Insegnanti di religione cattolica e ricostruzione di carriera
CISL Scuola chiede che il MEF chiarisca i corretti termini concernenti il visto che le Ragionerie provinciali dello Stato devono apporre sui provvedimenti di ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione cattolica (errata interpretazione sul "termine decennale di prescrizione" di presentazione delle domande da parte degli interessati).
La Segreteria Nazionale della CISL Scuola è venuta a conoscenza di un orientamento adottato da alcune Ragionerie provinciali dello Stato in ordine ai provvedimenti di ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione cattolica, dovuti ad un’opinabile interpretazione della C.M. n. 2 del 2001, che per la prima volta ha regolamentato la procedura nei confronti di questa categoria di docenti. della CISL Scuola è venuta a conoscenza di un orientamento adottato da alcune Ragionerie provinciali dello Stato in ordine ai provvedimenti di ricostruzione di carriera degli insegnanti di religione cattolica, dovuti ad un’opinabile interpretazione della C.M. n. 2 del 2001, che per la prima volta ha regolamentato la procedura nei confronti di questa categoria di docenti.
Le suddette Ragionerie, in sostanza, si rifiutano di dare il visto ai predetti provvedimenti laddove la domanda di ricostruzione sia stata presentata dopo il compimento del 10° anno dalla maturazione dei requisiti richiesti (4 anni di servizio comunque prestati nell’insegnamento della religione cattolica).
E’ pur vero che la circolare 2/2001 - analogamente a quanto previsto per il restante personale della scuola - ha precisato che il diritto alla ricostruzione di carriera si prescrive nel termine decennale dalla sua insorgenza, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile.
Nel caso in questione, tuttavia, non vi è dubbio che soltanto dalla data di pubblicazione della summenzionata C.M. 2 (e quindi dal 3 gennaio 2001) può decorrere il termine di prescrizione: anteriormente a tale data, infatti, non esisteva alcuna norma che regolamentasse la procedura di ricostruzione e, tantomeno, che prevedesse la presentazione di una domanda finalizzata ad ottenere tale beneficio.
La CISL Scuola, pertanto, è prontamente intervenuta sul MIUR, sollecitando un chiarimento in merito: la questione va risolta positivamente, evitando danni non indifferenti al personale interessato.
- Files:
- cislscuola_CS_su_ric_carr_IRC_27mar_06.pdf24 K