Supplenze in sostituzione di lavoratori "fragili", nota del Ministero dell'Istruzione
Il Ministero, in data 1° aprile 2021, ha pubblicato la nota 7863 - a firma del Direttore Generale del Dipartimento delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni sui contratti di supplenza breve per la copertura dei posti lasciati liberi dai lavoratori “fragili”. Sull’argomento il Ministero era già intervenuto con le note 3079 del 9 febbraio 2021 e 325 del 3 marzo 2021.
Nella nota 7863 si precisa che il Decreto Legge 22 marzo 2021 nr.41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”) ha esteso l’applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 2-bis del D.L.18/2020 (lavoratori che presentano condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita o in possesso del certificato di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) anche per il periodo dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza, fissata al 28 febbraio. Per tali lavoratori, il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Tenuto anche conto che nel citato D.L.41/2021 si è provveduto a rifinanziare l’apposito fondo per la copertura di questo tipo di assenza, nell’applicativo SIDI è stata riattivata la funzione (codice N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”) prevista per la registrazione di tali contratti e il conseguente monitoraggio della spesa. La nota infine specifica che la sostituzione del personale scolastico “fragile” che svolge la propria attività in modalità agile può essere disposta solo nel caso in cui sia effettivamente necessaria per consentire l’erogazione regolare del servizio scolastico.
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