ESTERO NEWS 2/2009 - Personale del comparto scuola in servizio all'estero: illegittima la trattenuta dell'IIS sullo stipendio
La Segreteria Nazionale della CISL Scuola - a seguito di quesiti posti da alcuni docenti e non docenti in servizio all'estero circa la possibilità di considerare illegittima la trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) sullo stipendio metropolitano - ha esaminato attentamente la materia, rilevando quanto di seguito riportato.
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Il CCNL 24.7.2003 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002-2005) contiene alcune norme innovative in materia di "Aspetti economico-retributivi generali": l'art. 75 definisce la nuova struttura della retribuzione e l'art. 76 disciplina gli aumenti della retribuzione base.
In particolare:
- il comma 3 dell'articolo 76 dispone che "A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero";
- la portata del suddetto comma 3 è meglio precisata dalla nota a verbale dell'art. 76 che testualmente recita: "Con riferimento al comma 3 ..., le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contatto,verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti."
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Il CCNL 29.11.2007 (relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009) conferma, in larga parte, il contenuto innovativo in materia di "Aspetti economico-retributivi generali" del precedente CCNL, apportando, altresì, significative modifiche all'art. 77 ("Struttura della retribuzione") e all'art. 78 (Aumenti della retribuzione base").
Le modifiche apportate riguardano:
- per l'art. 77 ("Struttura della retribuzione") l'inclusione nel trattamento fondamentale di eventuali assegni ad personam;
- per l'art. 78 (Aumenti della retribuzione base") la scomparsa del comma 3 dell'art. 76 del precedente Contratto e della relativa nota a verbale.
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La CISL Scuola, pertanto - sulla base delle suindicate osservazioni - ritiene che:
- la trattenuta dell'I.I.S. operata dall'Amministrazione nei riguardi del personale di ruolo in servizio all'estero è da ritenersi legittimata dalla norma contrattuale soltanto fino alla data del 31.12.2005;
- la trattenuta operata dall'Amministrazione - per effetto del CCNL 29.11.2007 (che ha validità per il periodo 1°.1.2006/31.12.2009) - è da ritenersi non più legittimata in quanto il Contratto stesso non la prevede;
- sussistono, pertanto, le condizioni per la presentazione, da parte del personale interessato, di un ricorso collettivo avverso le ritenute operate dal 1°.1.2006 in poi;
- coloro i quali hanno prestato servizio all'estero dal 1°.1.2006 e coloro che sono attualmente in servizio all'estero, se interessati a proporre ricorso, possono comunicare la loro adesione alla Segreteria Nazionale CISL Scuola (Settore Estero), all'indirizzo mail cisl.scuola@cisl.it. Agli aderenti saranno inviate le istruzioni circa le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi.