Firmato al MIUR il nuovo CCNI sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) del personale docente, educativo e ATA

12.06.2019 15:38

E' stata sottoscritta l'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 2016-2018 avrà validità triennale. Rispetto ai contratti degli ultimi tre anni, sono state introdotte novità che riguardano in particolare le regole per il personale docente.

Assegnazioni provvisorie
Si è ripristinato il testo del 2015/16 per quanto concerne la possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria anche all'interno della provincia ottenuta con la mobilità, fermi restando i requisiti già previsti nel precedente contratto per quanto riguarda il diritto di partecipare a tale tipo di movimento.
Come richiesto dalla CISL Scuola, potranno fare domanda di assegnazione anche i docenti FIT assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018.
Introdotta anche la possibilità di chiedere, nei comuni costituiti da più distretti, l'assegnazione provvisoria per diverso distretto subcomunale, solo nel caso in cui l'interessato si avvalga delle condizioni che danno diritto alle precedenze di cui all'art. 8.
Trova conferma la possibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria su posto di sostegno, solo per altra provincia, da parte dei docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.

Precedenze
Nelle domande di assegnazione è stata resa obbligatoria l'indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento. Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.

Licei musicali e coreutici
L'art.6 bis avrà ancora validità solo per un anno scolastico (2019/20) ed esclusivamente al fine di confermare le utilizzazioni dell'anno scolastico 2018/19 per i docenti che non sono stati destinatari di passaggi di ruolo o di cattedra. Confermato anche l'accantonamento per i supplenti in servizio nel 2018/19. Le restanti disponibilità saranno utilizzabili per le operazioni di assegnazione provvisoria.

Personale ATA
È stato sostanzialmente riproposto il testo del precedente CCNI, rendendo omogenee a quelle previste per i docenti le regole riguardanti le precedenze e il vincolo del codice sintetico nel caso di domande di assegnazione provvisoria.