Personale a tempo determinato e beneficio della riserva ex lege 68/99. Il Consiglio di Stato si pronuncia
Il Consiglio di Stato - con la sentenza 1780/2007 - interviene ancora una volta sulla questione, da tempo controversa, delle modalità di applicazione della legge 68/1999 ("regolamentazione avviamento al lavoro di chi si trovi in condizioni di disabilità") senza tenere conto delle specifica natura del rapporto di lavoro a tempo determinato nella scuola.
Annullando una sentenza del TAR Campania, il Collegio si è richiamato nella motivazione all'orientamento - ormai consolidato della specifica Sezione - secondo il quale «il legislatore del 1999 ha innovato solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione e non a quello della partecipazione».
Nel caso in questione il Consiglio di Stato, nel motivare la decisione, ha richiamato alcuni principi - già affermati in precedenti sentenze - che si desumono dalle disposizioni legislative che regolamentano la materia, ribadendo, in particolare, che al fine di godere del beneficio della riserva è indispensabile non solo lo stato obiettivo di non occupazione ma anche l'iscrizione nelle liste di collocamento, iscrizione che è inibita in caso di supplenza temporanea di durata superiore a 120 giorni (più correttamente, quattro mesi, ex art. 10, legge 28.2.1987, n. 56).
Il principio è riaffermato nella sua validità, secondo il Consiglio di Stato, anche in presenza delle innovazioni legislative intervenute (l'art. 4, dlgs 181/2000).
Quanto trattato dal Consiglio di Stato costituisce comunque soltanto il richiamo ad affermazioni giurisprudenziali già ampiamente contenute in precedenti pronunce.
E' bene ricordare che le decisioni del giudice amministrativo, laddove non incidano sulla validità di atti di portata generale, fanno stato soltanto tra le parti del processo.
L'eventuale estensione del giudicato avviene attraverso procedure di natura amministrativa e costituisce piuttosto l'eccezione che la regola.
Coloro che sono stati assunti su posti riservati prima della pubblicazione della sentenza 1780/2007 non hanno, pertanto, alcun motivo di temere che possano vedersi annullati i contratti stipulati; tantomeno che l'amministrazione possa intervenire su nomine conferite in anni precedenti.
E' da rilevare, piuttosto, che - nel contestare uno degli argomenti difensivi dell'insegnante appellata ("l'ipotesi di una penalizzazione rispetto a coloro che, avendo conseguito il riconoscimento del diritto a riserva in quanto disoccupati all'atto del primo inserimento, non avevano necessità di comprovare tale stato nei successivi aggiornamenti della graduatoria permanente, ora ad esaurimento") - il Consiglio di Stato abbia affermato il principio che ogni procedura di aggiornamento delle graduatorie permanenti costituisce una procedura autonoma, risolvendosi ciò nell'esigenza che anche in tale occasione lo stato di disoccupazione deve essere comunque provato «ove sia intervenuta, sotto questo profilo, una variazione rispetto alla situazione della prima inclusione in graduatoria».
Pur ritenendo che non sussistano elementi immediati di preoccupazione, la CISL Scuola intende confrontarsi con il MPI per verificare quale sia l'intendimento dell'Amministrazione rispetto all'orientamento a suo tempo espresso, che ha consentito di limitare la prova dello stato di disoccupazione alla sola fase della prima iscrizione.
La tesi sostenuta dal Consiglio di Stato, infatti, rischia di mettere in discussione tale orientamento, con conseguenze che allontanerebbero ulteriormente la soluzione di un problematica che da anni vede impegnata la CISL Scuola nel tentativo di evitare l'illogicità dell'applicazione letterale - in ambito scolastico - delle disposizioni concernenti l'accesso al lavoro dei disabili.
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