EDA - Documento unitario sullo Schema di Decreto per l'applicazione del comma 632 della L. 296/06
Le scriventi Organizzazioni Sindacali nel ribadire quanto già segnalato con il documento unitario del 23 marzo 2007, che allegano alla presente nota, ritengono indispensabili alcune significative modifiche ed integrazioni allo schema di decreto presentato nell'incontro dello scorso 11 luglio.
Il conferimento dell'autonomia è un passaggio fondamentale per "portare a sistema" l'esperienza dell'educazione degli adulti, creando le condizioni per l'avvio di un processo che - in presenza di una legge quadro sull'apprendimento permanente (da FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola più volte rivendicata) - conduca ad una vera strategia di lifelong learning.
1. Istituzione dei nuovi Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)
I CPIA - per avere la stessa dignità delle istituzioni scolastiche - devono avere una propria sede autonoma, un organico, gli organi collegiali per la gestione democratica, risorse finanziarie ed umane.
Nella loro individuazione deve essere garantita la possibilità di istituirne un numero congruo nelle province di grandi dimensioni e deve essere comunque assicurata l'autonomia di un Centro anche nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri previsti.
La distribuzione territoriale dei "punti di servizio" deve essere la più diffusa possibile per mantenere ed espandere la capillarità attualmente garantita dai CTP e dai corsi serali.
Occorre, poi, precisare che il conferimento dell'autonomia avverrà concretamente con l'anno scolastico 2008/09, una volta che le Regioni avranno completato i piani di dimensionamento in base alle norme vigenti.
2. Finalità dei "Centri" e alfabetizzazione funzionale
Le scriventi Organizzazioni Sindacali ribadiscono l'esigenza di mantenere e consolidare le migliori esperienze degli attuali CTP e chiedono che tra le finalità dei Centri debbano essere inclusi anche i "percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti", già previsti come grande obiettivo sociale dalla Direttiva 22 del 6 febbraio 2001 e che in questi anni hanno garantito un avvicinamento, agli obiettivi di Lisbona. Nel nostro Paese, infatti, siamo in presenza di una vera e propria emergenza alfabetico funzionale della popolazione adulta che non può in alcun modo essere trascurata o sottovalutata al momento della costituzione dei nuovi Centri provinciali. Tale finalità deve trovare esplicito riferimento nel testo del decreto in attesa di una legge quadro cui va rinviata la costruzione del sistema complessivo nella connessione dei diversi ambiti e soggetti.
3. Organico dei "Centri"
Per quanto riguarda il personale docente, pur apprezzando la dotazione funzionale, riteniamo riduttivo rispetto agli obiettivi di efficacia ed efficienza dichiarati, continuare a condizionare l'organico ai tetti regionali.
I "Centri" sono nuove istituzioni ed hanno diritto ad un loro organico, adeguato alle esigenze dell'utenza e del piano dell'offerta formativa.
E' necessario che siano individuati parametri specifici concernenti l'organico del personale ATA (diversi da quelli riferiti agli istituti comprensivi o agli istituti ove funzionano corsi serali) che va meglio esplicitato nella consistenza rispetto alla quale l'attuale proposta risulta generica e tale da non garantire la piena funzionalità dei "Centri".
Nel testo del provvedimento deve essere inserito un riferimento preciso agli organi collegiali ed in particolare al Collegio dei Docenti in capo al quale devono essere collocate la programmazione dell'offerta formativa e le scelte conseguenti in materia di individuazione delle classi di concorso relative agli assi disciplinari per l'obbligo d'istruzione.
Come avviene per tutte le decisioni che attengono a scelte didattico - organizzative, la competenza nella individuazione delle professionalità per l'organico del biennio della secondaria di II grado non possono che essere in capo al Collegio dei Docenti, non certo al dirigente scolastico.
4. Autonomia didattica e organizzativa
I riferimenti a decreti legislativi attuativi della Legge 53/03, in particolare per quanto attiene ai decreti in fase di revisione, o comunque sospesi, possono ingenerare notevole confusione in una situazione già complessa.
I riferimenti da confermare devono essere semplicemente quelli riguardanti gli ordinamenti attualmente vigenti.
5. Fase transitoria e piena applicazione del comma 632
In via prioritaria si ribadisce che, a parere delle scriventi Organizzazioni Sindacali, devono essere predisposte le condizioni per la piena applicazione del comma 632 della L. 296/06 (finanziaria 2007) e che qualunque ipotesi di applicazione graduale deve comunque prevedere una tempistica adeguata e pari condizioni in tutto il territorio nazionale nonché la struttura di una dotazione organica certa e funzionale alla complessità degli obiettivi a regime.
Il provvedimento prevede, tra le tipologie di utenti, anche gli adulti interessati all'adempimento dell'obbligo di istruzione cui deve essere prestata particolare attenzione rispetto alle risorse professionali sia per la gestione della fase transitoria sia per la futura fase a regime in presenza dei nuovi ordinamenti.
Un'applicazione non governata potrebbe determinare ulteriori fasi di incertezza in una situazione di trasformazione che ha più che mai bisogno di riferimenti chiari.
Sui corsi serali necessita uno specifico approfondimento stante la loro peculiare struttura ordinamentale, non estranea alla nuova configurazione degli assetti del secondo ciclo, particolarmente istruzione tecnica ed istruzione professionale.
Occorre comunque che siano resi evidenti i raccordi tra l'organizzazione delle attività del biennio e dei trienni successivi, nonché la tempistica per il completamento della costituzione dei nuovi Centri provinciali.
6. Assegnazione del personale
La materia è di assoluta pertinenza contrattuale e, come tale, va ricondotta nel quadro delle disposizioni che regolano utilizzo e mobilità del personale.
In conclusione, la FLC Cgil, la CISL Scuola e UIL Scuola ritengono che con il decreto in questione non vada sminuita la portata innovativa del comma 632 della Legge 296/06, le cui problematicità attuative vanno affrontate sin d'ora con determinazione, prevedendo, se necessario, una gradualità nella tempistica, ma all'interno di una prospettiva definita e nel quadro della concertazione tra le parti.
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