Mobilità 2017/18, prosegue al MIUR la trattativa per il nuovo CCNI
Nel corso della settimana è proseguito al Miur il confronto per la definizione del testo del nuovo CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/18. Di seguito il resoconto di quanto discusso negli incontri che hanno avuto luogo l’11, 12 e 13 gennaio. Uno specifico approfondimento ha riguardato, il giorno 11, le modalità di funzionamento del programma che dovrà gestire le domande di trasferimento tenendo conto della novità costituita dalla presentazione di un'unica domanda con la quale si potranno richiedere preferenze relative sia alla provincia di titolarità che a province diverse.
Premesso che la fase dei trasferimenti sarà unica (movimento sincronico per ottimizzare tutte le disponibilità che si determinano nel corso di tutte le operazioni) e che i movimenti all'interno della provincia dovranno precedere quelli per altra provincia, sarà comunque l'ordine di elencazione delle preferenze a stabilire la priorità che il programma dovrà seguire nel prendere in considerazione le disponibilità in base alle quali si determinerà l'esito finale del movimento. Questo meccanismo, utilizzato fino a due anni fa per le domande di mobilità territoriale della secondaria di secondo grado, sarà adottato per tutti gli ordini e gradi di scuola. Altra novità oggetto di approfondimento è quella che riguarda la costituzione dell'organico dell'autonomia, in applicazione della legge 107, nelle istituzioni scolastiche della secondaria che fino ad oggi hanno avuto organici separati per indirizzo o per sede staccata in quanto ubicata in comune diverso. Gli organici saranno invece unici e gli spezzoni saranno prioritariamente aggregati per la costituzione di cattedre interne anche tra diversi indirizzi e sedi. Per quanto riguarda invece la costituzione di cattedre orario esterne tra diverse istituzioni autonome, l'amministrazione intende costituirle unicamente tra scuole del medesimo ambito. A tal fine in data 5 dicembre è stata inviata agli USR una nota che fornisce indicazioni per la definizione delle nuove tabelle di associabilità che ogni regione dovrà predisporre.
La formulazione dei primi articoli del CCNI, contenenti le novità frutto dell'intesa del 29 dicembre rispetto alla gestione delle preferenze (scuola/ambito) e dei due movimenti richiedibili (in provincia/fuori provincia) esprimibili in una unica domanda di trasferimento hanno impegnato anche buona parte degli incontri svoltosi nelle giornate successive. Il confronto si è incentrato anche su quanto già poc’anzi riferito in tema di organico delle istituzioni scolastiche costituite da più percorsi e indirizzi o con sedi in comuni diversi. Ciascuna di tali istituzioni scolastiche sarà individuata da un unico codice meccanografico, operazione per la quale il sistema è già stato predisposto in modo tale da ricondurre al nuovo e unico codice le titolarità attualmente associate a codici differenti. Per le evidenti implicazioni che tale unificazione comporta sulla gestione del personale, abbiamo chiesto che il CCNI attribuisca espressamente alla contrattazione d’istituto la definizione dei criteri con cui procedure all’assegnazione alle diverse sedi. Abbiamo inoltre richiesto che siano mantenuti distinti i codici delle sedi che, pur appartenendo alla medesima istituzione scolastica, siano ubicati in ambiti territoriali diversi. Manterranno sicuramente codici distinti i CTP, i corsi serali, le scuole ospedaliere e quelle carcerarie. Tali sedi saranno richiedibili puntualmente attraverso le preferenze di scuola, mentre per le preferenze riferite ad ambito si dovrà dichiarare la specifica disponibilità per tali tipologie di posto.
Novità per quanto riguarda le precedenze: quella per l’assistenza ai familiari che beneficiano della legge 104/92 precederà quella riconosciuta per il rientro nel comune di precedente titolarità a chi è stato trasferito d’ufficio nel corso degli ultimi otto anni. Ai fini del rientro nel comune, il sistema attribuirà la precedenza per tutte le scuole richiedibili che vi sono presenti e non solo per le 5 eventualmente richieste utilizzando la possibilità di indicare preferenze di singola scuola.
In applicazione della legge 76 del 20 maggio 2016, gli stessi diritti legati all'assistenza al coniuge potranno essere fatti valere anche per le persone unite civilmente.