FAQ

CRONOLOGIA
19 marzo 2020: da n. 1 a n. 11
20 marzo 2020: da n. 12 a n. 30 
23 marzo 2020: da n. 31 a n. 51
26 marzo 2020: da n. 52 a n. 63
1 aprile 2020: da n. 64 a n. 71
11 aprile 2020: da n. 72 a n. 90

FAQ 1

In relazione alla conferma dei contratti in essere anche qualora il titolare termini la sua assenza, ovvero per la stipula di nuovi contratti per nuove sostituzioni come mi devo comportare, stante le disposizioni previste dal D.L.18/2020 e dalla nota ministeriale nr.382? 

In relazione alla conferma dei contratti in essere anche qualora il titolare termini la sua assenza, nonchè alla stipula di nuovi contratti per nuove sostituzioni abbiamo richiesto al ministero un chiarimento a supporto della gestione applicativa della norma rispetto ai seguenti punti :

  • conferma dei contratti di supplenza già in essere: si chiede di chiarire se la norma sarà applicata anche a situazioni che non rientrano nel periodo di vigenza della stessa
  • limite di spesa di ciascuna istituzione scolastica: chiediamo i tempi per l'invio della mail massiva con la disponibilità di spesa
  • inserimento contratti al SIDI: abbiamo chiesto che la Direzione dei servizi informativi fornisca indicazioni sulla tipologia di contratto da inserire al SIDI in particolare nei casi di proroga dei contratti pur in presenza del rientro del titolare

Pertanto ci riserviamo di rispondere tempestivamente alle domande che ci sono state rivolte non appena si saranno chiarite le questioni sopra illustrate.

FAQ 2

Collaboratrice scolastica che non può turnare perché il medico ha certificato che ha patologie che non le consentono di stare a scuola. Deve essere considerata in malattia? Se sì entra nel computo delle malattie?

Se il lavoratore, a causa delle patologie da cui è affetto, non può, a parere del medico, allontanarsi dalla residenza, così come raccomandato dall’art.3 lett.b del DPCM 8/3/2020 sarà utilizzato nelle forme di lavoro agile, qualora le mansioni del profilo lo consentano. Diversamente sarà esentato dal servizio dopo aver fatto ricorso agli istituti indicati dal D.L.18/2020, art.87, comma 3.
Nel caso in cui la patologia si riferisca ad una situazione di disabilità grave o a casi di immunodepressione o patologie oncologiche o allo svolgimento delle relative terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle autorità sanitarie, ai sensi dell’art.26 del D.L.18/2020 e fino al 30/04, è equiparato al ricovero ospedaliero senza applicazione della relativa trattenuta. 

FAQ 3

Coloro che usufruiscono di permessi ex L.104/92 personale o sono dichiarati inidonei devono essere esonerati? Occorre fare un decreto ad hoc? Sono da considerare in malattia? Il periodo entra nel computo?

Il lavoratore disabile grave o che assiste persona disabile in gravità, ai sensi del D.L.18/2020 art.39, ha diritto, fino al trenta aprile, tenuto conto delle professionalità, a svolgere il proprio lavoro in “modalità agile”. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in tale modalità il personale, dopo aver fatto ricorso agli istituti previsti dall’art.87, comma 3, D.L.18/2020, sarà esentato dal servizio.
Anche il personale docente dichiarato inidoneo svolgerà le proprie mansioni ordinariamente in forma agile; qualora non fosse possibile sarà esentato dal servizio, alle stesse condizioni di cui sopra.
Nel caso in cui il periodo di assenza sia prescritto dalle autorità sanitarie a causa della patologia riferita ad una situazione di disabilità grave o a casi di immunodepressione o patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, lo stesso, fino al 30/04, sarà equiparato al ricovero ospedaliero senza applicazione della relativa trattenuta (art.26 D.L.18/2020).

FAQ 4

Se un docente in congedo ex D.L.vo 151/2001, art.42, chiede di rientrare in servizio perché può svolgere la didattica a distanza, si puó autorizzare?

No. Secondo la circ. 64/2001 dell’INPS. Punto 7 - "Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il 'congedo straordinario', di altri eventi che di per sè potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario (..)"(Circ. 64/2001, punto 7) 

FAQ 5

Ho ricevuto in data 17/03 una richiesta di accesso agli atti da parte di un avvocato di un docente. I 30 giorni scadrebbero il 15 aprile. Posso considerare i termini "sospesi" ai sensi dell'art. 103 del DL 18/2020 fino al 15 aprile e far decorrere i 30 giorni da tale data?

