C.M. n. 45 del 9.6.2006 - Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto

09.06.2006 18:24

La CISL Scuola, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha aperto una "vertenza" con il Ministero dell'Istruzione (vedi da ultimo la notizia dello scorso 7 giugno) perché ritiene necessari significativi segnali di discontinuità e di cambiamento rispetto alle politiche - effettuate nel recente passato in materia - che tanto negativamente hanno segnato le condizioni di funzionalità e di erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche: ha chiesto cioè il ripristino delle certezze necessarie al buon funzionamento del sistema scolastico, messe in discussione dai "tetti" imposti agli organici dalle precedenti finanziarie.

La circolare emanata oggi, pur con i limiti di un intervento effettuato in corso d'opera, introduce alcune "aperture" che possono modificare sensibilmente quelle situazioni che macroscopicamente hanno messo in discussione il diritto allo studio degli studenti sia in termini di continuità e qualità della didattica che di funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.

L'Amministrazione ha, infatti, convenuto su un principio fondamentale che "l'operazione costituisce un'occasione importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed efficacia dell'azione delle scuole, che non abbiano potuto essere compiutamente realizzate in sede di predisposizione dell'organico di diritto", e di conseguenza ha convenuto sulla necessità di una serie di correttivi che consentano di eliminare le rigidità introdotte negli anni precedenti

Con la nuova disposizione ci sono ora le condizioni per recuperare e riportare a norma le situazioni di sofferenza denunciate in diritto.

Un'attenzione alle richieste formulate dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni sindacali (e di conseguenza alle esigenze delle scuole) che registriamo positivamente se è da intendersi come la premessa per una più sostanziale inversione di tendenza da realizzare compiutamente nella definizione degli "organici di diritto" per i prossimi anni scolastici.

Un risultato che ha necessità di un'attenta gestione a livello regionale, provinciale nonché di istituzione scolastica. Come è noto, infatti, le scelte di modifica all'organico di fatto rientrano nella competenza dei Direttori Regionali ed è quindi a quel livello che si colloca ora la gestione operativa delle nuove disposizioni.

Le Regioni, dove si sono registrate le situazioni di sofferenza a suo tempo denunciate, apriranno il confronto con la rispettiva amministrazione e attiveranno tutte quelle iniziative che si renderanno necessarie per la piena realizzazione degli obiettivi.

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Riportiamo di seguito la sintesi delle principali novità introdotte.

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Premessa

Fin dalla premessa è affermato che l'adeguamento degli organici alla situazione di fatto costituisce un'occasione importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed efficacia dell'azione delle scuole che, per le variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non hanno potuto essere compiutamente concretizzate in sede di definizione dell'organico di diritto.

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Formazione delle classi

Si afferma che gli interventi di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, compreso quello funzionale della scuola dell'infanzia e primaria, devono essere effettuati ripristinando il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

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Scuola dell'Infanzia

Viene meno il divieto previsto in precedenza di incrementare sezioni e posti per la scuola dell'infanzia in sede di adeguamento alle esigenze in fatto. E, al fine di venire incontro alle richieste delle famiglie, è finalmente richiesta la rilevazione della consistenza del numero degli alunni in lista d'attesa al fine di poter programmare gli interventi necessari, come ripetutamente richiesto dalla CISL Scuola.

Tale adempimento dovrà essere predisposto entro il prossimo 30 giugno, mentre la possibilità delle iscrizioni anticipate dei bambini che compiono tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2007 è rigorosamente condizionata all'esistenza di tutte le condizioni previste dalla C.M. n. 93 del 23.12.2005 (relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2006/07), alla definizione di accordi con i competenti Enti Locali, nonché, stante il carattere sperimentale dell'istituto degli anticipi, alle delibere del collegio dei docenti.

