CCNL FP: siglato! Avviato il percorso di consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori nel comparto della FP

21.11.2007 18:12

L’accordo, raggiunto nella serata di martedì scorso, 20 novembre, tra Flc CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e le Associazioni FORMA e CENFOP, può, a ragione, essere definito non solo un rinnovo contrattuale, ma un nuovo CCNL per tutti gli operatori della Formazione Professionale.
Dai "link" e in allegato ---> il testo siglato ed il documento unitario che avvia la consultazione in categoria.


Il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale 2007-2010, infatti, si è inserito in un contesto caratterizzato da una forte incertezza per il futuro dell’intero settore. Basti ricordare che quanto avveniva in Sardegna ed in altre realtà regionali, dove il sistema della FP veniva di fatto posto in liquidazione, è stato sempre presente ed ha condizionato alcuni significativi momenti della trattativa. Parimenti hanno influito sull’andamento della trattativa le continue e contraddittorie notizie sul mondo della formazione nel suo complesso.

Contestualmente al tavolo negoziale venivano aperti, con l'intervento determinante della Segreteria Confederale e della nostra Segreteria Nazionale, i tavoli con la IX Commissione della Conferenza Stato Regioni e con il Ministero del lavoro mettendo a tema il nuovo accreditamento delle sedi formative e gli ammortizzatori sociali e iniziative sull’accreditamento in obbligo di istruzione (MPI e Ministero del Lavoro – decreto interministeriale in fase di approvazione)

Il CCNL potenzia la contrattazione regionale a cui affida, in particolare:

  • Contratti a termine: variazione della percentuale massima consentita.
  • Telelavoro: regolamentazione.
  • Lavoro in somministrazione: deroga sulla percentuale massima.
  • Aggiornamento: definizione dei progetti e programmazione del monte ore.
  • Part time: domande di trasformazione e percentuale di maggiorazione della retribuzione per variazione temporale.
  • Incentivi: modalità, quantità e criteri.
  • Mensa: modalità di fruizione.
  • Orario di lavoro: modalità generali di impegno, flessibilità, impegno aggiuntivo.
  • Orario di lavoro: formatori in agricoltura, in istituti di pena, comunità di recupero ed attività per disabili.
  • Banca ore: modalità di adesione e di verifica.
  • Mezzo proprio: criteri e modalità di utilizzo.
  • Diritto allo studio: definizione di ulteriori permessi.
  • Pari opportunità: flessibilità degli orari.

Relativamente all'Ente bilaterale si è data pratica attuazione contrattuale a quanto predisposto nelle linee di piattaforma, confermando la natura degli enti e le loro finalità. La bilateralità, pertanto, diviene l’elemento



Nel rispetto degli obiettivi fissati dalle linee di piattaforma (semplificazione dei criteri di accesso, esigibilità in caso di mancate contrattazioni regionali), la progressione economica di carriera, presente nel precedente CCNL, è stata rinegoziata e legata al solo criterio dell’anzianità di servizio.



E’ stato, inoltre, definito un percorso di erogazione degli importi, già presenti nel precedente CCNL, a due velocità, favorendo il personale con maggiore anzianità che non ha goduto del beneficio economico.

Alle 150 ore, da utilizzare nel triennio, la contrattazione regionale può definire ulteriori permessi da utilizzare per il conseguimento di lauree e abilitazioni all’insegnamento.



Le 100 ore di aggiornamento, previste dal precedente CCNL, sono portate a 120 per il personale docente. Per il restante personale sono state introdotte modalità legate ad una percentuale minima e all’utilizzo di un pacchetto in caso di non coinvolgimento in specifici progetti di aggiornamento/formazione.

Il CCNL ha definito la materia della mobilità del personale (mobilità professionale e salvaguardia occupazionale), confermando l’allegato al CCNL in materia di mobilità.



L’orario di lavoro per tutto il personale dipendente è definito in 36 ore settimanali. Scompare il monte ore annuo delle 1590 ore.