Avendo ricevuto istanza di accesso agli atti in data 17/03, il caso rientra in quello disciplinato dall’art.103 del D.L.18/2020. Pertanto il periodo intercorrente tra il 17/03 ed il 15/04 non deve essere considerato per il computo dei termini. Gli stessi riprenderanno a decorrere dal 16/04. 

FAQ 6

Credo per molti sia importante capire come gestire le supplenze brevi su collaboratori scolastici durante la sospensione delle attività per motivi epidemiologici.

I contratti in essere e già conferiti hanno efficacia fino al termine indicato nel contratto stesso. Riteniamo non si possa dar seguito a nuove assunzioni di personale collaboratore scolastico sia pure a titolo di sostituzione, fatto salvo condizioni estreme. Per quanto riguarda l’eventuale proroga di supplenze già in essere, salvo anche in questo caso condizioni di necessità per garantire l’apertura della sede, non si ritiene possa darsi luogo alla proroga. 

FAQ 7

Un collaboratore scolastico è in part time verticale sul sabato. Il sabato la scuola è chiusa. Deve comunque prendere ferie pregresse e altri istituti e ruotare?

No. 

FAQ 8

Con i collaboratori scolastici che attualmente sono in un’altra Regione avendo lasciato la Lombardia prima dell’istituzione dello stato di quarantena e quindi non utilizzabili nemmeno per garantire una ipotetica necessità di turnazione. Sono esentati dalla necessità indifferibile a prescindere?

Stando al DPCM 8/3/2020 art.1 (inizialmente disposto per la regione Lombardia e altre 14 Province) e successivamente esteso, con DPCM 9/3/2020 all’intero territorio nazionale, non sono vietati il rientro al domicilio né quello che avviene per motivi di lavoro. 

FAQ 9

I permessi previsti dalla L.104/92 art.3 comma 3 come modificati in seguito a quanto previsto dall’art.24 D.L.18/2020 necessitano di un decreto attuativo per essere applicati?

La disposizione prevista dal D.L.18/2020 all’art.24 è in vigore dal 17 marzo 2020. Di conseguenza, il lavoratore ha titolo a richiedere gli ulteriori giorni previsti (complessivamente pari a 12) da fruirsi nei mesi di marzo e aprile 2020. 

FAQ 10

Oltre alle ferie pregresse dobbiamo disporre utilizzo di congedi, banca ore, turnazioni, altri istituti... quali tipi di congedo? Quali altri istituti?

Il CCNL Scuola non prevede gli istituti citati dal D.L. e dalla nota Ministeriale. Di conseguenza, prima di esentare il personale dalla presenza a scuola riteniamo che l’unico istituto percorribile sia quello delle ferie pregresse, che come indicato dalla nota 392, sono da riferirsi a quelle ancora da fruire per l’a.s.2018/19. 

FAQ 11

Una agenzia viaggi, cui avevo mandato lettera di recesso e chiesto il rimborso, mi ha risposto che emetterà voucher. Sono obbligato ad accettare? Se sì, sono obbligato ad accettare voucher per l'importo versato o per il totale contrattualizzato?

L’art.28 del D.L.9/2020 al comma 9 prevede che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. La disposizione ha la finalità di tutelare entrambi i contraenti in questo momento di emergenza sanitaria e pertanto l’acquirente è tenuto ad accettare tale modalità di rimborso per tutto l’importo pattuito. 

FAQ 12

Il personale ATA, esentato dalla prestazione del servizio ai sensi del D.L.18/2020, matura le ferie?

L’art.87 del D.L.18/2020 prevede misure straordinarie in materia di lavoro agile, di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali. In particolare, precisa che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla data di cessazione dell’emergenza o ad altra data stabilita con DPCM. In questo senso le P.A. devono limitare la presenza del personale negli uffici alle sole attività ritenute indifferibili. Qualora tale modalità non sia esperibile le P.A. utilizzano prioritariamente gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore e della rotazione. Successivamente possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il comma 3, 2° periodo, dispone che “Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge…”. Si ritiene, di conseguenza, che tale periodo sia utile alla maturazione delle ferie.

FAQ 13

All’art.87 del D.L.18/2020 si fa riferimento alla banca ore. Ma nel CCNL scuola non esiste tale istituto. Come ci si deve comportare?

