Concorsi "24 mesi a.t.a.", a.s. 2011/12: tutta la normativa

12.02.2012 12:07
Categoria: Personale ATA

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale - con esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano - è tenuto ad indire (tramite specifico bando) il concorso per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, anno scolastico 2011/12.

I candidati dovranno inviare

  • con modalità tradizionale i modelli di domanda "allegati B1, B2, F e H" mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
  • tramite le istanze on line il modello di domanda “allegato G” concernente la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche.

* * *

Di seguito, tutti i provvedimenti emanati dal MIUR in materia di concorsi per titoli relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale a.t.a., a.s. 2011/12.

* * * 

La nota 763 del 1°.2.2012 fornisce ai Direttori Regionali le annuali indicazioni per l'indizione di detti concorsi (ex art. 554 del Decreto Legislativo 297/94 e O.M. 21 del 23.2.2009).

La nota - che ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno- specifica che l’indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1ª fascia per l'a.s. 2012/13 avverrà esclusivamente tramite le "istanze on line" con la specifica applicazione web ("modello G").

* * *

La nota 959 del 13.2.2012 con la quale l'amministrazione trasmette i modelli di domanda:

  • "modello B1"- domanda di inserimento per l'a.s. 2011/12
  • "modello B2"- domanda di aggiornamento per l'a.s. 2011/12
  • "allegato F"- modello per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2012/13
  • "allegato H"- domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'a.s. 2012/13

* * *

La nota 1231 del 20.2.2012 con la quale il MIUR comunica che nella su citata nota 763 non è stato indicato, per mero errore, il D.M. 10.11.2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di 3ª fascia per il triennio scolastico 2011-14.

Pertanto, tutti i riferimenti al D.M. 59/08 e al triennio scolastico 2008-11 contenuti nella nota 763 devono essere letti con riferimento al D.M. 104/11 e al triennio scolastico 2011-14.

* * *

La nota 1256 del 21.2.2012 con la quale - a seguito di numerose pressioni sindacali - sono chiarite le condizioni che consentono la presentazione della domanda di inserimento nelle “graduatorie 24 mesi” da parte di coloro che hanno seguito le procedure per il "trasferimento di provincia" (ex D.M. 104/11, l’art. 2, comma 3).

Aspiranti già inseriti nella graduatoria permanente di una provincia, infatti, hanno richiesto - per potersi trasferire - il depennamento e successivamente presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di 3ª fascia di altra provincia.

Nella nota 1256 si precisa che detti supplenti, pur in mancanza di pubblicazione definitiva delle suddette graduatorie di 3ª fascia, possono comunque presentare domanda di inserimento nelle “graduatorie 24 mesi” della nuova provincia.

La nota 1256, inoltre, chiarisce che gli stessi aspiranti mantengono la possibilità di accettare supplenze nella provincia "di origine" fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di 3ª fascia della nuova provincia (e non fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria, come erroneamente indicato nella nota 9319/11).

* * *

La nota 1293 del 22.2.2012 con la quale l’Amministrazione detta istruzioni e indicazioni operative circa le procedure concorsuali in oggetto allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti. Nella nota 1293 si ricorda, in materia:

  • gli elementi forniti con la nota 1603 del 24.2.2011;
  • le modifiche apportate dal vigente CCNL Scuola circa i titoli di studio per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA (““unicità del titolo di studio oggi richiesto a fronte del “vecchio” criterio della valutazione del miglior titolo di studio tra quelli previsti””), con la necessaria riformulazione dell’Ordinanza Ministeriale 21/09 che, rispetto al precedente provvedimento (Ordinanza 91/04), prende in considerazione i nuovi titoli, così come individuati dall’art. 4 della Sequenza Contrattuale 25.7.2008.