Definizione e accertamento delle disabilità, cambia la normativa. Modifiche alla legge 104/1992

15.05.2024 13:55

È stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.111 del 14-05-2024 il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante nuove disposizioni, modificative della legge 104/92, in riferimento alla definizione della condizione di disabilità e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

In particolare, nel novellato art. 3 della legge 104/92 si definisce “persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie.

La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Tra le più significative novità introdotte assume rilievo la modalità di accertamento dell’invalidità civile. La disabilità sarà accertata con una “valutazione di base”, da svolgersi in un’unica visita Collegiale, su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo che può essere rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, dai medici di medicina generale e anche dai pediatri di libera scelta. Il procedimento di valutazione di base dovrà concludersi entro novanta giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico.

Ulteriori modalità di svolgimento del procedimento, nonché le modalità di svolgimento delle riunioni delle commissioni mediche sono stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

A decorrere dalla data del 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all’INPS.

Il provvedimento normativo, che avrà ripercussioni anche nell’ambito scolastico, pur entrando in vigore il 30 giugno 2024, prevede una fase transitoria connessa all’emanazione di provvedimenti successivi. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, sarà messa in atto una fase di sperimentazione, della durata di dodici mesi, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base, modalità di accertamento e di valutazione multidimensionale. La sperimentazione terrò conto del principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione delle dimensioni territoriali.

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