In premessa, è necessario osservare come il D.L.18/2020 disciplina le misure straordinarie in materia di lavoro agile, esenzione dal servizio e procedure concorsuali di tutta la Pubblica Amministrazione. Il CCNL Scuola non prevede gli istituti citati dal D.L. e dalla nota Ministeriale. Di conseguenza, prima di esentare il personale dalla presenza a scuola, riteniamo che l’unico istituto percorribile sia quello delle ferie pregresse che, come indicato dalla nota 392, sono da riferirsi a quelle ancora da fruire per l’a.s.2018/19.

FAQ 14

Un docente era in congedo parentale fino alle vacanze di carnevale, prevedendo il rientro in servizio al termine delle stesse. Successivamente le attività didattiche sono state sospese. Considero la docente titolare in servizio oppure devo prorogare il contratto alla docente supplente?

Se la docente titolare ha concluso la sua assenza prima delle vacanze di carnevale avrà comunicato di aver ripreso servizio il primo giorno di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza. Pertanto non può essere prorogato il supplente.

FAQ 15

Un collaboratore scolastico è assente da ottobre e fino al 22 marzo per malattia. Il 23 marzo dovrebbe essere regolarmente in servizio. Il supplente deve essere confermato?

Essendo rientrato il titolare, il supplente non ha titolo alla proroga.

FAQ 16

Una professoressa di scuola secondaria di I grado entra in maternità in questi giorni. Non ho un docente di potenziato su quella disciplina. Devo nominare un supplente?

Il DPCM 8 marzo 2020, prevede che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, la modalità di didattica a distanza. Di conseguenza, la scuola deve nominare un supplente per attivare la didattica a distanza per quella disciplina.

FAQ 17

Per l’annullamento dei viaggi di istruzione siamo ancora fermi a quelli programmati entro il 3 aprile?

Si. L’art. 5 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che le disposizioni producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

FAQ 18

Vorrei prendere il congedo straordinario: a chi devo fare la domanda? Il congedo come viene retribuito?

L’art. 25 del decreto-legge 18/2020 al comma 1 prevede che “A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23”. La domanda di fruizione del congedo straordinario dovrà seguire il consueto percorso; quindi dovrà essere rivolta al Dirigente scolastico (come confermato anche dall’INPS con messaggio 1281 del 20/03/2020).
Rispetto alle modalità di erogazione, il comma 2 prevede che “L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro”. È previsto il pagamento di una indennità pari al 50% della retribuzione.

FAQ 19

Una docente termina il 23 marzo il congedo di maternità obbligatorio. Chiede, per l’emergenza sanitaria in atto, di prolungare l’interdizione post parto fino al 7° mese per “allattamento a rischio”. È possibile?

Ai sensi degli artt. 7 e 17 del Dlgs 151/2001 (T.U. per la tutela della maternità e della paternità) la lavoratrice che si trova a svolgere attività lavorativa pericolosa, faticosa, insalubre nel periodo di gravidanza o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto deve essere ricollocata in altra mansione oppure, se ciò non fosse possibile per motivi organizzativi, il periodo di astensione per gravidanza, retribuito al 100%, viene anticipato e/o esteso.
Tali condizioni, per quello che riguarda la scuola e su indicazioni dell’RSPP, interessano principalmente le insegnanti di sostegno, le insegnanti della scuola dell’infanzia e, in alcuni casi, le insegnanti della scuola primaria.
Considerato che attualmente le istituzioni scolastiche sono in sospensione delle attività didattiche in presenza e che quindi le lavoratrici non entrano in contatto con un ambiento a rischio biologico non riteniamo ricorrano le condizioni per prolungare il congedo fino al 7° mese.

FAQ 20

Il marito, dipendente pubblico, di una docente mamma con bimba di 3 anni può usufruire del congedo ex art. 25 del decreto legge 18/2020?

Ai sensi dell’art.25 del D.L.18/2020 il coniuge ha diritto a fruire del congedo parentale straordinario fino a 15 giorni.

FAQ 21

Come ci dobbiamo comportare per i viaggi programmati per fine aprile o nel mese di maggio?

L’art. 5 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che le disposizioni producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020, e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Per i viaggi eventualmente programmati per date successive, al fine di poter esercitare il diritto di recesso con l’integrale rimborso di quanto pattuito/versato (anche mediante voucher), occorre attendere eventuali ulteriori provvedimenti.

FAQ 22

Nel nuovo piano delle attività escludo dalla rotazione i collaboratori scolastici con ridotte capacità lavorative, coloro che dovrebbero usare i mezzi pubblici e coloro che hanno legge 104. Faccio bene?

La nota 392 del 18 marzo del Ministero Istruzione ricorda che “i plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero per la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili”.
La nota 323 del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020 prevede che le prestazioni indifferibili siano rese attraverso turnazioni e altre modalità di lavoro previste dal CCNL, informata la RSU, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. Ciò considerato, è corretta l’impostazione seguita.

FAQ 23

Devo sottoscrivere la contrattazione di istituto: posso raccogliere le firme on line?

Riteniamo che una dichiarazione di sottoscrizione inviata per mail (se possibile, almeno con avviso di lettura) da parte di ciascuno dei componenti della RSU possa tranquillamente valere come firma.

FAQ 24

La formazione che i docenti seguono a distanza sulle diverse piattaforme può essere inserita nel piano triennale della formazione?

Il piano di formazione d'istituto è realizzato in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con le priorità nazionali e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze ed opzioni individuali. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009 e le azioni formative proposte dal Direttore per i Servizi Generali ed Amministrativi per il personale ATA a seguito dello specifico incontro realizzato ai sensi dell'art.41 comma 3 del C.C.N.L. Queste iniziative sono progettate dalla scuola singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, e con le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016.
Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell’aggiornamento individuale, non esclusivamente in presenza, in coerenza con il Piano di Formazione di Istituto. Quindi, le attività di formazione erogate on line da enti accreditati presso il Miur possono rientrare in quelle previste per il piano di formazione, nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

FAQ 25

Le scadenze del Piano Nazionale Scuola Digitale “#azione 7 ambienti apprendimento innovativi” sono confermate o rinviate?

La scadenza prevista era fissata al18 giugno 2020. Siamo dell'idea che sia prematuro pensare ad una proroga al momento attuale. Fermo restando che le segreterie, in lavoro agile, possono comunque essere in grado di provvedere all'acquisto e alla rendicontazione del materiale necessario.

FAQ 26

Prima di esentare il personale ATA dal servizio qualora sia titolare dei permessi legge 104, lo stesso deve utilizzare i giorni di permesso compresi i 12 giorni aggiuntivi di cui all’articolo 24 del decreto legge 18?

Sì, insieme alle ferie pregresse vanno utilizzati i 12 giorni aggiuntivi, anche alla luce delle disposizioni applicative contenute nella nota 392 del Ministero dell’Istruzione.

FAQ 27

Prima di disporre l’esenzione dal servizio di un collaboratore scolastico che ha maturato numerose ferie pregresse perché lungamente assente per gravi patologie, è necessario che lo stesso utilizzi pienamente le ferie pregresse?

Sì, le ferie pregresse, che secondo il CCNL devono essere fruite entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo, sono da utilizzare prima di esentare dal servizio il lavoratore.

FAQ 28

Una docente della scuola dell’infanzia è in maternità anticipata per rischio biologico con utilizzo in altri compiti. Venendo meno le condizioni di rischio perché l’attività didattica è sospesa, come ci si comporta?

La docente potrà svolgere le attività connesse al diverso utilizzo già disposto, attraverso la modalità del lavoro agile.

FAQ 29

È possibile proporre formazione da remoto ai collaboratori scolastici in sostituzione del servizio in presenza, anche se non previsto dal piano di istituto programmato prima della emergenza?

Riteniamo, anche sulla scorta delle indicazioni della nota del Ministero dell’Istruzione nr. 392 del 18 marzo, che il personale che non può essere adibito a prestazioni di servizio in forma agile, dopo aver fatto ricorso agli strumenti indicati nella stessa nota, possa essere esentato dal servizio, senza che sia previsto alcun obbligo di recupero o compensazione.

FAQ 30

A chi devo presentare la domanda per poter fruire gli ulteriori giorni di legge 104/1992?

Non deve essere presentata alcuna domanda all’INPS. La domanda di congedo è presentata alla propria amministrazione seguendo le indicazioni dalla stessa fornita.

FAQ 31

Posso usare i 1000 euro del PNSD per l’impegno aggiuntivo del team digitale? Devo attivare le relazioni sindacali?

L’attività di formazione svolta dai docenti qualificati della scuola, non necessariamente identificati nella figura dell’animatore digitale, rientra tra quelle che è possibile compensare con i 1000 €. dell’Azione #28 per il 2020. I criteri per l’attribuzione di compensi accessori, incluse le risorse relative ai progetti nazionali eventualmente destinate alla remunerazione del personale, sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’articolo 22 comma 4 lettera c3 del CCNL. Il dirigente formula una proposta che sottopone alla RSU anche per via telematica con l’obiettivo di condividere i criteri.

