Quota 96, la Corte non ammette il ricorso, ma non lo boccia nel merito
E’ stata depositata nella serata del 17 dicembre l’ordinanza 318/2013 con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso proposto dal giudice del lavoro di Siena, nell’ambito di una vertenza sostenuta dalla Cisl Scuola, in merito alla legittimità delle norme contenute nella riforma delle pensioni cosiddetta Fornero; questa, introducendo dal 1° gennaio 2012 nuove regole per l’accesso al trattamento di quiescenza, ha consentito di mantenere la disciplina precedente per chi avesse maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti fino ad allora previsti. Tutto ciò senza riconoscere per il personale scolastico la possibilità di fare riferimento a una data diversa, 31 agosto 2012 anziché 31 dicembre 2011, visto che per detto personale esiste un’unica finestra di uscita coincidente con quella data.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza quindi entrare nel merito della questione sollevata; sarebbe inesatto affermare, pertanto, che abbia negato la validità delle eccezioni proposte dal giudice di Siena, essendosi in effetti solo limitata a evidenziare due circostanze che motivano il mancato esame.
La prima riguarda un’asserita omissione che ad avviso della Corte si sarebbe compiuta non sollevando la questione di legittimità anche per altri punti della norma contestata. Si tratta di una argomentazione piuttosto complessa e a nostro avviso inerente questioni che ci sembra abbiano poco a che vedere col merito della questione sollevata.
Il secondo motivo di inammissibilità sollevato dalla Consulta riguarda un'incertezza nel petitum dell’ordinanza del giudice di Siena: quest’ultima non avrebbe chiarito se la richiesta fosse quella di una pronuncia di illegittimità integralmente soppressiva della norma censurata, ovvero se si trattasse di una pronuncia additiva (che, aggiungesse, cioè, alla norma in questione il riconoscimento del diritto del personale della scuola di maturare i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2012).
L'aspetto della legittimità della nuova normativa non è stata, quindi, rigettata dalla Corte Costituzionale, che si è invece limitata, per i motivi illustrati, a non procedere all’esame di merito. Resta dunque aperta la possibilità di rinnovare il giudizio di legittimità, impugnando - come la Corte ritiene necessario quale condizione di ammissibilità del ricorso - anche l’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 138/2011.
Pur rilevando che ancora non sono preclusi gli spazi per la soluzione in via giurisdizionale della "vicenda", la CISL Scuola continuerà comunque a rivendicare, come già fatto in diverse circostanze, una soluzione in via legislativa, sollecitando in tal senso le forze politiche affinchè assumano l’iniziativa in sede parlamentare per modificare una norma che ha penalizzato oltre tremila lavoratori della scuola che avrebbero potuto cessare dal servizio dal 1° settembre 2012.
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