DL 221 del 24 dicembre 2021, proroga emergenza e nuove misure
In data 24 dicembre 2021 il Governo ha emanato il decreto legge 221, che dispone la proroga dello stato di emergenza nazionale e stabilisce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Sui contenuti del decreto, entrato in vigore a partire dal 25 dicembre e che dovrà essere convertito in legge entro il 22 febbraio 2022, l’Ufficio Sindacale della CISL Scuola, insieme all’Ufficio Legale, ha predisposto una scheda di lettura che si sofferma in particolare sulle misure più direttamente riguardanti il sistema scolastico.
In Gazzetta il DL 172 del 26 novembre 2021 (super green pass)
È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il Decreto Legge n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", meglio conosciuto come decreto "super green pass" ma che, come è noto, interviene anche in materia di obbligo vaccinale, estendendolo, a partire dal 15 dicembre, ad alcune categorie professionali tra cui il personale scolastico. Le disposizioni entrano in vigore dal 27 novembre, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, la cui conversione in legge dovrà avvenire entro sessanta giorni (scadenza 25 gennaio 2022).
In allegato, insieme al testo del decreto legge, anche una scheda di presentazione dei suoi contenuti predisposta dall'ufficio sindacale-legale della CISL Scuola.
DL 122/2021, ulteriori disposizioni sul green pass e nota 953 del Capo Dipartimento Istruzione
Col DL 10 settembre 2021 n. 122 sono state dettate ulteriori disposizioni riguardanti l'obbligo del green pass, che si aggiungono a quelle contenute nel precedente DL n. 111 del 6 agosto 2021. L'obbligo in pratica viene esteso a tutto il personale che a vario titolo accede agli ambienti in cui si svolgono attività scolastiche.
L'Ufficio Sindacale della CISL Scuola ne ha sintetizzato i contenuti in una scheda di lettura (n. 26) disponibile in allegato insieme al testo integrale del provvedimento di legge.
Nel frattempo il Capo Dipartimento Istruzione ha diffuso una nota (n. 953 del 9 settembre 2021) contenente indicazioni in merito alle modalità semplificate di controllo del possesso del green pass; alla nota sono allegati anche una guida per i Dirigenti Scolastici, uno schema di conferimento di delega da parte del DS e uno schema di informativa sul trattamento dei dati personali.
Applicazione DL 111/2021. Schede di lettura del decreto e delle note del Ministero
Dal 1° settembre trovano applicazione le disposizioni previste per la scuola dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021. In allegato una scheda di lettura del decreto legge, una scheda riassuntiva del contenute delle note emanate sul tema dal Capo Dipartimento del'Istruzione e un report delle informazioni fornite nella Conferenza di servizio on line convocata dal Ministero e svoltasi il 31 agosto, alla quale erano invitati tutti i dirigenti scolastici.
Protocollo per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche - 2021/22
Porre le condizioni perché lo svolgimento delle attività didattiche in presenza sia possibile in condizioni di massima sicurezza per tutti, studenti e personale in servizio, è un obiettivo che la CISL Scuola considera assolutamente prioritario e per il quale è di grande importanza anche la sottoscrizione del protocollo fra Amministrazione e Sindacati, avvenuta in nottata a conclusione di un confronto impegnativo, serrato e complesso, per aggiornare le misure già individuate per l’anno scolastico precedente alla luce degli sviluppi di una situazione pandemica purtroppo non ancora conclusa.
Il protocollo, così come avviene per tutti gli altri ambienti lavorativi, costituisce anche per la scuola un punto di riferimento essenziale; la sua sottoscrizione avviene peraltro nel momento in cui i dirigenti e tutto il personale sono fortemente impegnati a definire l’organizzazione delle attività per il nuovo anno scolastico.
Da qui la soddisfazione della CISL Scuola per il buon risultato ottenuto con la firma di un testo nel quale trovano significativo riscontro molte delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali.