FAQ 32

Come possiamo richiedere risorse per far arrivare dispositivi e internet a chi non li ha?

Nella nota del ministero M.I. 388 del 17 marzo viene indicato l’indirizzo supportoscuole@istruzione.it. per richiede appositi sussidi didattici. È prevista a breve una ulteriore nota del ministero con le indicazioni per la distribuzione alle scuole delle nuove risorse stanziate dal decreto legge 18/2020 che prevede, all’art.120, la destinazione di fondi per dispositivi e strumenti digitali utili alla didattica a distanza. Con Decreto del Ministro saranno ripartite le risorse previste tra le varie istituzioni, tenendo conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna di esse.

FAQ 33

Si può richiedere il congedo parentale straordinario (articolo 25 D.L. 18/2020) qualora si disponga ancora del congedo parentale ordinario?

Sì. Il congedo straordinario è aggiuntivo rispetto a quello ordinario ed è perfino previsto che qualora il lavoratore/trice stia già usufruendo del congedo ordinario il medesimo sarà convertito in quello straordinario, con l’erogazione della relativa indennità e senza essere computato nel congedo parentale ordinario.

FAQ 34

Si possono svolgere i colloqui con i genitori in videoconferenza?

Nella situazione particolare che vede sospese tutte le attività funzionali in presenza, comprensive anche dei colloqui con i genitori, non sono vietate forme di comunicazione a distanza con le famiglie degli alunni, che devono mantenere carattere assolutamente informale a differenza delle ordinarie modalità, le quali restano quelle adottate, definite ai sensi dell’art.29 comma 4 del CCNL 2007 che si riporta: “4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Risulta di tutta evidenza la difficoltà di avviare l’iter per un generalizzato cambiamento in questa fase emergenziale.

FAQ 35

Sto facendo la direttiva al DSGA per il nuovo piano delle attività. Per quanto riguarda i Collaboratori scolastici, in base alla nota 323 del 10 marzo, per individuare le rotazioni devo tener presente le condizioni di salute e di pendolarismo (uso di mezzi pubblici perché residenti fuori Comune). In base a ciò, avrei deciso di escludere dalla turnazione: 2 collaboratori Scolastici con ridotte capacità lavorative, 2 con Legge 104 (gravità) e 1 in condizioni di pendolarismo. Poi avrei un'assistente amministrativa che ha la 104 per sua madre (e qui sono un po' indeciso). Volevo chiedervi, se decido di escludere tali persone dalla turnazione è una decisione legittima?

La decisione è corretta. La nota 392 del 18 marzo, infatti, detta disposizioni in merito al D.L., precisando che, per quanto riguarda la gestione del personale ATA, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alla forma di lavoro agile, i D.S., ai sensi dell’art.81, comma 3 del D.L., dispongono l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore e della rotazione, ecc.”. Una volta esperite tali possibilità, possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Per ciò che riguarda l’assistente amministrativo, quindi, deve essere impegnato in lavoro agile, salvo che non richieda i giorni fruibili per la legge 104 che sono stati incrementati dall’art. 24 del D.L. 18/2020.
Per i collaboratori scolastici, e solo per i casi in cui la scuola non possa essere chiusa, si procederà alla rotazione, in modo da limitare quanto più possibile la presenza di detto personale.

FAQ 36

La sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto si può fare per via telematica?

Nella attuale situazione di emergenza, ed in presenza di disposizioni che limitano quanto più possibile le possibilità di spostamento delle persone, la sottoscrizione di un contratto di istituto può avvenire anche per via telematica, con un atto dal quale risulti chiaramente la volontà delle parti. Meglio se la comunicazione di sottoscrizione avviene con PEC o per mail con avviso di lettura.

FAQ 37

Per i permessi legge 104, il decreto all’art 24 al comma 2 parla di personale sanitario. Il beneficio riguarda anche il personale della scuola?

L'art. 24 al comma 1 dispone in via generale l'incremento dei giorni di permesso in ragione di complessivi ulteriori 12 giorni da fruirsi nei mesi di marzo e aprile 2020. Tale disposizione riguarda nella loro generalità sia i lavoratori pubblici che privati che assistano una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992). Il riferimento al personale sanitario, contenuto nel comma 2, è in realtà una clausola restrittiva proprio per tale personale, in ragione della attuale situazione di emergenza che impone di tenere conto delle esigenze organizzative dell'azienda/ente di cui tale personale fa parte.

