Stipulato definitivamente il CCNL Dirigenti Scolastici Area V

19.07.2010 13:48

Giovedì scorso, 15 luglio, a seguito della certificazione positiva deliberata dalla Corte dei Conti nella seduta del 14.7.2010 e quindi ampiamente nei limiti previsti dall'ordinamento, le Organizzazioni Sindacali sono state convocate all'ARAN per la firma dei due contratti della dirigenza scolastica (Area V):

Rispetto al testo dell'Ipotesi siglata lo scorso 19 maggio - a seguito di una raccomandazione del Governo, ripresa e fatta propria dalla Corte dei Conti - è stata introdotta la seguente integrazione all'art. 20, comma 1 (da noi riprodotto nello Speciale "Scuola e Formazione" n. 22 del 16/31 luglio 2010, Testo coordinato e integrato del CCNL come art. 41-nonies: "reintegrazione dirigente illegittimamente licenziato"), dopo il primo periodo: "Il soprannumero è temporaneo e riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal servizio che dovessero verificarsi a qualunque titolo". Il resto dell'articolato, resta invariato.

Sempre su raccomandazione del Governo, recepita e fatta propria dalla Corte dei Conti, in calce al CCNL relativo al secondo biennio economico, sono state aggiunte le seguenti due "dichiarazioni a verbale": la prima congiunta ARAN-Organizzazioni Sindacali; la seconda sottoscritta dalla sola ARAN.

  1. Dichiarazione congiunta n. 2 - "L'utilizzazione di eventuali stanziamenti aggiuntivi - in attuazione dell'intesa 29-4-2010 richiamata nel presente CCNL, con la quale si dovrebbe rendere disponibile la somma una tantum di 5 milioni di euro con il primo atto normativo utile - è comunque condizionata all'emanazione del predetto atto normativo, che individui la provenienza e la copertura finanziaria delle predette risorse che, in ogni caso, non potrebbero che valere sulle disponibilità a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca".
  2. Dichiarazione a verbale, sottoscritta dal Commissario Straordinario dell'ARAN, dott. Antonio Naddeo - "Il presente rinnovo contrattuale (biennio economico 2008/2009), in applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, non potrà comportare aumenti retributivi superiori al 3,2%".

Si segnala infine che su richiesta delle Organizzazioni Sindacali - accolta dall'ARAN - si è proceduto alla seguente correzione meramente formale della frase iniziale del comma 5 dell'art. 2 del CCNL relativo al secondo biennio economico, che risulta così riformulata: "Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico fisso...". E' stata dunque eliminata "la perdita", che rendeva il senso della frase obiettivamente incoerente con il resto del comma e con la sua finalità contrattuale (in effetti non si voleva assolutamente "non pregiudicare la perdita del potere d'acquisto", bensì tutelare il potere di acquisto ...!).

Con la stipula definitiva il CCNL è entrato pienamente in vigore (effetti esecutivi da giovedì 15.7.2010).