Si prevede infatti:
- la garanzia di una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, stabilendo accessi prioritari al fine di ampliare la platea dei vaccinati
- di procedere in modo costante all’analisi e al monitoraggio dei dati epidemiologici
- un più fattivo raccordo tra ASL ed istituzioni Scolastiche per il tracciamento dei contagi
- la predisposizione e l’attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto dal comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 – 12 anni
- una particolare attenzione alle esigenze poste dall’emergenza sanitaria nei Convitti e nei CPIA
- un piano di intervento sui sistemi di aereazione delle aule
- la possibilità, per le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali, di utilizzare una parte delle risorse stanziate, come lo scorso anno, per acquisti di beni e servizi, a copertura dei costi per l’eventuale effettuazione di tamponi diagnostici al personale scolastico
- la promozione di un sostegno psicologico e pedagogico educativo agli studenti anche in relazione alle criticità di carattere educativo determinatisi durante la pandemia tramite un Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori
Viene confermata la misura del distanziamento di un metro fra i banchi e di due metri tra cattedra e banchi. In vista del percorso di conversione in legge del DL 111/2021, nel Protocollo si prevede l’apertura di uno specifico tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo al fine di individuare eventuali ipotesi emendative condivise. In particolare il Ministero assume l’impegno di fornire, previa informativa alle organizzazioni sindacali, il necessario supporto in termini di indicazioni applicative alle istituzioni scolastiche e al personale, in primo luogo ai dirigenti scolastici in merito alla gestione del Green Pass. A tal fine sarà possibile, ove ve ne sia la effettiva necessità e nell’ambito delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 58, comma 4 ter del DL n. 73/2021, reclutare con contratti a tempo determinato anche unità aggiuntive di personale ATA per supportare il dirigente scolastico negli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa anticovid.
Previsto infine l’avvio di un piano sperimentale di intervento per le istituzioni scolastiche nelle quali siano presenti classi particolarmente numerose; al riguardo è previsto lo stanziamento di apposite risorse finalizzate ad azioni mirate e specifiche (più docenti, più ATA, attenzione agli aspetti logistici e all’ampliamento dell’offerta formativa).
La CISL Scuola sottolinea l’importanza di un’intesa che oltre a vedere accolte molte richieste dei sindacati evita il rischio di consegnare a decisioni unilaterali la gestione di interventi su materie delicate e complesse che hanno diretta ricaduta sulle condizioni di lavoro del personale.
Decreto legge 105/2021 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza)
Col D.L. 23 luglio 2021 n.105 ("Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio di attività sociali ed economiche") il Governo ha disposto anzitutto la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e impartito altre disposizioni per il contenimento del contagio da Covid 19 e per la tutela delle categorie di lavoratori fragili di carattere vario.
Su quelle che in modo particolare interessano il mondo della scuola l’Ufficio Sindacale della CISL Scuola ha predisposto una scheda illustrativa.
Protocollo sicurezza per svolgimento concorsi
Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto, con la nota n. 9421 del 23 giugno 2021, il "Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73".
Le indicazioni fornite nel protocollo dovranno essere osservate per lo svolgimento, fino al 31 dicembre 2022, delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento del personale scolastico svolte in presenza, la cui durata dev’essere contenuta in un arco di tempo non superiore ai 120 minuti.
Con riferimento all’area in cui si svolgono le prove concorsuali, questa deve disporre di un locale autonomo nel quale isolare gli eventuali soggetti sintomatici, stante la necessità di “garantire condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione esaminatrice, del comitato di vigilanza, del personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove e, in generale, di tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali”.
Il numero massimo dei candidati presenti contemporaneamente in uno stesso locale sarà stabilito tenendo conto delle sue dimensioni e della necessità di assicurare un distanziamento di almeno un metro fra tutte le figure presenti nelle aree concorsuali.
Per quanto riguarda le modalità di ingresso, permanenza e uscita dei candidati, questi dovranno accedere uno per volta, senza alcun bagaglio al seguito, igienizzarsi frequentemente le mani, indossare correttamente una mascherina FFP2, non presentare sintomi riconducibili al virus Covid-19 (sottoscrivendo al riguardo un’apposita autocertificazione) né, ovviamente, essere sottoposti a misure di quarantena o isolamento. Richiesta anche la presentazione di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata entro le 48 ore precedenti (salvo per chi abbia già completato il percorso vaccinale e presenti il relativo certificato). A tutti sarà rilevata la temperatura corporea, che non potrà essere superiore ai 37,5 C°.
I candidati ammessi raggiungeranno poi le postazioni di identificazione, con priorità per le donne in stato di gravidanza, i candidati con disabilità e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Per le operazioni di identificazione si utilizzeranno penne monouso.
La postazione informatizzata assegnata a ciascun candidato deve consentire il rispetto della distanza di 1 metro in tutte le direzioni.