FAQ 38

Gli organi collegiali riuniti “a distanza” (collegio docenti, consiglio di classe, consiglio di istituto) hanno valore anche se tale modalità non è prevista in nessun regolamento precedente?

Sin dall’8 marzo, con nota 279, il Ministero ha sospeso tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile, raccomandando altresì di ridurre quanto più possibile gli incontri organizzati in via telematica, per lasciare ai docenti tutto il tempo necessario allo sviluppo della didattica a distanza.
Nella successiva circolare 388 del 17 marzo, l’Amministrazione sottolinea l’opportunità di riesaminare la progettazione definita nel corso delle sedute dei Consigli di Classe.
Il Consiglio di Classe avrà dunque modo di condividere le scelte attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

FAQ 39

Una docente con 2 figli disabili usufruisce di 6 giorni di permesso al mese per l’assistenza. A quanti ulteriori giorni avrà diritto con il D.L. 18/2020, 12 o 24?

Con il D.L.18/2020 sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi, poiché in precedenza era possibile cumulare i due “pacchetti” di permessi, è ora possibile cumulare anche le relative estensioni (esempio: se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

FAQ 40

Avendo 2 bambini di età inferiore ai 12 anni, il congedo parentale retribuito al 50% può essere concesso per entrambi o vengono concessi solo 15 giorni?

Il Decreto Legge 18/2020, per quanto riguarda il congedo parentale straordinario, prevede che ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni spettano ulteriori 15 giorni con una indennità rapportata al 50% della retribuzione. Il congedo deve ritenersi fissato nella misura di 15 giorni complessivi, indipendentemente dal numero dei figli.

FAQ 41

Nella vostra Faq n.6 si afferma che il contratto in essere del collaboratore scolastico, a differenza dei docenti, non può essere prorogato. Perché questo diverso trattamento che penalizza il personale ATA?

La Faq nr.6 illustra il contenuto della norma (art.121). Il D.L. e la successiva nota del Ministero prevedono la possibilità di proroga al docente in quanto viene sospesa l’attività didattica solo in presenza, attivandosi, contemporaneamente, quella a distanza. Il personale ATA, invece, tenuto conto anche delle diverse professionalità, è interessato innanzitutto dalla prestazione di lavoro in forma agile, e poi eventualmente esentato dal lavoro, dopo aver fatto ricorso agli strumenti indicati nel D.L. In condizioni di necessità (esempio, apertura della scuola con impossibilità di coprire le presenze con i collaboratori già in servizio), come indicato puntualmente nella risposta fornita, anche al collaboratore scolastico può essere rinnovato il contratto.

FAQ 42

Una collaboratrice scolastica chiede di usufruire del congedo straordinario di cui al D.L. n.18/2020 (art.25) pur avendo ancora il congedo parentale retribuito. È necessario usufruire di quest’ultima tipologia di assenza prima di poter accedere al congedo straordinario?

L’art.25 del D.L.18/2020 prevede, per i genitori con figli di età inferiore ai 12 anni, l’estensione del congedo parentale di ulteriori 15 giorni, con un’indennità del 50%. Il D.L. prevede, altresì, che l’eventuale congedo già richiesto nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche sia convertito in quello straordinario. Di conseguenza, la collaboratrice ha diritto a fruire del congedo straordinario, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche, anche in presenza di residui giorni di congedo parentale ordinario.

FAQ 43

Un assistente amministrativo può rifiutarsi di fare Smart working?

Il D.L.18/2020 all’art.87 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile sia la modalità di svolgimento ordinaria in tutte le pubbliche amministrazioni. La presenza negli uffici deve essere limitata alle attività ritenute indifferibili, che richiedano necessariamente la presenza del personale in ufficio. Non è quindi possibile, da parte del lavoratore, sottrarsi alla modalità di lavoro agile. Nel caso persista una indisponibilità il dipendente dovrà utilizzare gli istituti contrattuali delle ferie pregresse e gli altri strumenti contrattuali.

FAQ 44

Si hanno notizie dei provvedimenti necessari a chiedere la nuova dotazione di assistenti tecnici, dotazioni tecnologiche per alunni disabili, e i devices per studenti bes, o comunque studenti sprovvisti per poter fare didattica a distanza?

Per la richiesta di devices e strumenti vari si veda la risposta alla faq nr.32.
Per quanto riguarda la possibilità per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di stipulare contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite di 1.000 unità, il D.L. n.18/2020, al comma 5, precisa che sarà un successivo decreto ministeriale a ripartire tra le istituzioni scolastiche il contingente degli assistenti tecnici, tenendo conto del numero di studenti. È quindi necessario attendere tale decreto.

