Conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali: dal MIUR le annuali disposizioni

10.06.2013 17:58

Il MIUR ha emanato la nota 5688 del 7.6.2013 con la quale sono diramate agli Uffici Scolastici Regionali le disposizioni generali sul conferimento e mutamento d’incarico ai dirigenti scolastici per l’a.s. 2013/14.
Il contenuto dispositivo della nota, pur essendo frutto di un autonomo atto datoriale dell’Amministrazione, ha fatto salvi (essendone stata formalmente richiamata la validità) non solo le disposizioni ordinamentali stabilite dagli artt. 19 e 25 del decreto legislativo 165/2001, ma anche i principi e i criteri definiti in sede pattizia sia dall’art. 11 del CCNL dell’11.4.2006 sia dall’art. 9 del CCNL del 15.7.2010.
E’ stato pertanto sostanzialmente mantenuto l’ordine di “assegnazione” degli incarichi (art. 11, CCNL 2006) e del relativo “mutamento” (art. 9, CCNL 2010), salvo l’unificazione (cfr. punto 1, lett. b, della nota in esame) - nell’ambito della  seconda fase delle operazioni - dell’assegnazione di altro incarico a seguito di dimensionamento della rete scolastica con il rientro da posizioni di stato diverse dal servizio espletato su un’istituzione scolastica dell’area metropolitana. 
Tale unificazione, vivacemente contestata dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative dell’Area V, è stata difesa dall’Amministrazione con la motivazione che la quasi totalità dei “rientri” è stata forzatamente imposta dalla riduzione del contingente dei collocamenti fuori ruolo, comandi e utilizzazioni  operata dalle recenti “manovre” di contenimento della spesa pubblica.
Sul concreto piano operativo, la gestione della suddetta lett. b) dovrà comunque conformarsi al principio sancito dall’art. 13 del CCNL 2006 (priorità al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e a parità cronologica al dirigente che effettivamente svolge la funzione), espressamente richiamato al punto 3 della nota 5688.
Il punto 2 della nota affronta, invece, la gestione del personale dirigenziale destinatario di un provvedimento di assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione  della rete scolastica.
Anche se le previsioni per l’a.s. 2013/14 evidenziano un consistente riassorbimento delle ipotesi di “soprannumerarietà” registrate per l’anno in corso, massicciamente diffuse soprattutto in alcune Regioni, sono state opportunamente richiamate le priorità per l’attribuzione dell’incarico e per l’individuazione del dirigente da considerare “soprannumerario”, confermandone l’ordine precedentemente stabilito.
Il punto 4 affronta le ipotesi (considerate “eccezionali”) di esistenza di istituzioni scolastiche sottodimensionate, e quindi di sopravvivenza o emergenza di  esubero regionale, per le quali si fa rinvio alle disposizioni diramate lo scorso anno attraverso il già menzionato atto datoriale prot. n. 4488, “raccomandando” (trattandosi di competenze dirette dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali):

  • di assegnare a ciascun dirigente non più di due sedi sottodimensionate (in mancanza – ovviamente - di scuole normodimensionate);
  • di non affidare in reggenza, oltre alla sede normodimensionate, più di una scuola sottodimensionata;
  • di assegnare (a domanda dell’interessato) prioritariamente al dirigente scolastico l’incarico ricoperto su sede originariamente normodimensionata, divenuta sottodimensionata per effetto dell’art. 19, comma 5, della legge n. 111/2011, come modificata dalla successiva legge n. 183 dello stesso anno, qualora sia nuovamente diventata normodimensionata;
  • di evitare situazioni di eccessivo “disagio territoriale” che rendano “estremamente difficoltoso” l’espletamento  della funzione dirigenziale su più sedi,  e di prevenire ipotesi di “ingenti sperequazioni retributive contrattuali”.

La nota 5688 si conclude con i seguenti richiami (il secondo dei quali fortemente rivendicato dalla Cisl Scuola):

  • tenere in debita considerazione, oltre ai criteri contrattuali, la “corretta” applicazione della legge 104/1992;
  • garantire la “partecipazione” delle Organizzazioni Sindacali e l’informazione preventiva ai sensi dell’art. 5 del CCNL/2006, come integrato dall’art. 3 del CCNL/2010;
  • rispettare il divieto di consentire la mobilità interregionale ai neodirigenti vincitori dell’ultimo concorso, in ottemperanza alla prescrizione - contenuta nel relativo bando (DDG 13.7.2011, art. 16, comma 2) - di permanenza nella Regione di attuale servizio per un periodo non inferiore ai 6 anni. A fronte della determinazione con la quale l’Amministrazione ha preteso l’inserimento di questo richiamo, la Cisl Scuola ha manifestato quanto meno perplessità rispetto alla congruità della fonte di derivazione del vincolo.

Tempistica:

  • termine di presentazione della domanda di mutamento d’incarico all’USR di appartenenza: 22 giugno 2013;
  • termine di invio da parte dell’USR di appartenenza agli UU.SS.RR. di destinazione: 2 luglio 2013;
  • termine di completamento delle operazioni: 15 luglio 2013.

Pur consapevoli dei vincoli derivanti sia dalle prerogative discendenti dal nuovo assetto delle relazioni sindacali, sia delle norme legislative in materia di organici e dimensionamento della rete scolastica, le Organizzazioni Sindacali hanno interloquito con i rappresentanti MIUR affinché l’atto datoriale risultasse il più possibile conforme e - quanto meno - rispettoso dei criteri contenuti nei contratti che hanno fin qui disciplinato la materia, anche al fine di disporre “regole” uniformi di gestione a livello regionale, arginando il possibile rischio di degrado della “discrezionalità”.