I componenti delle commissioni, del comitato di vigilanza, il personale con compiti di sorveglianza ed assistenza per lo svolgimento delle prove ed in generale tutte le altre figure presenti nelle aree concorsuali, hanno l’obbligo di igienizzarsi frequentemente le mani, indossare correttamente mascherine FFP2 fornite dall’amministrazione, compilare il modulo di autodichiarazione relativamente all’assenza di sintomi, evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza inferiore ad 1 metro.
Il punto 5 del protocollo elenca in dettaglio tutti gli adempimenti cui dovranno provvedere i responsabili delle aree in cui si effettuano le prove d’esame, mentre un piano specifico della procedura concorsuale dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale entro 3 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
Decreto legge 73/2021 (sostegni bis), le misure per la scuola
Dal link è possibile scaricare la scheda illustrativa delle misure riguardanti la scuola contenute nel DL 25 maggio 2021, n. 73 ("Sostegni bis") predisposta dall'Ufficio Sindacale - Legale della CISL Scuola.
Le disposizioni riguardano in gran parte le procedure di reclutamento, ma vi sono anche interventi in materia di mobilità e di organizzazione delle attività didattiche.
La CISL Scuola si è attivata intensamente a sostegno di proposte emendative, oggetto di un serrato confronto con l'Amministrazione le forze politiche e riprese anche negli obiettivi della manifestazione svoltasi il 9 giugno 2021 in piazza Montecitorio, accompagnata da contestuali iniziative territoriali.
Riammissione in servizio dei lavoratori dopo il periodo di assenza per malattia Covid-19
Con la circolare 15127 del 12 aprile, a firma del D.G. dott. Giovanni Rezza, il Ministero della Salute fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo il periodo di assenza per malattia Covid-19 correlata. La circolare chiarisce che alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono riconducibili alle seguenti casistiche:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
- Lavoratori positivi sintomatici
- Lavoratori positivi asintomatici
- Lavoratori positivi a lungo termine
- Lavoratore contatto stretto asintomatico
A) Positività con sintomi gravi e ricovero
Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B) Positività con sintomi
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato con un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
C) Positività asintomatica
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
Il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
D) Positività di lungo termine
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
E) Contatto stretto con asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.
Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
Didattica a distanza o in presenza, cosa dice il DL 44/2021
Tra le disposizioni contenute nel decreto-legge approvato il 31 marzo in Consiglio dei Ministri (DL 1° aprile 2021 n. 44) una delle novità di maggior rilievo è relativa alle decisioni riguardanti le modalità di svolgimento delle attività didattiche. I criteri per apertura e chiusura delle scuole saranno infatti, d’ora in poi, quelli stabiliti nel decreto per tutto il territorio nazionale: contrariamente a quanto avveniva precedentemente, le disposizioni non potranno essere derogate dalle Regioni e neppure dai Sindaci, a meno che vi sia una situazione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Gli eventuali provvedimenti in tal senso dovranno essere pertanto motivati, adottati dopo aver sentito le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.
Dalla ripresa dopo le festività pasquali, su tutto il territorio nazionale, l’attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della secondaria di primo grado è assicurata comunque in presenza, indipendentemente dal colore delle diverse zone.
Nei territori classificati come zona rossa si svolgono a distanza le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado.
Nelle zone arancioni o gialle le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, mentre per la restante parte degli alunni ci si avvale della didattica a distanza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Sull'argomento, oggetto anche di una scheda dell'Ufficio Sindacale CISL Scuola, è intervenuto con una propria nota di indicazioni operative il Capo Dipartimento Istruzione del Ministero, Stefano Versari.
La scuola nel Decreto Legge "Sostegni
Questi in sintesi i principali contenuti riguardanti la scuola nel decreto "sostegni" approvato venerdì 19 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri.
Proroga al 30 giugno delle disposizioni per i lavoratori fragili
Viene estesa al periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2021 l’applicazione dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del D.L.18/2020 e contestualmente viene riformulato il comma 2 prevedendo che, nel caso il lavoratore fragile non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, l’assenza sia equiparata al ricovero ospedaliero e non si computi nel periodo di comporto.
Il comma 2 bis prevede che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, potendo anche essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto:
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici è stanziata la cifra di 103,1 milioni di euro.
Ricordiamo che i lavoratori interessati sono quelli che risultano in possesso di:
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992)
- certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
Sono assegnate alle scuole risorse per un totale di 150 milioni di euro per:
- acquisto di dispositivi di protezione e materiale per l’igiene
- servizi di supporto psicologico per studenti e personale
- servizi medico-sanitari per l’effettuazione di test diagnostici e misure di contact tracing
- acquisto di dispositivi per il potenziamento delle attività di inclusione di alunni con disabilità e BES
Il Ministero assegna le risorse alle scuole sulla base dei medesimi parametri previsti per la distribuzione del Fondo per il funzionamento e le comunica immediatamente alle scuole la cifra a disposizione affinché si possa subito procedere alla realizzazione degli interventi.
