ATA/ITP ex EE.LL.: la Corte Costituzionale respinge l'eccezione di legittimità costituzionale sul comma 218. Comunicato unitario

03.07.2007 17:42
Categoria: Personale ATA

Dopo la sentenza n. 234/07 della Consulta, CISL Scuola - unitamente a Flc CGIL e UIL Scuola - insiste nella richiesta di un intervento legislativo.

* * *

Con la sentenza depositata nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da molti giudici nei confronti del comma 218, art. 1, legge 266/2005 (la Finanziaria 2006), che, interpretando a posteriori l'art. 8 della legge 124/99 circa l'inquadramento economico del personale ATA/ITP passato dagli Enti Locali allo Stato, di fatto aveva negato il pieno riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata nell'ente di provenienza, pur riconosciuto in questi anni da molte sentenze passate in giudicato e dalla Corte di Cassazione, anche a seguito dei ricorsi alla Magistratura promossi dalla nostra organizzazione.

Preso atto della sentenza e dichiarando rispetto verso le deliberazioni della Corte, abbiamo comunque il dovere di non far passare sotto silenzio e di non sottovalutare la situazione di confusione e di iniquità che, nella situazione data, si apre ora di fatto tra i lavoratori del settore.

Per questo la CISL Scuola - insieme a FLC Cgil e UIL Scuola, in coerenza con l'azione già sviluppata in occasione dell'itinerario parlamentare della legge finanziaria per il 2007 - ha di nuovo sollecitato un tempestivo intervento del Governo per cancellare legislativamente il comma 218 e ripristinare i diritti dei lavoratori.