Supplenti temporanei. Retribuzione periodi sospensione attività didattica. Significativa interpretazione autentica del CCNL
Un’importante precisazione è stata assunta oggi all’ARAN - in sede di interpretazione autentica tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e l'Agenzia medesima - riguardo il diritto dei docenti supplenti alla retribuzione dei periodi predeterminati di sospensione dell’attività didattica (prevalentemente le vacanze natalizie e pasquali).
Il chiarimento è intervenuto a causa delle interpretazioni ingiustificatamente restrittive del testo contrattuale effettuate dai dirigenti scolastici e per il successivo e vasto contenzioso apertosi in materia.
Un giudice del Tribunale del Lavoro ha chiesto di chiarire il significato da attribuire all’espressione «qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione da una data anteriore di almeno 7 giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni» (ex comma 3, art. 37, CCNL 24.7.2003).
In particolare, il giudice ha chiesto alle parti firmatarie del CCNL di precisare se l’espressione “si assenti in un’unica soluzione” «vada estesa a qualunque ipotesi in cui l’assenza, ancorché rapportabile a più richieste temporalmente distanziate, sia comunque priva di soluzione di continuità».
ARAN ed Organizzazioni Sindacali hanno concordato - nell’incontro svoltosi nella mattinata odierna - la seguente interpretazione autentica del testo contrattuale:
«L’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo».
Le parti hanno convenuto, perciò, che per determinare la durata del contratto di lavoro del supplente - in caso di assenza del titolare frazionata in più periodi - si deve tenere conto della sostanziale continuità dell’assenza e non della presentazione di un’unica certificazione.
Più periodi di assenza continuativa - effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”) - consentono, quindi, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente.
La sottoscrizione definitiva dell'interpretazione autentica avverrà successivamente al visto della Corte dei Conti.