Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e Fine Rapporto (TFR): modalità di calcolo a partire dal 1° gennaio 2011
Le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge 78/10 (legge 30.7.2010, n. 122) ai fini del calcolo della liquidazione dei dipendenti pubblici hanno generato una serie di dubbi interpretativi, che è quanto mai opportuno chiarire.
Il comma 10 dell'art. 12 del suddetto decreto-legge 78 recita: "... a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni, che non sia già sottoposto al regime di TFR, si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%".
I lavoratori pubblici, pertanto, rimarranno nei rispettivi regimi di trattamento di fine servizio comunque denominato nei vari comparti (per la Scuola: TFS o indennità di buonuscita).
Fino al 31 dicembre 2010 il calcolo del trattamento di fine servizio maturato sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa (d.P.R. 1032/73): (retribuzione tabellare annuale + 13ª mensilità) x 80% : 12 x numero di anni utili (servizio di ruolo; servizio non di ruolo utile di per sé; servizio riscattato).
A decorrere dal 1° gennaio 2011 la liquidazione sarà calcolata secondo le regole previste dall'art. 2120 del Codice Civile, ovvero sarà figurativamente accantonata ogni anno una quota pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Il TFR maturato al 31 dicembre di ogni anno, poi, dovrebbe essere rivalutato con il meccanismo previsto dalla legge 297/82 (1,5% + il 75% dell'inflazione).
Da notare che la norma contenuta nel su riportato comma 10 dell'articolo 12, nel disporre le nuove modalità di calcolo del TFS con riferimento all'articolo 2120 del codice civile, non prevede la soppressione della trattenuta per il Fondo di previdenza pari al 2,5% (che, pertanto, continuerà ad essere effettuata).
Non solo: la base di calcolo - sulla quale sarà applicata l'aliquota del 6,91% (ai fini della determinazione dell'accantonamento annuale) - rimane quella prevista dal citato d.P.R. 1032/73, e cioè l'80% dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, nonché gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini dell'indennità di buonuscita.
Per il personale della scuola, quindi, la base sarà comunque costituita, anche per la quota calcolata secondo le regole del TFR, (6,91% rivalutato annualmente), tenendo conto della sola retribuzione tabellare aumentata della tredicesima mensilità, mentre non saranno prese in considerazione le retribuzioni di natura accessoria (ivi compresi CIA e RPD).
Per i dirigenti scolastici si terrà conto anche della retribuzione di posizione ma non della retribuzione di risultato.
I lavoratori in regime di TFS (indennità di buonuscita), inoltre, che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare (Fondo Scuola Espero) dovranno continuare ad esercitare l'opzione circa il passaggio dal TFS al TFR cosi come disciplinato dal DPCM 20.12.1999.
Si ricorda che - in base allo specifico "Accordo quadro" sottoscritto il 2 marzo 2006 dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11.3.2006) - tale facoltà di opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010.
Tale data, ad oggi, nonostante le sollecitazioni della CISL Scuola, non è stata prorogata.