Cessazioni dal servizio. Termine ultimo di presentazione delle domande: giovedì 10 gennaio 2008
15.11.2007 17:17
Il MPI - con l'odierna Circolare Ministeriale n. 98 - fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del Decreto n. 97 del 14.11.2007 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2008 e i provvedimenti in materia di trattamento di quiescenza del personale docente, educativo, ATA e dirigente scolastico.
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Personale docente, educativo, ATA
Il suddetto Decreto n. 97 fissa al 10 gennaio 2008 il termine per la presentazione
- delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età
- dell'eventuale revoca di tali domande
- delle istanze da parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio
- delle domande di coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29 luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico). Nella medesima unica istanza gli interessati - nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza) - devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno.
Nella Circolare Ministeriale n. 98 si prevede, inoltre:
- che le domande, compresa l'eventuale revoca delle medesime, devono essere indirizzate alla scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità)
- che - dopo il 10 gennaio 2008 - le suddette domande, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche, ai competenti Uffici Scolastici Provinciali (USP) e alle sedi provinciali dell'INPDAP
- che l'emissione di un provvedimento formale è richiesta nel solo caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2008, e, cioè entro il 9 febbraio 2008, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso e che - in detta ipotesi - le dimissioni sono accettate con effetto dalla data del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente scolastico
- che l'accertamento del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza degli USP e che il mancato conseguimento di detto diritto deve essere comunicato agli interessati entro il 3 marzo 2008, i quali - entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione - hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
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Dirigenti scolastici
La cessazione dal servizio di detto personale è disciplinata dagli artt. 27-32 del CCNL 11.4.2006.
La Circolare Ministeriale n. 98 ricorda e ribadisce:
- compimento del 65° anno di età - la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età ed è comunicata per iscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale. Per i dirigenti che hanno compiuto o che compiranno i 65 anni durante l'anno scolastico in corso la cessazione opererà a decorrere dal 1°.9.2007, a meno che l'interessato non chieda di essere trattenuto in servizio (ex art. 509, commi 2, 3 e 5, del Decreto legislativo 297/94, con istanza da inviare entro il 31 dicembre 2007)
- recesso del dirigente - l'art. 32, comma 2, del citato CCNL 11.4.2006 dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio Scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda l'Amministrazione comunicherà l'eventuale mancata maturazione di tale diritto agli interessati che avranno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
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