Certificazioni mediche e disposizioni contenute nel decreto-legge 112: quelle rilasciate dal medico di famiglia sono sufficienti
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato - con il parere UPPA n. 45/08, inviato lo scorso 4 luglio al Ministero del Lavoro in risposta a specifico quesito - che i medici di famiglia «possono utilmente produrre la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente nelle circostanze indicate dal decreto-legge n. 112/08».
Ciò in quanto tali medici sono tenuti - in virtù di quanto recepito nelle convenzioni adottate in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale - al rilascio della certificazione «per incapacità temporanea al lavoro».
Tale certificazione, pertanto, deve considerarsi - nel caso di assenza che si protragga oltre i dieci giorni o, comunque, dopo il secondo evento morboso nel corso dell'anno solare (vedi comma 2, art. 71 del suddetto decreto 112) - come rilasciata da una struttura pubblica.