Corsi SISS. Legittima per la Corte Costituzionale (sentenza 108/2006) la differente attribuzione di punteggio

24.03.2006 18:21

La Corte Costituzionale - con sentenza 108 depositata in cancelleria ieri, 23 marzo 2006 - ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal TAR Sicilia (Sezione di Catania), in riferimento al paragrafo A.4 della tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie permanenti di 3ª fascia, tabella approvata dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004.

La questione era stata sollevata da un gruppo di docenti, iscritti nella graduatoria provinciale di Messina (3ª fascia), che lamentavano la mancata attribuzione dei 30 punti riservati a coloro che avevano conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza di un solo anno delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), essendo stati iscritti in soprannumero al secondo anno di corso (ex lege 53/03, art. 5, comma 3).

Secondo il giudice di merito i criteri di attribuzione del punteggio previsti dalla tabella di valutazione dei titoli avevano determinato una irragionevole disparità di trattamento in quanto disciplinavano in modo diverso situazioni tra loro equivalenti e omogenee: il titolo finale conseguito presso le SSIS e il sottostante percorso formativo, infatti, appaiono identici per durata e contenuti per entrambe le categorie di interessati (frequentatori ordinari e ammessi in soprannumero).

La mancata attribuzione del punteggio sarebbe stata, inoltre, irragionevole in quanto la frequenza del secondo anno del corso aveva impedito agli interessati di svolgere le supplenze, con conseguente perdita o riduzione del punteggio.

La Consulta ha ritenuto non fondata la questione sollevata, valutando distinti i due percorsi formativi: i trenta punti aggiuntivi – che sono stati previsti per compensare, nei limiti di 24 punti, il mancato punteggio derivante da prestazione di servizi effettivi - non può essere assegnato ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine di un solo anno di corso, perché essi potevano espletare supplenze sia durante il corso di specializzazione per il sostegno sia durante la frequenza del corso SSIS, acquisendo il relativo punteggio.

Le caratteristiche dei due differenti percorsi formativi, pertanto, giustificano l’attribuzione di punteggi diversi: le due categorie di docenti non possono essere equiparate tra loro (e non si può attribuire l’intero punteggio a coloro che hanno frequentato un solo anno).

Non ravvisando, quindi, una disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione e mancando l’ingiustificata diversa disciplina di situazioni sostanzialmente identiche, la Corte ha respinto la questione sollevata dal TAR Sicilia, dichiarandola non fondata e confermando la legittimità della differenziata attribuzione del punteggio tra le due categorie di docenti.