Graduatorie, decide il Giudice Ordinario

14.07.2011 11:57

La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento per le assunzioni del personale della scuola appartiene al giudice ordinario. Lo ha confermato, aderendo al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 11/2011, con la quale ha risolto la questione rimessa dalla VI Sezione del Consiglio medesimo, chiamata a decidere sull’appello proposto da una docente di scuola secondaria ad una sentenza del TAR del Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria definitiva di istituto nonché della graduatoria provinciale di Roma.

Il sistema di riparto di giurisdizione previsto dall’attuale normativa, ha affermato l’Adunanza plenaria, è volto proprio a limitare la giurisdizione del giudice amministrativo alle procedure concorsuali intese stricto sensu, caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e dell'approvazione della graduatoria, perché dirette all'assunzione di pubblici impiegati: nel caso delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, questa fattispecie non si configura ed esse, pertanto, devono considerarsi come atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di impiego (sia pure a tempo determinato, che ha poi dato luogo all’acquisizione dei requisiti utili per l’inserimento in graduatoria). Di qui l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, mentre solo in via residuale opera ancora – in riferimento alle procedure concorsuali intese nel senso descritto – quella del giudice amministrativo.

Questa importante pronuncia costituisce, ora, un ulteriore elemento per giungere alla definitiva soluzione della controversa questione della formazione delle attuali graduatorie ad esaurimento.  Riesce davvero ancor più difficile, dopo questa decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, capire le ragioni del ritardo nel deposito della decisione di merito del TAR del Lazio, in attesa della quale sono stati assunti i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, attraverso l’azione del commissario ad acta