Supplenze al personale docente, educativo ed ATA, a.s. 2009/10: chiarimenti alla nota del 25 agosto

31.08.2009 16:43

Il MIUR - con l'odierna nota prot. n. 12643 - fornisce precisazioni in merito alle istruzioni operative diramate la scorsa settimana in materia di supplenze (nota prot. n. 12360 del 25.8.2009).

Di seguito, il senso di dette precisazioni.

  • La prescrizione di cui alla lettera e) della nota 12360 ("Il personale che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2009/10 e sia tenuto alla prestazione di servizio su specifica sede di insegnamento per l'a.s. 2009/10, non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso") non si applica nel caso di contratti a tempo determinato da stipularsi ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL del 29.11.2007.
  • Il docente ha titolo al completamento orario anche nell'ipotesi che abbia scelto uno spezzone pur in presenza di posti interi.
  • La previsione di cui al punto b) della nota 12360 (la possibilità, cioè, di accettare altra supplenza - annuale o fino al 30 giugno - dopo aver accettato una supplenza per un numero di ore inferiori a quello costituente cattedra, purchè prima della stipula del contratto) si applica anche al personale ATA.