Supplenze e maternità: indicazioni operative alle scuole per il pagamento. Ulteriori chiarimenti ministeriali
20.12.2007 15:20
Categoria: Contabilità - Risorse, Personale ATA, Personale docente, Personale precario, Reclutamento e Precariato, Trattamento economico
Il MPI, seppur con ritardo, fornisce - attraverso la nota prot. n. 24056 del 19.12.2007 - ulteriori chiarimenti riguardo le disposizioni impartite con la precedente nota 1977/07. In particolare: 1) per la comunicazione del prestato servizio delle supplenze "per maternità"; 2) per tutte le tipologie contrattuali ex art. 40, legge 449/97.
La nota si è resa necessaria stante le numerose problematiche e segnalazioni che hanno interessato tutta la delicata applicazione delle disposizioni circa il pagamento dei suddetti servizi.
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- contratti ex art. 40 del personale che ha effettuato supplenza annuale nell'a.s. 2006/07: l'amministrazione ha convenuto con il MEF che non è necessario produrre il prestato servizio;
- contratti ex art. 40 del personale non beneficiario di contratto nell'a.s. 2006/07 e contratti di supplenza per maternità: l'amministrazione chiarisce che il prestato servizio è automaticamente generato dal SIDI il giorno 5 di ogni mese e che entro la stessa data è indispensabile comunicare l'eventuale cessazione dal servizio. Ciò al fine sia di permettere la predisposizione o l'interruzione tempestiva del pagamento sia di evitare indebiti pagamenti che innesterebbero aggravio di competenze all'Amministrazione.
Nella nota 24056, infine, si ribadisce che tutti i contratti devono essere inviati per via telematica ad eccezione di quelli:
- relativi agli insegnanti di religione;
- relativi al personale ATA supplente su posti relativi a più profili;
- relativi al personale che effettua supplenze in più ordini di scuola o in più province;
- "scartati" dal sistema (perchè individuati sul SIDI tramite la funzione "Interrogare stato di avanzamento flussi MEF-SPT").
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- cislscuola_nota_24056_19dic_07.pdf26 K