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Scuola primaria

Sono puntualmente richiamate le disposizioni relative all'articolazione oraria dell'insegnamento della lingua inglese: un'ora settimanale nella prima classe (33 ore annuali), due ore e mezza settimanali nelle classi del primo biennio (165 ore annuali) da distribuire in maniera flessibile e tre ore settimanali nelle classi del secondo biennio (198 ore annuali), per un totale di 12 ore settimanali per le classi dell'intero corso.

Riformulata la parte relativa alla costituzione dei posti da destinare ai docenti specialisti, ove "per evidenti ragioni di efficacia dell'offerta formativa" si sottolinea l'esigenza di non aggregare classi in maniera di superare le 18 ore di insegnamento.

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Scuola secondaria di primo grado

Sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto n. 226/05 per gli insegnamenti di Lingue comunitarie, Tecnologia nonché Strumento musicale. Relativamente alla seconda lingua comunitaria si ricorda che lo studio "potenziato" della lingua inglese - previsto dall'art. 25, comma 2, del suddetto decreto 226 - non troverà attuazione nel prossimo anno scolastico.

Per Strumento Musicale si afferma che l'insegnamento, deve essere assicurato "per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale" e che per la copertura dei posti e delle ore, eventualmente disponibili, deve essere seguita la normale procedura prevista per le restanti classi di concorso. Non possono, pertanto, essere effettuate assunzioni con rapporti di lavoro diversi da quelli del contratto a tempo determinato (supplenze).

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Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

E' affermato che il contingente di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato definito in organico di diritto è stato autorizzato all'interno dei limiti del contingente totale dei posti assegnato a ciascuna realtà regionale; i Direttori Regionali, pertanto, possono autorizzare ulteriori posti nel caso ciò si renda necessario per rispondere a comprovate e altrimenti non esitabili istanze delle istituzioni scolastiche. E' il caso di quelle realtà ove il modello di organico del tempo pieno e prolungato è stato eroso per stare dentro i tetti, trasformando un modello didattico in un tempo lungo di scuola.

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Posti di sostegno

Sono confermate le disposizioni che consentono l'attribuzione dei posti in deroga a seguito delle richieste degli organi competenti. Ma rispetto alla precedente formulazione che di fatto poneva una serie di limiti a nuove autorizzazioni di posti, si afferma positivamente che l'attribuzione di posti in deroga sopperisce all'inadeguatezza del parametro 1/138 fissato dalla legge 449/97. Questa nuova consapevolezza fa ben sperare per una rivisitazione profonda della disposizione legislativa come richiesto da tempo dalla CISL Scuola.

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Centri Territoriali Permanenti

Saranno consentiti incrementi di posti per i centri EDA, qualora ricorrano le condizioni previste dall'attuale normativa.

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Progetti

Oltre alla conferma dei progetti in atto, sarà possibile attivarne di nuovi - con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'inserimento degli alunni stranieri - nel limite dei posti utilizzati nell'anno precedente. La necessità di ulteriori posti potrà essere autorizzata dall'Amministrazione Centrale sentito il Ministero dell'Economia.

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Personale ATA

Interessanti novità per la ridefinizione degli organici del personale ATA:

  • sarà possibile attivare nuovi posti per il personale ATA non solo per l'accertato incremento del numero degli alunni, ma anche, in considerazione dei tagli degli anni scorsi, anche negli ulteriori casi necessari a garantire l'effettivo funzionamento delle Istituzioni scolastiche;
  • nelle scuole con alta concentrazione di personale inidoneo il Ministero si fa riserva di comunicare, una volta effettuati i movimenti, il contingente dei posti da utilizzare per compensare la ridotta erogazione del servizio.

In caso di figure uniche che non sia possibile utilizzare in altri profili, le esigenze di sostituzione devono essere comunicate al Ministero per gli interventi consequenziali.

Per garantire il rispetto del CCNL, in più parti disatteso, si è reso necessario far richiamare che le modalità di prestazione dell'orario di lavoro per il profilo professionale di assistente tecnico, come per il restante personale, devono rispettare le prescrizioni dell'art. 52 dello stesso CCNL.