CCNI 20.12.2007 sulla mobilità del personale della scuola per l'a.s. 2008/09. Ulteriori precisazioni (handicap e convivenza)

15.04.2008 20:54

Il MPI - al fine di fugare ogni dubbio sull'applicazione delle norme contrattuali in merito all'argomento citato in oggetto e consentire di procedere ad una corretta valutazione delle domande di mobilità - fornisce precisazioni (con la nota prot. n. 6366 del 15.4.2008) su quanto già indicato nella nota prot. n. 4561 del 14.3.2008.

L'Amministrazione chiarisce che la normativa contenuta nell'art. 9, comma 1, lettera b, primo alinea del CCNI deve essere letta, ai fini di una corretta interpretazione, in "combinato disposto" con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto V.

Dalla lettura "incrociata" delle due suddette disposizioni, pertanto, si deduce che qualora il lavoratore che chiede l'applicazione del beneficio contrattuale sia l'unico ad essere nelle condizioni di assistere il familiare disabile, gli altri eventuali figli dovranno effettuare un'autodichiarazione con la quale attestano la loro impossibilità oggettiva ad effettuare l'assistenza.

Tale autodichiarazione non è necessaria qualora il figlio che chiede l'applicazione del beneficio sia l'unico a convivere con il disabile. In tale ultimo caso il soggetto richiedente la precedenza dovrà solamente autodichiarare lo stato di convivenza (il cui obbligo in materia - in via generale - non sussiste).