Istituti professionali: riduzione “carichi orario” nel biennio
La CISL Scuola già in altre occasioni si è espressa criticamente sulla vicenda - anche attraverso i propri rappresentanti in seno al CNPI - ribadendo che la modifica degli orari e, quindi, di eventuali modifiche ordinamentali trovano il loro agire in un quadro complessivo di riforme e percorsi educativi finalizzati ad una migliore efficienza degli apprendimenti e non a meri "tagli" ragionieristici con ricadute possibili sulla qualità e certamente sugli organici.
Nell'incontro svoltosi ieri, 23 maggio - dedicato all'esame del testo (ormai definitivo) del decreto attuativo dell'art. 1, comma 605, lett. f, della "Finanziaria 2007" e relativo alla riduzione dei carichi orario in oggetto - sono state accolte alcune osservazioni sindacali.
Di seguito, le più importanti indicazioni contenute nel provvedimento.
- A decorrere dell'a.s. 2007/08 gli Istituti Professionali continueranno ad applicare i Piani di Studio previsti dal DM 24.4.1992 con un orario settimanale delle lezioni fissato in 36 ore, risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di indirizzo.
- La finalità e gli obiettivi inerenti l'area di approfondimento saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche con strumenti e flessibilità propri dell'autonomia e nei limiti del 20% (ex DM 47 del 13.6.2006), nel rispetto delle competenze istituzionali delle Regioni.
- Per gli istituti che hanno autonomamente scelto di attuare i piani di studio e i quadri orari ex DM 30.7.1997 è confermata la consistenza dell'organico già attribuita.
- Il provvedimento legislativo riguarderà per il prossimo anno solo le classi prime e non il biennio come prospettato nelle precedenti bozze.
- Tutti i corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13, legge 40/2007 (la cosiddetta "Bersani") mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio.
- Fino all'attuazione del quadro normativo di riforme del sistema dell'"istruzione tecnica" e dell'"istruzione professionale" - introdotto dalla legge 40/2007 - rimangono invariati i criteri costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'"istruzione professionale".
- Il personale docente coinvolto nell'orario di cattedra completerà l'orario di servizio con ore d'insegnamento - disponibili nelle scuola di titolarità - nelle stessa classe di concorso.
Come si vede una reale inversione di tendenza
- che consente agli istituti professionali di affrontare con maggiore serenità gli sviluppi dell'applicazione del complesso della riforma degli ordinamenti prevista dalla legge 40
- che non snatura l'attuale modello ordinamentale.
La CISL Scuola ha sottolineato che:
- la dotazione attribuita deve essere considerata una sorta di organico funzionale da programmare in autonomia;
- deve essere esplicitato che i criteri per l'utilizzo del personale sono di competenza della contrattazione integrativa nazionale e d'istituto;
- devono essere fornite garanzie per la costituzione delle cattedre con ore di compresenza o a disposizione, in particolare per i docenti non di ruolo.