Nuove regole sulle assenze del personale: il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene con ulteriori chiarimenti
Con una nuova e corposa circolare (n. 8 del 5.9.2008), il Ministro Brunetta è tornato un'altra volta sulle modalità di applicazione dell'art. 71 del decreto-legge 112/08. Com'era facilmente prevedibile, si tratta di disposizioni implicanti numerosi risvolti problematici, che abbiamo avuto modo di evidenziare nella nostra precedente notizia dello scorso 3 settembre.
Resta il giudizio politico fortemente negativo della CISL Scuola su provvedimenti che, sull'onda di una inaccettabile campagna di "criminalizzazione" del lavoro pubblico, appaiono gravemente discriminatori e improntati ad una logica vessatoria, in particolare per quanto riguarda la nuova disciplina delle fasce di reperibilità, che impone al malato una sorta di "arresti domiciliari" mitigati dalla classica "ora d'aria".
Per quanto riguarda le assenze per malattia, la circolare contiene alcune precisazioni applicative che si riassumono di seguito. Oltre a confermare sostanzialmente le precedenti osservazioni della CISL Scuola in merito all'art. 71, la nuova circolare affronta anche il tema delle assenze per visite specialistiche, per le quali si prevede - qualora si faccia ricorso al monte assenze per malattia - una piena assimilazione alle stesse anche per quanto riguarda le conseguenti penalizzazioni retributive.
Si tratta ad avviso della CISL Scuola di un'impropria forzatura, che trasforma il disincentivo alle assenze in un'assurda e illogica sanzione rivolta a pratiche di tutela della salute che nascono dalla prescrizione dell'autorità sanitaria e si collocano nell'ottica della prevenzione (che andrebbe sostenuta e non ostacolata).
Largo spazio, inoltre, è dedicato ai permessi ex lege 104/92, sulla cui corretta applicazione si preannuncia un monitoraggio «anche in previsione di un eventuale riordino della disciplina».
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Modalità di decurtazione della retribuzione
La decurtazione - come avevamo già evidenziato nella nostra precedente notizia dello scorso 3 settembre - opera "per ogni episodio di assenza". Nel caso in cui l'assenza si protragga oltre i dieci giorni, per i primi dieci si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 71 mentre per i successivi "occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e accordi di comparto per le assenze per malattia".
In sostanza - con riferimento al CCNL del Comparto Scuola - dopo il decorso dei primi dieci giorni si dovranno applicare le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 8, del suddetto CCNL che prevede la decurtazione di ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo fino a 15 giorni di assenza.
Questa norma, tuttavia, prevede la corresponsione per tale periodo della "intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio".
E' necessario, pertanto, un chiarimento rispetto a quanto affermato nella precedente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 7 del 17.7.2008) secondo la quale «per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento»: da un lato, infatti, l'art. 77 del CCNL definisce la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) del personale ATA tra i compensi accessori, ma dall'altra esclude esplicitamente queste due voci retributive dalla riduzione in caso di assenza per malattia, riduzione già prevista, quindi, dal CCNL medesimo, anche prima dell'entrata in vigore del decreto 112.
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Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici
La circolare 8 afferma che nel caso in cui «l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti - è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall'amministrazione come assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell'art. 71, comma 1, del decreto-legge 112/08 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'art. 71, comma 2».
Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze - laddove queste ultime coincidano con il terzo o successivo evento dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno - l'eventuale prestazione specialistica effettuata presso una struttura privata dovrà essere certificata dal dipendente oltre che dall'attestazione della struttura privata in questione anche dalla prescrizione effettuata da struttura pubblica o da medico convenzionato con il SSN.
La circolare ipotizza anche l'eventualità di valutare, da parte dell'amministrazione, l'opportunità di effettuare la visita domiciliare di controllo per i giorni di assenza dovuti alle visite specialistiche: l'ipotesi appare comunque talmente priva di senso (l'interessato non è assente per una patologia accompagnata da una prognosi) che la stessa circolare avverte «che il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi».
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Assenze per malattia dovuta a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
Nel richiamare le deroghe stabilite al regime delle assenze nel caso in questione dallo stesso art. 71, la circolare si sofferma sull'ipotesi, prevista dall'art. 12-bis del decreto legislativo 61/2000 di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale consentita ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita) accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente.
