“Benefici ai genitori di disabili”. La Consulta li estende al coniuge di «soggetto handicappato in situazione di gravità»
Spetta anche al coniuge "convivente di persona handicappata in situazione di gravità" il congedo straordinario retribuito fino a due anni per l'assistenza al congiunto.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2007 (decisa lo scorso 18 aprile e depositata ieri, 8 maggio), con la quale ha dichiarato illegittimo il comma 5 dell'art. 42 del dlgs 26.3.2001, n. 151, nella parte in cui non prevede - in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nel suddetto comma - anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità» il diritto a fruire del congedo previsto da tale norma.
La Corte - presso la quale la questione era stata sollevata dal giudice del lavoro di Cuneo - ha ritenuto che la norma censurata [che esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, «pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte»] implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile rispetto ai componenti della famiglia di origine.
La Corte, pertanto, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge convivente del disabile in situazione di gravità, «trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma».