Mobilità: un buon accordo che accresce le tutele

16.04.2009 18:29

Sostenere, come fa la UIL Scuola, che l'accordo sottoscritto ieri "determinerà la perdita della titolarità e il trasferimento d'ufficio per migliaia di docenti" è a dir poco mistificante: sarebbe un po' come dire che è l'ombrello a causare la pioggia.

Quell'accordo, invece, assicura ulteriori garanzie ai "perdenti posto", i quali - proprio se fosse stata accolta la proposta della UIL di non procedere ai trasferimenti d'ufficio - avrebbero avuto minor tutela e qualche rischio in più.

La ragione è semplice, e sorprende che possa sfuggire a chi ha nel tempo contribuito a costruire ed affinare i meccanismi che regolano il trattamento dei "perdenti posto" contenuti nei CCNI sulla mobilità (tutti firmati, sempre, anche dalla UIL) e che l'intesa di ieri rende ancor più efficaci.

Il "perdente posto", infatti, ha diritto di vedersi assegnata la nuova titolarità presso una scuola il più possibile vicina a quella in cui risulta in soprannumero. Ciò avviene, come è noto, prima che si avviino i trasferimenti a domanda fra comuni diversi, per una ragione molto semplice: impedire che i posti, magari vicinissimi a quello che si è perso, siano occupati dal personale che si trasferisce a domanda (in tal modo, detti posti non sarebbero più disponibili per il soprannumerario nemmeno in fase di utilizzazione).

Stando così le cose, è evidente che la non effettuazione del trasferimento d'ufficio - lasciando al "perdente posto" l'illusione di una titolarità fittizia nella sua scuola (con l'obbligo di essere comunque utilizzato su posti disponibili altrove) - avrebbe configurato un danno, e non un beneficio, per l'interessato, al quale peraltro già oggi si riconosce il diritto a rientrare con precedenza, nei cinque anni successivi, sul posto che ha perso, potendo disporre di analoga precedenza, da subito, anche nella fase delle utilizzazioni.

L'accordo integrativo sottoscritto ieri accresce il sistema di tutele sopra descritto, in quanto:

  • estende la durata del quinquennio per il quale si riconosce la precedenza al rientro, incrementandolo di ulteriori tre anni; tale estensione è immediatamente applicata, per quanto riguarda le utilizzazioni, già a partire dalle operazioni da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009;
  • prevede che il docente soprannumerario possa chiedere, se appartenente a ruoli in esubero, di essere mantenuto a disposizione della propria scuola, con modalità che andranno ulteriormente precisate nel contratto sulla mobilità annuale;
  • limita, al solo caso di domanda volontaria, l'utilizzazione su classe di concorso o posto affine.