Assenze per visite specialistiche: il Tar Lazio annulla la circolare FP
Il TAR del Lazio (sentenza 5714, pubblicata il 17.4.2015) ha annullato la circolare 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l’Amministrazione non può emanare una circolare per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.
Come si ricorderà, in merito alle assenze per visite specialistiche, la Cisl Scuola ha ampiamente argomentato e motivato la propria posizione, affermando che la modifica apportata dal decreto-legge 101/2013 al comma 5-ter dell’art. 55-septies del decreto legislativo 165/2001 (modifica che ha previsto l’inserimento del concetto di “permesso” e di “giustificazione dell’orario”) non ha snaturato l’istituto dell’assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, tanto è vero che l’art. 55-septies continua ad essere rubricato “controlli sulle assenze”.
Tuttavia, alcune amministrazioni scolastiche hanno nel frattempo recepito quanto riportato dalla circolare n. 2 ed applicato la norma in maniera conseguente, limitando il diritto alla tutela della salute dei dipendenti del comparto scuola.
Era evidente che l’unico modo per poter conferire definitivamente chiarezza sul tema era l’intervento, auspicato dalla Cisl Scuola, di una pronuncia del giudice finalizzata all’annullamento della circolare, fonte dei problemi interpretativi.
Il TAR del Lazio, finalmente, con la sentenza in questione, ha confermato quanto da sempre sostenuto dalla Cisl Scuola, e cioè che vi è una notevole differenza tra i permessi (effettivamente limitati a pochi giorni), le finalità ad essi attribuiti dal contratto e le assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.
Il concetto importante, chiarito nella sentenza - e da non sottovalutare perché spesso fonte di problemi di non poco rilievo - è quello per cui “la circolare, quale fonte sotto ordinata alla legge, non poteva introdurre limiti non previsti dalla norma primaria, fermo restando che essa non vincolerebbe la stessa Autorità emanante né potrebbe creare obblighi per sé e per i giudici ponendosi altrimenti in contrasto con l’art. 23 della Costituzione”, per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Il Tribunale Amministrativo, pertanto, considerato che il legislatore non ha abrogato l’istituto che risulta pienamente applicabile, e ritenendo che la materia trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare - e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali rispetto a CCNL già sottoscritti - ha accolto il ricorso ed annullato la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica, poiché limitante illegittimamente il diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
La decisione del TAR Lazio non fa che confermare che una materia come quella afferente le assenze per visite specialistiche (su cui sono in corso trattative all’Aran) debba essere disciplinata dalle norme contrattuali, che sono la fonte legittimata ad intervenire sui diritti inerenti il rapporto di lavoro.
A seguito della pronuncia, ad avviso della Cisl Scuola, i dirigenti scolastici - che in questi mesi hanno seguito i dettami della più volte menzionata circolare della Funzione Pubblica - dovrebbero tornare a concedere le assenze per malattia al personale che necessiti di sottoporsi a visite specialistiche, a tutela di un principio fondamentale quale il diritto alla salute.
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