In Gazzetta Ufficiale la legge 103 di conversione del DL 69/2023, le misure per il personale scolastico
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023 (cosiddetto “salva infrazioni”) contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia”. Restano confermati i contenuti del decreto legge per quanto riguarda gli interventi su questioni rilevanti per il settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
Sulle ricostruzioni di carriera, per i docenti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo di servizio preruolo prestato, sia ai fini giuridici che economici, senza più la limitazione che consente attualmente di riconoscere, nell’ambito del complessivo servizio pre ruolo, solo quattro anni per intero, mentre dei rimanenti ne vengono riconosciuti solo i due terzi. Tuttavia occorre considerare che, contemporaneamente, viene abrogato il criterio, stabilito dal comma 11 dell’art. 14 della L. 124/1999, che consente di considerare come equivalente a un intero anno scolastico il servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni di servizio. Pertanto, a far data dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti neo immessi in ruolo che hanno maturato in un anno solo il minimo di 180 giorni otterranno, di fatto, una ricostruzione meno favorevole di coloro che, a parità di servizio pre-ruolo, l’hanno ottenuta in base alla vecchia formulazione dell’art. 485. È bene precisare che la formulazione della norma, limitata ai soli effetti economici, non incide invece sul criterio dei 180 giorni come servizio equivalente ai fini giuridici a intero anno.
Sulla card docenti, si interviene con una modifica alla legge 107/2015 estendendone la fruizione, per l’anno 2023, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (31 agosto). Ciò al fine di rispondere alla contestazione mossa dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per la disparità di trattamento riservata ai lavoratori precari.
Considerato che la contestazione mossa dalla Commissione Europea riguarda la disparità di trattamento tra il personale di ruolo ed il personale precario, e che la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti al 30 giugno o al 31 agosto, la modifica non sarà sufficiente a interrompere le azioni di contenzioso, che proprio nella giurisprudenza in sede comunitaria trovano il loro pieno fondamento.