Pubblicato in GU il decreto-legge 137. Continua l'attacco del Governo alla scuola pubblica statale
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 1°.9.2008, n. 137, fa registrare - rispetto alle anticipazioni ufficiose e alle stesse dichiarazioni rese dal ministro Gelmini nella conferenza stampa del 28 agosto - importanti e per certi versi inattese novità, tra le quali spicca certamente la decisione di inserire nel testo di legge, all'art. 4, un'indicazione esplicita e netta per il ripristino del modello dell'insegnante unico nella scuola primaria: obiettivo che il ministro, dopo averlo in un primo tempo escluso (tanto che non se ne faceva cenno nel disegno di legge dello scorso 1° agosto), ha successivamente richiamato in ripetute esternazioni e rispetto al quale viene ora impressa una decisa accelerazione.
Di seguito, in sintesi, i contenuti del decreto-legge 137, che recupera in parte le disposizioni del disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri il 1° agosto.
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- Articolo 1. Quella che nel disegno di legge si configurava come introduzione di una vera e propria nuova disciplina di studio - per la quale si prevedeva anche uno specifico monte ore annuale - si stempera in un più generico richiamo ad azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte-ore complessivamente riservato alle stesse. Si accenna anche all'avvio, in proposito, di una sperimentazione nazionale.
- Articolo 2. E' riproposto sostanzialmente il contenuto del disegno di legge per quanto riguarda il ripristino del voto sul comportamento degli studenti, ma scompare la distinzione circa la modalità di espressione della valutazione, che ora è prevista in decimi anche per la secondaria di I grado, stante quanto declinato al successivo art. 3 (che reintroduce la valutazione in decimi anche nel primo ciclo di istruzione). Si prevede la bocciatura in caso di voto inferiore a sei decimi e si rinvia a successive disposizioni applicative che saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale.
- Articolo 3. Anche nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di I grado) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti dovrà essere espressa in decimi; nella scuola primaria, la stessa è integrata da "giudizi analitici sul livello globale di maturazione raggiunto dall'allievo". Sono operate, rispetto alle previgenti disposizioni di legge, le necessarie integrazioni, modifiche, abrogazioni. Anche su questa materia si rinvia ad un successivo specifico regolamento.
- Articolo 4. Si rende esplicita l'indicazione del modello dell'unico insegnante per classe nella scuola primaria: in questo senso è fornita una precisa indicazione di cui si dovrà tener conto in sede di definizione dei regolamenti attuativi previsti dal comma 4 dell'art. 64 del precedente decreto-legge 24.6.2008, n. 112 (convertito nella legge 6.8.2008, n. 133). La formulazione del testo non consente di valutare in dettaglio la portata dell'intervento, né gli elementi di gradualità che eventualmente si vorranno adottare in sede di attuazione dei nuovi criteri, che sembrano tuttavia prefigurare come modello base quello di una scuola funzionante a 24 ore, aperta ad ulteriore più ampia articolazione in rapporto alle esigenze espresse dalle famiglie. Il comma 2 interviene direttamente sul terreno contrattuale, prevedendo un'apposita sequenza nella quale definire il trattamento economico dovuto per le eventuali ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'attuale orario (22 ore) contrattualmente destinato all'insegnamento.
- Articolo 5. Si stabilisce che l'adozione dei libri di testo avvenga ogni cinque anni e che la stessa possa avvenire solo per quei testi rispetto ai quali è acquisito l'impegno degli editori a mantenerne invariato il contenuto per un quinquennio.
- Articolo 6. E' ripristinato, come ripetutamente chiesto dalla CISL Scuola, il valore abilitante dei corsi di "laurea in scienze della formazione primaria", venuto meno a seguito dell'abrogazione del comma 5 della legge 30/01.
- Articolo 7. Riguarda le modalità di accesso alle scuole di specializzazione mediche.
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Sul piano delle valutazioni politiche, si richiamano in primis le precedenti prese di posizione con cui la Segreteria Nazionale della CISL Scuola è ripetutamente intervenuta, nei mesi scorsi, per commentare le iniziative legislative e/o le dichiarazioni rese in sedi e in circostanze diverse dal Ministro o da altri esponenti del Governo, rispetto alle quali il decreto si pone in stretta relazione di continuità.
In tali prese di posizione - che di volta in volta hanno rappresentato puntualmente le ragioni di condivisione e quelle di dissenso - la CISL Scuola ha anche avuto modo di esprimere la crescente preoccupazione per il progressivo discostarsi del Ministro e del Governo dall'iniziale atteggiamento di apertura e disponibilità al confronto e per le contraddizioni, sempre più evidenti, fra i propositi enunciati e le decisioni assunte (si veda al riguardo l'analisi articolata e puntuale che la CISL Scuola medesima ha dedicato al decreto-legge 112 di accompagnamento alla manovra finanziaria: analisi pubblicata anche sul numero di luglio 2008 di "Scuola & Formazione".
Per quanto riguarda i contenuti del decreto-legge 137, ribadiamo anzitutto quanto già detto in sede di commento al disegno di legge del 1° agosto, per le parti che da tale disegno sono state più o meno integralmente trasfuse:
- apprezzamento per il ripristino del valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria, che vede accolta una nostra pressante richiesta;
- condivisione per la scelta di assegnare ai docenti la valutazione anche del comportamento degli alunni, provvedimento che - pur non potendosi considerare risolutivo di problemi che richiamano un profondo ripensamento dei contenuti, delle modalità e degli stili (di insegnamento e di apprendimento) che devono contraddistinguere i percorsi scolastici - si pone in continuità con la precedente produzione normativa volta ad accrescere la serietà e il rigore negli studi.
Parimenti condivisibili risultano le norme che riguardano la destinazione di una quota oraria all'approfondimento delle conoscenze e competenze su cittadinanza e costituzione, così come gli interventi volti ad alleggerire le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo.
Netto dissenso esprime, invece, la CISL Scuola per l'inatteso inserimento nel decreto delle disposizioni relative al docente unico nella scuola primaria.
Tale orientamento - che postula un'inevitabile decurtazione dell'orario settimanale in tale ordine di scuola - è l'ultimo colpo di mano di una manovra pesantissima del Governo che, attraverso provvedimenti d'urgenza (in particolare l'art. 64 del decreto-legge 112, ora legge 133) e il colpevole avallo della maggioranza parlamentare che li ha convertiti in legge, sta destrutturando l'intero sistema di istruzione pubblica statale, colpendo tutti gli ordini e gradi di scuola e falcidiando le dotazioni organiche di personale docente ed ATA.
Contro tale manovra, che vede proprio in questi giorni l'Amministrazione impegnata nella predisposizione del piano programmatico attuativo del citato articolo 64, è necessario attivare da subito iniziative di sensibilizzazione, di mobilitazione e di lotta, a partire da una vasta e capillare tornata di assemblee nelle scuole (attraverso la predisposizione, in queste ore, delle necessarie intese unitarie).
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