Jobs Act e tutela maternità: nuova fruizione del congedo parentale
Con la recente circolare 139 del 17.7.2015 l'INPS fornisce le istruzioni applicative del decreto legislativo 80 del 15.6.2015, approntato in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge-delega 183/2014 (Jobs Act) in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del “Testo Unico sulla maternità/paternità” in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
L'art. 32 del “T.U. maternità/paternità” prevede che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (in precedenza nei primi 8 anni di vita) ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.
In attuazione del nuovo T.U., l'INPS fa presente che, in via sperimentale e transitoria, le nuove disposizioni - riguardanti la fruizione fino a 12 anni di vita del figlio dei periodi residui di congedo parentale - trovano applicazione, per il solo anno 2015, per il periodo dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. Per detto periodo transitorio, lo stesso Istituto aveva emanato, lo scorso 6 luglio, il messaggio 4576 concernente le modalità di presentazione delle specifiche istanze.
Nella suddetta circolare INPS 139 sono rappresentati due casi in cui sono descritte le modalità di fruizione (intera o parziale) dei periodi residui di congedo parentale. Per l'anno 2016 e seguenti, invece, sarà necessario attendere gli appositi decreti legislativi individuanti la copertura finanziaria per il riconoscimento dei benefici previsti dalla riforma.
Resta invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale:
- 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;
- 10 mesi, complessivo tra i genitori, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- 10 mesi in caso di genitore solo.
Le nuove disposizioni trovano applicazione anche per i casi di adozione (nazionale e internazionale) e affidamento. Per l’anno 2015, pertanto, il congedo parentale potrà essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più entro 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non potrà essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36, novellato, del T.U. maternità/paternità).
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