Dirigenti Scolastici. Siglato il Contratto Integrativo Nazionale (quadriennio 2002-2005)
E' stata siglata - questa mattina, presso il MPI - l'ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica relativo al quadriennio 2002-2005.
Il testo dovrà ora essere sottoposto alle procedure di certificazione.
Si tratta di un buon contratto che - pur nell'esiguità delle risorse disponibili - definisce, con chiarezza, criteri e procedure
- sulla formazione dei Dirigenti Scolastici
- sulla determinazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi
- sui fondi regionali per la retribuzione di posizione e di risultato
- sui criteri per la fruizione dei congedi per la formazione
Al CIN sono allegate
- una dichiarazione congiunta (Organizzazioni Sindacali/MPI) sul calcolo della pensione
- due dichiarazioni a verbale delle sole Organizzazioni Sindacali nelle quali è sottolineata la necessità: 1) di ricercare per "via politica" le fonti di finanziamento per la retribuzione degli incarichi aggiuntivi obbligatori, quali gli esami di licenza media e la funzione di commissario governativo; 2) di individuare orientamenti comuni generali concernenti i criteri di conferimento delle reggenze
Il CIN si riferisce:
- agli istituti contrattuali previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) e d) del CCNL; per quanto attiene al conferimento e mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici [art. 4, comma 1, lett. e) del CCNL], il rimando è all'accordo già siglato in data 25 maggio 2006, sulla base del quale si è proceduto alle relative operazioni a livello regionale
- ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche. Per i Dirigenti AFAM si determina la quota di risorse con il rimando, però, alla contrattazione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.
Il testo è articolato in quattro Capi.
Nel Capo 1 ("Criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento"), le cui disposizioni integrano quelle già definite con la Direttiva 34/06 sulla formazione
- si determina che la percentuale delle risorse da destinarsi annualmente agli Uffici Scolastici regionali deve essere almeno pari all'80% delle disponibilità
- è fortemente valorizzata l'attività di autoformazione
- si ribadisce che le attività di formazione e aggiornamento saranno monitorate dall'Ente Bilaterale previsto dall'articolo 21, comma 11, del CCNL, per la istituzione del quale sarà costituita una Commissione paritetica
- si stabilisce che la contrattazione regionale deve essere attivata entro 60 giorni dalla firma del CIN
Nel Capo 2 ("Determinazione compensi per incarichi aggiuntivi") si prevedono alcuni compensi.
- Per la "reggenza": indennità di reggenza più un importo (da corrispondere in un'unica soluzione annuale sulla posizione di risultato) pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione dell'istituto assunto in reggenza
- Per i Dirigenti Scolastici "valutatori SIVADIS": la determinazione avverrà in apposita sede contrattuale non appena accertate e finanziate le specifiche risorse
- Per la cosiddetta 3ª Area degli istituti professionali e per gli EDA: il 2% delle somme stanziate dal MPI e, comunque, non meno di € 500 e non più di € 2000.
Nel Capo 3 ("Determinazione dei fondi di posizione e di risultato")
- sono definite ed esplicitate le fonti di finanziamento del fondo regionale dal 2002 ad oggi
- sono definiti gli incrementi relativi ai due contratti biennali
- sono elaborate ed allegate al contratto le 5 tabelle nelle quali (anno per anno e regione per regione) sono ripartite le risorse finanziarie costituenti i fondi regionali
- è esplicitata la necessità della certificazione nel "Registro di utilizzazione del fondo regionale" da istituirsi presso ciascuna Direzione Regionale
- sono definite le modalità di utilizzazione del fondo regionale (tempistica e garanzie)
Nel Capo 4 ("Criteri per la concessione dei congedi di cui all'art. 24, commi 4 e 5"):
- si determina la percentuale dei permessi attribuibili fino al 10% del personale in servizio
- si afferma che i Dirigenti Scolastici interessati devono presentare richiesta al Direttore Regionale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività formativa
- si stabilisce che le procedure di accoglimento delle domande devono essere definite con contrattazione integrativa regionale
- si definiscono i criteri da prendere in considerazione solo se le richieste siano superiori alla percentuale stabilita (la non fruizione di questa opportunità; la coerenza del contenuto della formazione con le funzioni dirigenziali; la rotazione tra gli interessati).