Diffuse dal MIUR le istruzioni operative per le supplenze 2018/19
Con la C.M. 37856 del 28/08/2018 sono state diffuse dal MIUR le istruzioni operative in materia di supplenze. Nel testo in allegato sono evidenziate in neretto le principali novità introdotte rispetto all’anno precedente.
In particolare segnaliamo:
- nel paragrafo "supplenze brevi" vi è il riferimento all'art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18, che prevede l'indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni (non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF)
- nel paragrafo "disposizioni particolari per la scuola primaria" è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore) nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare, tenendo conto delle ore destinate alla programmazione
- è stato introdotto un nuovo paragrafo ("diplomati magistrali - scuola primaria e dell'infanzia”) dedicato all'applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto “decreto dignita'" relativamente all'esecuzione delle sentenze sfavorevoli al personale inserito in GAE con riserva. Viene precisato che i contratti conferiti fino al 30 giugno conservano validità esclusivamente fino a tale termine
- al punto 2 (conferimento supplenze personale ata) è precisato che il completamento in caso di supplenza su orario ridotto può operare solo tra disponibilità dello stesso profilo. Viene chiarito, inoltre, che il personale amministrativo e tecnico può essere sostituito a partire dal 30° giorno di assenza
- viene introdotto un nuovo paragrafo che fornisce disposizioni riguardanti gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP). Recenti sentenze del Consiglio di Stato, citate nella circolare, hanno affermato infatti che il solo diploma non è titolo sufficiente per l'inserimento nella seconda fascia di istituto. La circolare fornisce a tale riguardo le seguenti indicazioni:
vanno cancellati dalla seconda fascia gli aspiranti inseriti con riserva che risultino destinatari di sentenze sfavorevoli;
vanno invece mantenuti gli aspiranti inseriti con riserva per i quali siano in atto provvedimenti cautelari in attesa della sentenza definitiva;
vanno mantenuti in II fascia a pieno titolo i destinatari di sentenze passate in giudicato;
è da escludere l'inserimento con riserva per coloro che non sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali.
Ciò premesso, qualora vengano sottoscritti contratti di lavoro a ITP inseriti con riserva, dovrà essere apposta la clausola risolutoria
- nel paragrafo "disposizioni comuni" l'Amministrazione evidenzia l’avvenuta abrogazione del comma 131 della L.107/2015 che impediva il conferimento di supplenze annuali al personale già destinatario di supplenze annuali per oltre 36 mesi su posto vacante. Viene inoltre precisato che, in applicazione dell'art.41 CCNL, non possono più essere sottoscritti contratti di supplenza con la formula “fino all'avente diritto”.
Viene reintrodotta la precisazione riguardante quanto disposto dagli artt.40 e 60 del CCNL 26/11/2007 (assenza che inizia almeno 7 giorni prima e si conclude almeno 7 giorni dopo un periodo di sospensione delle attività, domeniche, festività infrasettimanali e giorno libero) e si precisa infine che nel caso di completamento dell'orario settimanale si ha diritto al pagamento della domenica.
Per quanto riguarda il part time, è imminente la pubblicazione da parte del MIUR di una FAQ in cui si preciserà che il destinatario di un contratto FIT può richiedere il part-time all'atto della sottoscrizione del contratto stesso: per la valutazione dell'anno FIT i giorni di servizio obbligatori saranno ridotti proporzionalmente, come già precisato per il superamento dell'anno di prova dalla nota MIUR 36167 del 2015.
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- Circolare_supplenze_-_37856.28-08-2018.pdf741 K