I lavoratori in questione hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale (con facoltà di successiva nuova trasformazione, a richiesta del lavoratore, in rapporto di lavoro a tempo pieno).
In questi casi, la norma in questione prevale rispetto alle innovazioni introdotte dall'art. 73 del decreto 112, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale.
Le nuove disposizioni, invece - ferma restando la precedenza per la trasformazione prevista dall'art. 12 bis - si applicano in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa (che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92) alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Priorità riconosciuta anche nel caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge 104/92.
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Permessi retribuiti legge 104/92
La parte più corposa della circolare 8/08 è dedicata a una serie di chiarimenti riguardanti gli effetti che le disposizioni contenute nell'art. 71 del decreto 112 producono - secondo l'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica - sui permessi retribuiti spettanti ai portatori di handicap in situazione di gravità e ai familiari che li assistono.
- Il primo chiarimento riguarda il personale riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità: per detto personale i permessi fruiti ex lege 104, art. 33, comma 6 sono esclusi dalla riduzione delle somme spettanti come accessorio riconosciute dalla contrattazione integrativa. La deroga riguarda sia i permessi orari (comma 2 dell'art. 33) sia quelli giornalieri (comma 3, art. 33).
- Il secondo punto affrontato si riferisce alle diverse tipologie di permessi fruibili da parte del lavoratore con handicap: si precisa, innanzitutto, che il trattamento giuridico previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104 non è stato innovato dall'art. 71. Gli interessati, perciò, possono continuare a fruire nel corso del mese - alternativamente - di tre giorni di permesso o di due ore di permesso al giorno. N.B. Contrariamente a quanto indicato in alcune note INPS ed INPDAP, la circolare 8 (interpretando più correttamente la legge) non prevede la riduzione ad una sola ora del permesso in caso di orario giornaliero inferiore alle sei ore.
- Nel terzo punto è presa in considerazione la possibilità - non prevista dalla legge ma introdotta da alcuni CCNL - di fruire in termini frazionati ad ore delle tre giornate intere di permesso. In questo caso si precisa che la limitazione a 18 ore della complessiva fruizione vale solo in caso di frazionamento del permesso giornaliero e non ha alcuna incidenza sulla utilizzazione del beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 33 (due ore di permesso giornaliero) che costituisce una possibilità alternativa accordata direttamente dalla legge.
- Per quanto riguarda i permessi che il comma 3 dell'art. 33 accorda ai familiari che assistono un congiunto o affine portatore di handicap grave, la circolare 8 richiama la possibilità di fruire soltanto dei tre giorni mensili, fatta salva la previsione, anch'essa contenuta in taluni CCNL, di frazionare per un massimo di 18 ore mensili il permesso giornaliero. In quest'ultimo caso valgono le considerazioni già svolte nel punto precedente. Rientrano, invece, nella regolamentazione prevista dal comma 4 dell'art. 71 ("nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte-ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza") i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e familiari, qualora il CCNL preveda la possibilità di un frazionamento orario.
- Relativamente ai permessi fruibili ex lege 584/67 e 52/01 (leggi previgenti al decreto 112 - e non abrogate e/o modificate - concernenti i donatori di sangue e di midollo osseo), la circolare afferma che dette casistiche non sono contemplate dal decreto medesimo e che il Dipartimento della Funzione Pubblica promuoverà iniziative normative per evitare interpretazioni discriminatorie o che possano mettere in forse queste attività volontarie.
- L'ultimo riferimento la circolare 8 lo rivolge ai dirigenti competenti affinchè svolgano un'attenta attività di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, organizzando altresì l'attività lavorativa in modo da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità del servizio. La circolare invita, inoltre, le amministrazioni a cooperare al monitoraggio sulla corretta attuazione della legge 104 in materia di permessi retribuiti; detto monitoraggio servirà ad acquisire dati sulla consistenza delle situazioni di handicap grave certificate dalle strutture competenti, della loro reale incidenza sull'organizzazione del lavoro e sulle eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione complessiva della legge.
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