo di legge sono contemplate due diverse fattispecie per quanto riguarda i soggetti aventi titolo ad accedere al corso intensivo: la prima riguarda quanti hanno prodotto un ricorso e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; la seconda riguarda coloro che, pur non avendo superato la prova preselettiva, hanno superato lo scritto e l’orale dopo essere stati ammessi a sostenere le prove a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.
In entrambi i casi, gli interessati potranno accedere al corso intensivo di formazione dopo aver superato con un punteggio pari ad almeno 6/10 una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa.
In sostanza le due differenti situazioni, ricondotte dalla norma a una medesima modalità di accesso, sono trattate allo stesso modo, pur essendo evidenti le differenze riscontrabili fra i rispettivi percorsi valutativi.
Nella bozza di decreto, la prova scritta viene semplificata sia per il punteggio relativo alla soglia di sufficienza (6/10 anziché 7/10), sia perché si prevede che i quesiti siano a risposta chiusa; per la soluzione vengono concessi 120 minuti. Più contenuto, rispetto alla prova scritta del concorso, anche il numero delle aree sottoposte a verifica. Vengono infatti esclusi dalla prova gli argomenti relativi a “modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali”, così come l’area relativa a “valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici e sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”. Questa semplificazione viene introdotta nella bozza di decreto pur non essendo prevista nella norma.
Dei 100 quesiti, 5 sono destinati alla verifica della conoscenza di livello B2 del CEF della lingua straniera prescelta e 5 per la verifica sulle competenze nell’utilizzo di strumenti informatici e tecnologie della comunicazione.
La CISL Scuola, nel suo intervento nel corso dell'informativa, ha chiesto che questa semplificazione delle prove sia presa in considerazione anche per il prossimo concorso ordinario.
Una seconda modalità di accesso al corso intensivo prevede invece il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10 e riguarda coloro che hanno proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del concorso. Queste casistiche, che sono previste dalla legge, vengono riprese senza interpretazioni né estensioni dalla bozza di decreto.
I titoli valutabili per la procedura sono cristallizzati all’epoca del concorso del 2017.
Ad avvenuto superamento della prova che segue il corso intensivo, gli interessati saranno inseriti in coda alla graduatoria di merito e potranno essere assunti entro il limite del 40% dei posti disponibili (il 60% andrà alla graduatoria del concorso ordinario di cui dovrebbe essere imminente il bando).
Da notare che sulla ripartizione dei posti da assegnare alle due graduatorie - quella del concorso 2017 e quella del concorso attualmente in attesa di essere bandito – si danno indicazioni su come operare in caso di esaurimento di una delle due graduatorie, ma nulla vien detto su come procedere nel caso in cui la graduatoria non sia ancora definita. Poiché ancora non si conoscono i contenuti del bando del concorso ordinario, si è chiesto di specificare come debba essere determinato il contingente dei posti disponibili qualora non sia stata ancora formalizzata la graduatoria del concorso ordinario.
È comunque intenzione dell’Amministrazione far procedere i due concorsi in parallelo, con l’obiettivo di procedere alle assunzioni da entrambe le procedure a partire da settembre 2024.
La bozza illustrata ai sindacati passa ora all’esame del CSPI e potrebbe ancora subire modifiche.
Rotazione incarichi
Per ciò che concerne la Direttiva sulla rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici, la dott. Carmela Palumbo, Capo dipartimento istruzione, ha confermato i contenuti della bozza già consegnata alle organizzazioni sindacali. La rotazione entrerà in vigore a partire dall’a.s. 2023/24, e sarà effettuata dopo lo svolgimento di tre incarichi triennali, il primo dei quali è l’incarico attualmente in corso. Allo scadere dell’ultimo dei tre incarichi, i dirigenti interessati potranno esprimere preferenze per la nuova assegnazione, che sarà effettuata con priorità, contestualmente con le operazioni di assegnazione ad altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento.
La rotazione non sarà applicata ai dirigenti il cui collocamento in quiescenza è previsto prima del completamento di un altro eventuale incarico. Sono inoltre esclusi i destinatari dei benefici della legge 120/1991 e della legge 104/92. La rotazione non si applicherà inoltre ai dirigenti che abbiano ottenuto il trattenimento in servizio.
In via eccezionale il direttore regionale potrà decidere di non applicare la rotazione nei confronti dei dirigenti scolastici in zone di montagna, in territori insulari o di difficile raggiungibilità.
È inoltre previsto che la rotazione sia applicata assegnando ai dirigenti, ove possibile, ad una fascia retributiva pari o superiore a quella di provenienza e comunque a una distanza non superiore ai 50 chilometri rispetto alla precedente sede. La CISL Scuola ha chiesto che tale distanza sia ridotta a non oltre 30 chilometri.
Infine, l’Amministrazione ha chiarito di essere impegnata perché si raggiunga l’obiettivo di estendere la mobilità interregionale al 100 per cento dei posti vacanti e disponibili. In Parlamento, nella conversione del Dl 44/2023, sono stati presentati numerosi emendamenti in tal senso, sia da parte delle forze di maggioranza che di minoranza. Sarà comunque importante coordinare le diverse procedure concorsuali e la mobilità interregionale per consentire il rientro dei dirigenti che prestano servizio fuori regione prima delle assunzioni da concorso.