DirScol. Trattamento economico. Onnicomprensività
Emanata dal MIUR la nota prot. n. 11 dell'11.1.2006
Onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici. Art. 24, c. 3, Dlgs 165/01; art. 26, c. 2 e 3 e art. 42, c. 2, lett. d) CCNL 1°.3.2002 e CIN 23.9.2002. Chiarimenti
Con la nota prot
Con la nota prot. n. 11 dell'11 gennaio 2006 avente per oggetto "Onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici. Art. 24, comma 3, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 26, commi 2 e 3 e art. 42, comma 2, lettera d) C.C.N.L. Area V sottoscritto il 1°.3.2002 e relativo C.I.N. sottoscritto il 23.9.2002. Chiarimenti" il MIUR
· ricorda, in materia, che la nota prot. n. 254 del 19 aprile 2005, di modifica della precedente nota nota prot. n. 642 del 12 maggio 2003, ha dato indicazioni in merito alle modalità di gestione dei compensi relativi agli incarichi aggiuntivi rientranti nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici ai sensi della normativa indicata in oggetto
· chiarisce che l'invio al Ministero da parte degli Uffici Scolastici Regionali degli elenchi relativi agli incarichi aggiuntivi - mediante compilazione dell'apposito allegato A - è finalizzato soltanto all'acquisizione degli elementi necessari per la reiscrizione in bilancio delle somme relative ai suddetti compensi per incarichi aggiuntivi, rientranti nel regime dell'onnicomprensività, e, quindi, versati in conto entrata Tesoro
· ribadisce l'esclusiva competenza delle suddette Direzioni Regionali per i sottoindicati adempimenti procedurali:
1. rilevazione trimestrale degli incarichi aggiuntivi svolti dai Dirigenti scolastici mediante acquisizione e verifica dell'esattezza delle attestazioni dei versamenti dei compensi effettuati dalle Istituzioni scolastiche nel periodo di riferimento
2. rideterminazione annuale, previa quantificazione degli incrementi, del fondo generale regionale per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Dirigenti scolastici
3. definizione, in sede di contrattazione integrativa decentrata regionale, dei criteri di attribuzione dei compensi accessori da liquidare ai Dirigenti medesimi
4. liquidazione della quota, come definita in sede di contrattazione integrativa decentrata, da corrispondere direttamente agli interessati con la medesima cadenza trimestrale e con imputazione delle somme dovute all'apposito capitolo di bilancio concernente il pagamento degli stipendi.
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