Legge 517/77, porte aperte all'inclusione
Per la scuola di base la legge 517 del 1977 segna una svolta importante anche se, per la verità, molte delle novità che essa introduce facevano già parte da alcuni anni della pratica didattica di molte scuole italiane.
Una delle disposizioni principali riguardava la “scheda di valutazione” introdotta per tutta la scuola dell’obbligo in sostituzione della “vecchia” pagella con i voti numerici. Nelle scuole elementari, però, la “novità” veniva praticata già da anni, soprattutto in quelle in cui, a partire dal 1971, si era diffuso il tempo pieno.
Accadeva la stessa cosa anche per la norma che consentiva, sempre nelle elementari, di sostituire il libro di testo con “materiale alternativo” per istituire biblioteche di classe da utilizzare per attività di ricerca e di lettura da svolgersi in gruppo o collettivamente. Già negli anni precedenti, infatti, era invalsa in molte scuole a tempo pieno la pratica di accordarsi con i librai per ottenere materiale diverso rispetto al libro di testo “ministeriale”. L’esperienza della “Biblioteca di Lavoro” di Mario Lodi aveva certamente dato un impulso importante a tali pratiche che vengono “legalizzate” con l’approvazione della legge.
A puro titolo di cronaca va ricordato che con la legge 517 vengono anche eliminati gli esami di riparazione sia per le elementari sia per le medie e si fissa al 10 settembre la data di inizio dell’anno scolastico (in precedenza la data era quel del 1° ottobre); inoltre viene eliminato anche l’esame che gli alunni sostenevano al termine della seconda elementare.
Ma la norma più dirompente di tutte fu sicuramente quella relativa alla integrazione degli alunni con handicap. L’articolo 2 della legge prevedeva per la scuola elementare l’attuazione di “forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati”. Una disposizione analoga per la scuola media era contenuta nell’articolo 6.
In entrambi i casi si parlava di classi con non più di 20 alunni in presenza di alunni con handicap.
La legge sopprimeva anche le cosiddette classi speciali e differenziali che erano destinate ad accogliere alunni con “minorazione fisica o psichica”, come recitavano le norme precedenti.
Va detto che la possibilità di accogliere nelle classi normali gli alunni con handicap era già prevista, seppure a determinate condizioni, dall’articolo 28 della legge 118 del 1970 che recitava: “L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali”. Con la legge 517, però, l’inserimento degli alunni con handicap nelle classi comuni viene portato a regime, senza le eccezioni previste dalla legge 118. E, soprattutto, si stabilisce che per le attività di integrazione devono essere assegnati alla classe insegnanti specializzati.
Va ancora detto che, in materia di handicap, la legge non interveniva né sulla scuola dell’infanzia né sulle superiori: gli insegnanti di sostegno per l’infanzia verranno infatti istituiti con la legge 270 del 1982, mentre il pieno diritto dei disabili di frequentare la scuola superiore sarà sancito da una sentenza della Corte Costituzionale del 1987.
Nel 1979/80 gli alunni con handicap nelle classi comuni dell’obbligo non sono più poche migliaia come nei primi anni del decennio: alle elementari, su un totale di circa 4 milioni di alunni, si arriva a 64mila e alle medie, su poco meno di 3 milioni di alunni, si arriva a 15.600.
Non vi è alcun dubbio, insomma, che sia stata proprio la legge 517 ad aprire definitivamente la strada dei processi di inclusione nel nostro sistema scolastico.