Assenza dal lavoro del personale scolastico in occasione della vaccinazione anti Covid
L’assenza dal lavoro del personale della scuola in occasione della somministrazione del vaccino è giustificata e non comporta alcuna decurtazione economica né sul trattamento fondamentale né sulla retribuzione accessoria.
Misure per il recupero degli apprendimenti e della socialità
È previsto l’incremento delle risorse della legge 440/97 per un totale di 150 milioni di euro per attività da realizzare tra la fine delle lezioni e l’avvio del nuovo anno scolastico. Tali risorse sono assegnate tramite avviso pubblico alle scuole che non abbiano già ottenuto per le medesime finalità risorse dei PON “La scuola 2014/2020”.
Programma di sostegno alla DAD delle regioni del Sud
È previsto lo stanziamento di 35 milioni di euro attingendo dal Fondo sviluppo e coesione per completare il programma di sostegno alla DAD nelle scuole delle regioni del Mezzogiorno per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali da assegnare agli alunni in comodato d’uso.
DPCM 2 marzo 2021
Il nuovo DPCM emanato in data 2 marzo 2021 contiene disposizioni la cui validità si estende fino al 6 aprile 2021. Di seguito una sintesi dei principali contenuti del decreto più direttamente riguardanti la scuola.
Zona gialla e arancione
Per le zone contrassegnate da colore arancione e giallo, l'attività didattica ed educativa per l'infanzia, primaria e per le scuole secondarie di primo grado continua a svolgersi integralmente in presenza.
Per la scuola secondaria di secondo grado è garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della DAD. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori o per realizzare l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con BES (art. 21).
I Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome possono disporre la sospensione delle attività dei servizi educativi e delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado (con attivazione della DAD) a seguito dell'adozione di misure stringenti di isolamento per:
- la presenza di varianti del virus COVID-19 connatate da alto rischio di diffusività
- la resistenza del virus al vaccino
- la capacità del virus di indurre condizioni di malattia grave
- incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti
- motivata e eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Viene ribadito l'uso obbligatorio delle mascherine salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa.
Il tavolo istituito presso le Prefetture ha il compito di definire il coordinamento tra orari delle lezioni e trasporto pubblico locale. Le scuole secondarie di secondo grado organizzano il piano di lavoro del personale ATA e gli orari delle attività didattiche sulla base delle decisioni assunte dal tavolo.
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono svolte solo con modalità a distanza.
Sono sospesi i viaggi di istruzione e le uscite didattiche comunque denominate fatte salve quelle per le attività relative ai PCTO.
Zona rossa
Nelle aree contraddistinte come zona rossa è prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con ricorso alla DAD. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per realizzare l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con BES (art. 43).
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro esclusivamente per assicurare le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza in servizio.
Ripresa attività dal 7 gennaio 2021: decreto legge e nota del Ministero
Con la nota n. 13 del 6 gennaio 2021 a firma del Capo Dipartimento Istruzione il Ministero puntualizza le modalità di svolgimento delle attività didattiche nel periodo compreso dal 7 al 16 gennaio alla luce di quanto stabilisce l’art. 4 del Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1.
Queste in sintesi le modalità previste:
- nei giorni 7/8/9 gennaio nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado le attività didattiche si svolgono a distanza per il 100% della popolazione studentesca;
- nel periodo 11/16 gennaio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado assicurano l'attività didattica in presenza almeno al 50% della popolazione studentesca attraverso l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione.
- Nel periodo 7/16 gennaio resta garantita la possibilità di svolgere l'attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere la relazione educativa che realizzi la piena integrazione per studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo continuano ad applicarsi le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020; ove non disposto diversamente dalle autorità locali, le attività riprenderanno quindi in presenza a partire dal 7 gennaio. Occorrerà poi attendere le decisioni che il Governo adotterà nei prossimi giorni per conoscere le nuove misure previste a partire dal giorno 11, in cui tornerà la classificazione per fasce, con conseguenti specifiche disposizioni per le diverse aree.
La nota ministeriale del 6 gennaio precisa che devono essere comunque osservate eventuali diverse determinazioni più restrittive deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali nell’esercizio delle rispettive competenze.