Abilitazione in educazione musicale: diplomi di "didattica della musica" e di scuola secondaria di II grado
Alcuni Uffici Scolastici Provinciali - con un'interpretazione restrittiva dell'art. 6 della legge 212/02 - hanno escluso dall'inserimento nelle "graduatorie ad esaurimento di educazione musicale" quegli aspiranti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado in data successiva rispetto a quello di "didattica della musica".
La CISL Scuola - a seguito di numerose segnalazioni al riguardo - è più volte intervenuta presso l'Amministrazione per l'emanazione di specifici chiarimenti.
Con l'odierna nota prot. n. 14306, il MPI si è finalmente pronunciato sulla corretta interpretazione della norma citata, precisando che il conseguimento successivo del titolo di II grado rispetto a quello di "didattica della musica" non deve costituire motivo di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento.
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