Misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 per l’avvio dell’a.s. 2022/2023, nota del Ministero
Il Ministero dell’Istruzione, con la nota prot. 1998 del 19 agosto, ha fornito chiarimenti tecnici e normativi in merito alle misure di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 da adottare per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.
La nota ministeriale, sulla base delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, emanate rispettivamente il 5 agosto (per le istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e l’11 agosto (per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia statali e paritarie), fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.
In via preliminare Il Ministero chiarisce che le misure emergenziali esauriscono la loro efficacia al 31 agosto 2022 e che pertanto, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non trovano applicazione nel prossimo anno scolastico 2022/2023, compreso l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento interpersonale e l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, comunque già scaduto il 15 giugno scorso.
La nota, inoltre, ribadisce che ai sensi dell’’articolo 3 del decreto-legge n. 24/2022, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Il documento, infine, ricorda come con DPCM 26 luglio 2022 siano state emanate le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici”. In esse è indicata in via prioritaria la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento (quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre), raccomandando l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione solo nell’eventualità che le ordinarie misure non garantiscano una sufficiente qualità dell’aria. A tal fine il Dirigente Scolastico dovrà richiedere alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare, richiedendo all'ente proprietario dell'edificio, in base agli esiti delle predette attività, di porre in essere gli interventi necessari a garantire il rispetto degli standard normativa e tecnici in tema di qualità dell’aria.