FAQ 45

In base al D.I. 129/2018 art.13 "le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite con frequenza non superiore a quindici giorni sul conto corrente bancario". Questa operazione necessita della presenza fisica di DS e DSGA a scuola per la firma congiunta sull'assegno e per andare allo sportello postale. Si può derogare ai 15 gg.?

Il Ministero, contattato in relazione alle disposizioni previste dal D.L.18/2020, ha riferito che sta predisponendo una nota che chiarisca le modalità per una corretta gestione delle risorse sulla base del decreto Cura Italia.

FAQ 46

In merito alla graduatoria interna di istituto gradirei sapere, vista la situazione attuale, con quale tempistica deve essere predisposta e pubblicata.

Ordinariamente, la graduatoria interna di istituto deve essere predisposta entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di mobilità. Ad oggi il Ministero non ha ancora pubblicato la relativa Ordinanza Ministeriale con la quale vengono fissati i termini in base ai quali si svolgono le procedure.

FAQ 47

Ho avviato un procedimento disciplinare il 17 febbraio, fissando l’audizione a difesa il 9 marzo. Devo concludere il procedimento o i termini sono sospesi?

L’art.103 del D.L.18/2020, al comma 5, prevede che i termini relativi ai procedimenti pendenti il 23 febbraio sono sospesi fino al 15 aprile 2020. Pertanto, nel caso di cui trattasi i termini riprenderanno il 16 aprile.

FAQ 48

Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere lo smart working (o lavoro agile)?

Sì. È un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa ordinaria.

FAQ 49

In una faq precedente, sostenete sia possibile adibire a lavoro agile una insegnante di scuola dell’infanzia in maternità e utilizzata in altre mansioni (per rischio biologico). Il cambio di mansione in ufficio prevedeva un’attività di catalogo libri biblioteca che ora a distanza non potrebbe svolgere. Soprattutto non è prevista una postazione pc dedicata a lei da remoto in quanto non può accedere a Segreteria Digitale o alla cartella comune del comprensivo. Come ci si può comportare?

In questo caso l’insegnante sarà esentata dalle attività di servizio previste.

FAQ 50

L’art.87 del D.L.18/2020 precisa che il personale ATA può essere motivatamente esentato dal servizio dopo aver fatto ricorso alle ferie pregresse, al congedo, alla banca ore, agli altri analoghi istituti nel rispetto della contrattazione collettiva. Quali sono gli altri “analoghi istituti”?

L’art.87 del Decreto-Legge 18/2020 disciplina il lavoro agile e la possibile esenzione dal servizio per tutta la Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda il contratto scuola, dopo aver fatto ricorso alle ferie pregresse e gli altri eventuali congedi previsti dalle normative vigenti (congedo parentale, legge 104/92, ecc.), non sono previsti ulteriori istituti a copertura delle assenze.

FAQ 51

Sono un dirigente scolastico e su indicazione del mio Dsga ho previsto la presenza di due collaboratori scolastici nei plessi di appartenenza dal lunedì al venerdì. I collaboratori hanno l’incarico di controllare l’edificio, verificare che non ci siano guasti, spolverare gli arredi. Alla luce del decreto-legge 18/2020 devo modificare l’organizzazione prevista?

Il decreto-legge prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni e quindi anche la scuola “limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro”. Anche il Ministero dell’istruzione nella circolare n. 392/2020 dispone che “I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno […] essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile”.
La modifica dell’organizzazione prevista è pertanto necessaria e doverosa. Le attività che lei ha indicato non rientrano certamente tra quelle indifferibili e pertanto l’apertura fisica dei plessi costituirebbe una violazione di quanto dispone il decreto-legge, con tutte le conseguenti gravose responsabilità che ne potrebbero derivare alla luce della diffusione del contagio e delle numerose e sempre più restrittive disposizioni. Anche nel caso in cui per motivi indifferibili si dovesse prevedere la presenza del personale nella sede centrale, dovranno comunque essere garantite tutte le misure di prevenzione in relazione alla responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza negli ambienti scolastici.

