Valutazione alunni primo ciclo, a.s. 2006/07. Quali schede di valutazione?

15.12.2006 17:31

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con nota 10434 del 10.11.2006, ha fatto il punto sull'evoluzione normativa in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione, rammentando che - come già indicato nella nota di indirizzo del 31.8.2006 - l'a.s. 2006/07 è stato indicato come un "anno-ponte" per poter effettuare la revisione delle Indicazioni Nazionali, revisione che comporterà anche l'individuazione di obiettivi essenziali per ogni ciclo scolastico e la definizione delle competenze da certificare.

Con la nota del 31 agosto era stato anche precisato che l'attestazione dei traguardi intermedi negli apprendimenti doveva essere affidata a schede di valutazione (definite "sobrie" dalla nota di indirizzo), mentre per quanto riguarda la certificazione delle competenze - solo per l'ultimo anno del primo ciclo - il Ministero era impegnato a predisporre un modello nazionale che avrebbe consentito di operare in un'ottica sperimentale.

La nota del 10 novembre demandava, a questo punto, alle istituzioni scolastiche del primo ciclo (nel rispetto e nell'esercizio della loro autonomia, e previa delibera del collegio dei docenti) la predisposizione della scheda di valutazione per il corrente anno scolastico che doveva garantire, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.

Come CISL Scuola, riteniamo opportuno, a questo punto, ripercorrere a ritroso le disposizioni amministrative che si sono succedute in questi anni, per poter suggerire i comportamenti più adeguati che le istituzioni scolastiche dovranno adottare su questa materia per il corrente anno scolastico.

Quali schede di valutazione?

  • Come detto, la nota del 10.11.2006 - richiamandosi alle istruzioni dettate con la precedente nota del 31 agosto - affida alle istituzioni scolastiche il compito di predisporre le schede di valutazione, nell'esercizio della propria autonomia, limitandosi a indicarne il carattere "sobrio", che si può tradurre in una esigenza di semplificazione e chiarezza.
  • Naturalmente le istituzioni scolastiche - che già sulla base di precedenti provvedimenti del Ministro Moratti [C.M. n. 85/04, lett. c) e C.M. 84/05, all. C] avevano potuto optare per la predisposizione di strumenti valutativi temporanei diversi dal portfolio - hanno a questo punto l'esigenza di individuare, ove non intendano elaborare in proprio tali strumenti, a quale modello potersi riferire.
  • Come era stato precisato dalle disposizioni contenute nella C.M. 85/04, i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale utilizzati prima dell'entrata in vigore della legge 53/03 e del decreto 59/04 non erano più utilizzabili in quanto l'articolo 144 del decreto legislativo 297/94 era stato abrogato dall'articolo 17 del d.P.R. 275/99. In conseguenza le scuole erano già state invitate a predisporre una scheda personale dell'alunno,  elaborando modelli diversamente impostati. Al fine di facilitare le scelte delle istituzioni scolastiche, alla C.M. 85/04 erano stati allegati esempi di scheda personale, comunque non vincolanti.
  • Dopo l'emanazione (ad anno scolastico già iniziato) della C.M. 84/05, contenente le "linee guida per la definizione e l'impiego del portfolio delle competenze", il MIUR - con la nota prot. 1196 del 9.2.2006 e tenendo conto della circostanza che molte istituzioni scolastiche in sede di programmazione annuale avevano già effettuato le proprie scelte in riferimento ai documenti di valutazione - consentiva un'attuazione flessibile delle linee guida, in modo da renderle compatibili con le scelte già effettuate, e rammentava che per quanto riguardava l'insegnamento della religione cattolica, stante il contenzioso in atto sulle modalità di valutazione di tale materia, le scuole potevano continuare a redigere la speciale nota prevista dall'art. 309 del T.U. 297/94.
  • Il Ministro Fioroni, con la nota prot. n. 5596 del 12.6.2006, precisava a sua volta che per l'a.s. 2005/06 le istituzioni scolastiche potevano utilizzare sia gli strumenti valutativi individuati nelle Linee guida sul "portfolio", sia gli strumenti valutativi di cui «alla precedente modulistica».

La nota del 10 novembre, ora, conferma che anche per l'anno scolastico 2006/07 le istituzioni scolastiche (venuto meno il "portfolio") utilizzeranno schede di valutazione da esse predisposte.

A questo punto è importante considerare quali punti di riferimento possono avere le scuole qualora non intendano elaborare in termini assolutamente innovativi gli strumenti di valutazione.

Se, quindi, si deve dare un significato all'indicazione contenuta nella nota del 12.6.2006, la CISL Scuola ritiene di poter affermare che gli strumenti valutativi «di cui alla precedente modulistica», ai quali si riferisce tale nota, non possono essere che quelli contenuti nell'allegato C) alla C.M. 85/04: fatto salvo il riferimento all'insegnamento della religione cattolica, per il quale - come ribadito anche dalla nota del 12.6.2006 - deve essere utilizzata la speciale nota prevista dall'art. 309 del T.U. 297/1994.

I contenuti dell'allegato C)  possono essere assunti validamente, tenendo conto (non essendo intervenuti provvedimenti abrogativi o sospensivi) delle Indicazioni Nazionali allegate al decreto legislativo 59/04 e del "tempo scuola", riferibile alle attività facoltativo-opzionali, come si evince con sufficiente chiarezza dalla nota del 10.11.2006.