Risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni: dalla Funzione Pubblica la circolare esplicativa
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - attraverso la circolare n. 4 del 16.9.2009 - detta alle Pubbliche Amministrazioni le istruzioni applicative delle disposizioni contenute nell'art. 17, commi 35-novies e 35-decies, del decreto-legge 78/09, convertito dalla legge 102/09.
Le disposizioni in questione riguardano le ulteriori modifiche apportate all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 112/08, riguardante la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni nei confronti dei dipendenti che maturino 40 anni di anzianità ai fini contributivi.
Come si ricorderà, l'originario testo del comma 11 - che prevedeva la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro in relazione, appunto, all'anzianità contributiva - era stato modificato dall'art. 6, comma 3, della legge 15/09, nel senso di prendere in considerazione «l'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».
Il Governo aveva poi tentato di apportare una rapida nuova modifica che riconducesse la norma alla sua versione originaria: un primo tentativo di introdurre la modifica nell'ambito del decreto "milleproroghe" era stato frustrato dal giudizio di inammissibilità pronunciato dal Presidente della Camera dei Deputati.
Con il maxiemendamento approvato in sede di conversione del decreto-legge 78/09 l'operazione è andata in porto e la nuova formulazione del comma 11 è divenuta operativa dallo scorso 5 agosto, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.
Nel maxiemendamento sono stati regolamentati anche gli effetti normativi durante il periodo intercorrente tra il 20.3.2009 (data di entrata in vigore della legge 15) ed il 5.8.2009: le cessazioni dal servizio avvenute in applicazione del comma 11 nella versione originaria, nonché i preavvisi disposti prima del 20 marzo, sono considerati validi.
La circolare 4/09, nell'illustrare il nuovo testo del comma 11, ha evidenziato che:
- il periodo di applicazione della nuova disciplina è limitato ad un triennio (2009-2011);
- le amministrazioni possono esercitare la facoltà di risoluzione (previo preavviso di sei mesi) fin dal giorno successivo alla maturazione del requisito contributivo. Non è più necessario, precisa la circolare 4, che il requisito sia stato maturato per avviare la procedura: in sostanza il preavviso può essere dato fin dai sei mesi precedenti la data di maturazione del requisito, con decorrenza della risoluzione dal giorno successivo. Naturalmente le amministrazioni dovranno sempre fare in modo che tale decorrenza coincida con la finestra di accesso al trattamento di quiescenza, onde evitare una soluzione di continuità tra retribuzione e pensione;
- devono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione del comma 11 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15, anche se il termine di preavviso sia caduto successivamente al 20 marzo; uniche eccezioni: 1) il caso in cui l'amministrazione interessata abbia proceduto esplicitamente alla revoca del preavviso in considerazione dell'entrata in vigore della legge 15/09; 2) il caso in cui l'amministrazione abbia mantenuto in servizio il dipendente dopo la scadenza del termine semestrale, accettando la sua prestazione (e, quindi, revocando implicitamente il preavviso medesimo).
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