Cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1°.9.2009. Applicazione art. 72, commi 7 e 11, legge 133/08
Con la Direttiva n. 13 del 2.2.2009 (trasmessa dalla nota prot. n. 1821 dell'11.2.2009 e ancora in corso di registrazione alla Corte dei conti), il MIUR ha inteso definire le linee di indirizzo ed i criteri generali per l'applicazione dell'art. 72 del decreto-legge 112/08 - convertito successivamente nella legge 133/08 - e della circolare n. 10/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Si tratta dei provvedimenti in base ai quali l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro - e conseguentemente al collocamento in pensione - per il personale che abbia compiuto il 65° anno di età o che abbia maturato 40 anni di contribuzione.
Di seguito, in sintesi, le indicazioni alle quali dovranno attenersi i Dirigenti Scolastici (per quanto riguarda il personale docente, educativo ed ATA) e i Direttori Regionali (per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici).
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Trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (art. 72, comma 7)
- Personale docente, educativo e ATA: la Direttiva indica in termini generali che le domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età sono accolte solo se finalizzate a raggiungere (o ad avvicinarsi) all'anzianità contributiva minima o massima (20 o 40 anni di contributi). Ciò significa che chi ha contestualmente 65 anni di età e 40 anni di contributi non può ottenere proroghe ed è collocato in pensione.
- Dirigenti Scolastici: la Direttiva - rammentando che il termine per la presentazione dell'istanza di trattenimento in servizio è fissato contrattualmente al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno - precisa che i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, pur applicando in via generale il criterio previsto per il personale docente, educativo ed ATA, dovranno ulteriormente prendere in considerazione, data la specificità della funzione esercitata e l'autonomia del relativo contratto di lavoro: 1) la circostanza che non si sia esaurita per ciascun dirigente l'efficacia temporale del contratto in atto ai sensi di quanto previsto dalla suddetta C.M. 10/08; 2) l'insussistenza nel triennio di eventuali situazioni di esubero a livello regionale; 3) la consistenza e qualità del servizio prestato, con adeguata e documentata motivazione.
Risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (art. 72, comma 11)
- Personale docente, educativo e ATA: la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima di 40 anni per detto personale deve essere esercitata qualora l'interessato appartenga a classe di concorso, posto o profilo in situazione di esubero (ovviamente in ambito provinciale). Spetta ai Dirigenti Scolastici accertare, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo, sia la sussistenza del requisito dei 40 anni sia l'eventuale situazione di esubero. Nel caso tale accertamento risulti "intempestivo" rispetto alla data di cessazione dal servizio, esso produrrà effetto a decorrere dall'anno scolastico successivo. E' evidente il riferimento al preavviso di almeno sei mesi che la norma di legge comunque impone all'amministrazione nel momento in cui decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro: è facile dedurre che la comunicazione di avvenuta risoluzione, per essere efficace, debba avvenire entro il prossimo 28 febbraio. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima di 40 anni dovrà comunque essere applicata immediatamente nei confronti del personale che si trovi in situazioni particolari (quali il collocamento fuori ruolo per motivi di salute) o nel caso sia valutata negativamente, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato.
- Dirigenti Scolastici: la facoltà di risoluzione, di competenza dei Direttori Regionali, deve essere prevista specificamente nel provvedimento di incarico. Pertanto al momento è di fatto inapplicabile, in considerazione che i "contratti in essere" non contengono tale clausola. La direttiva, tuttavia, prevede che in sede di prima applicazione si debba comunque procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di accertamento di situazioni di esubero dovute alla razionalizzazione della rete scolastica nel triennio 2009/2011, nonché nei riguardi di coloro per i quali sia valutata negativamente, con adeguata e documentata motivazione, la consistenza e la qualità del servizio prestato. In caso di esercizio della facoltà di recesso, l'Amministrazione dovrà comunque rispettare i termini previsti dall'art. 72, comma 11 (preavviso di sei mesi) e attivare le garanzie previste dall'art. 37 dello specifico CCNL (acquisizione del parere del Comitato Regionale di Garanzia).