Il nuovo orario per i formatori prevede:

  • Un orario di formazione diretta a livello nazionale pari a 22 ore medie settimanali (800 ore annue/ 36 settimane). Le 800 ore annue includono alcune attività quali la formazione svolta in azienda, il sostegno alle persone con disabilità, le supplenze, gli esami.
  • L’eventuale flessibilità è demandata alla contrattazione regionale sulla base delle specificità dei diversi sistemi e può variare tra un orario settimanale di 18 ore (44 settimane) ed uno di 26 ore (31 settimane).
  • L’impegno di formazione diretta può richiedere una ulteriore flessibilità fino a 27 ore per 4 settimane a cui dovranno corrispondere altrettante settimane in cui l’orario di formazione diretta sarà ridotto.
  • Il lavoro straordinario scatta al superamento delle 36 ore settimanali e può essere gestito anche attraverso la banca ore.

I rapporti di lavoro Co.Co.Pro. sono regolamentati da apposito allegato, parte integrante del CCNL. Il CCNL 2007- 2010 si predispone a divenire in concreto il contratto di comparto.

Relativamente alla previdenza integrativa l’accordo sottoscritto lo scorso 27 febbraio 2007, diviene un allegato, parte integrante del CCNL.

Il CCNL 2007-2001 riconosce il diritto alle assenze retribuite del personale affetto da gravi patologie. I permessi retribuiti non incidono sul periodo di comporto e non intaccano i 18 mesi di assenza retribuita .


Il rinnovo del CCNL ha fatto la scelta di trasformare la precedente Progressione Economica orizzontale in una sorta di salario di anzianità con decorrenza quadriennale.

Le retribuzioni del personale dipendente nel quadriennio di vigenza contrattuale aumenteranno di una percentuale di poco superiore al 14%.

Il V livello passerà dalle attuali 1623,63 euro a 1846,63 (gli attuali 1623,63 sono comprensivi dell’anticipo, seppur minimo, per l’anno 2007, concordato lo scorso 20 marzo).

Al personale con anzianità di servizio nel settore, maturata al 1° gennaio 2007, di 8 anni, 20 anni e 30 anni, in prima applicazione saranno corrisposti da 1 a 4 incrementi di progressione economica orizzontale individuale, secondo la tabella 5 prevista dal precedente CCNL per la progressione economica orizzontale (l’incremento mensile del livello VI viene portato da 30 a 40 euro).

Sono incrementate le diverse indennità e reintrodotta la percentuale del 3% dell’imponibile previdenziale del fondo incentivi.

Alcune considerazioni finali.

Questa lunga e tormentata trattativa si è attestata, per quanto riguarda i docenti, su un sistema orario misto, che rappresenta, comunque, un passo significativo sulla strada che dovrà portare l’intera categoria ad avere una rapporto di lavoro basato su alcune fondamentali certezze. Siamo partiti da una considerazione che strada facendo si è sempre più trasformata in convinzione: un orario di lavoro settimanale è in grado di rispondere al meglio alla necessità di flessibilità rispetto ad un orario a monte ore annuo.

Abbiamo riportato il CCNL all’interno delle regole dell’accordo interconfederale del luglio del 1993, restituendogli quella dignità ed autorevolezza che tutti i contratti collettivi hanno, in ragione anche della loro omogeneità.

Abbiamo affermato il principio che al personale della FP vanno riconosciuti aumenti salariali e non solo adeguamenti, peraltro a consuntivo.

Abbiamo voluto dare al settore forti e significativi strumenti di bilateralità che consentiranno, anche sulla base di esperienze già presenti in alcune regioni di cui abbiamo fatto tesoro, la tutela del personale ed il suo aggiornamento.

Abbiamo bilanciato l’articolo della malattia introducendo maggiori garanzie per coloro che sono affetti da gravi patologie e che necessitano di maggiore tranquillità sul versante occupazionale ed economico per affrontare le necessarie cure.

Abbiamo introdotto alcuni elementi quali la banca ore e meglio regolamentanto il diritto allo studio.

Da ciò che con questo rinnovo si è acquisito si dovrà continuare nel prossimo rinnovo contrattuale.