FAQ 52

Una docente ha concluso il suo contratto di supplenza il 13 marzo, circa una settimana dopo la sospensione delle attività didattiche (6 marzo), poiché la docente titolare è rientrata il 14 marzo adottando la didattica a distanza già dallo stesso giorno di ripresa dal servizio. In questo caso, visto che il Decreto Legge 18/2020 è stato emanato il 17 marzo e la relativa nota del Ministero dell’Istruzione il 18 marzo, la supplente ha il diritto alla proroga anche retroattivamente all’emanazione del decreto o è da considerarsi terminato il contratto con la ripresa del titolare, visto che questa è antecedente all’entrata in vigore del citato decreto?

Salvo ulteriori chiarimenti da parte del Ministero, le disposizioni introdotte dall’art.121 del D.L.18/2020 trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore dello stesso, al fine di dare attuazione a quanto previsto per la continuità dei contratti in essere al 17 marzo. Il contratto della docente supplente, quindi, deve considerarsi terminato.

FAQ 53

Un collaboratore scolastico che assiste un parente disabile in condizioni di gravità, ai sensi dell’art.24 del D.L.18/2020 e per i mesi di marzo ed aprile, può usufruire di ulteriori 12 giorni per prestare l’assistenza. Considerato che l’istituzione scolastica è chiusa, non essendoci servizi essenziali ed indifferibili da assicurare, il collaboratore scolastico è esentato dal servizio. Prima di ricorrere a tale misura, ai sensi dell’art.87 del citato D.L., oltre alle ferie pregresse deve utilizzare anche il congedo straordinario (12 giorni) per assistenza?

Il Decreto-Legge 18/2020, all’art.24, prevede un’estensione del congedo per assistenza di persona disabile in condizioni di gravità. Tali ulteriori giorni, al pari di quelli ordinari, rientrano nelle disponibilità del beneficiario che può utilizzarli, a domanda, nell’arco temporale previsto dalle disposizioni (marzo ed aprile). Quindi non è tenuto a richiederli obbligatoriamente.

FAQ 54

Un docente a T.D fino al 30 giugno è in aspettativa per tutta la durata del contratto per attività di studio e ricerca. Chiede di interrompere l’aspettativa già concessa a far data dal 1° aprile. Sul suo posto è stato nominato un altro supplente. È legittima la richiesta di interrompere l’aspettativa?

Il supplente ha diritto a rimanere? Salvo il caso in cui l’attività di studio e ricerca sia sospesa, l’aspettativa disposta non può essere interrotta. In ogni caso, il rientro anticipato del titolare non è causa di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato stipulato con il supplente fino al 30 giugno.

FAQ 55

La possibilità di esentare dal servizio il personale collaboratore scolastico prevista dall’articolo 87 del D.L. 18/2020 e ripresa nella nota 392 del Ministero necessita di formale provvedimento del dirigente scolastico?

Sì, nella direttiva sull’organizzazione del lavoro che il Dirigente assume alla luce della situazione di emergenza in atto sarà data indicazione motivata del personale esentato dal servizio ai sensi dell’articolo 87 del D.L. 18/2020.

FAQ 56

Ho dubbi sulla validità dell’operato dei consigli di classe e dei collegi dei docenti che si svolgono con modalità a distanza. Nel regolamento di istituto tale modalità non è ovviamente contemplata.

La nota del ministero nr. 279 dell’8 marzo ha fornito indicazioni per lo svolgimento in via telematica delle riunioni degli organi collegiali, raccomandandosi di valutare l’opportunità di mantenere gli impegni collegiali eventualmente già calendarizzati. Raccomanda inoltre di ridurre allo stretto tempo necessario gli incontri organizzati in via telematica, in modo da concedere ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.
Ancorché non riguardi espressamente la scuola, evidenziamo che la possibilità di riunire organismi in modalità telematica (“purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute, ecc.”) è prevista per i consigli di comuni, province, giunte, enti, associazioni private e fondazioni dall’art. 73 del DL 17.3.2020 n. 18.
Soddisfatte tutte le condizioni, in una situazione inedita e in via del tutto eccezionale, una modalità che è lo stesso Ministero a prevedere dovrebbe a nostro avviso comportare la validità dell’operato degli organismi anche se riuniti a distanza.

FAQ 57

È possibile trasformare il congedo parentale richiesto per il mese marzo (periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza) con il congedo straordinario previsto dal D.L. 18/2020?

Se il dipendente, che sta già usufruendo del congedo parentale ordinario, fa richiesta per i giorni previsti dal nuovo congedo parentale straordinario ai sensi dell’articolo 25, altrettante giornate di congedo ordinario sono sostituite dal nuovo congedo e potranno essere fruite successivamente.

FAQ 58

Si può esentare dalla turnazione per le indifferibili esigenze di attività in presenza un collaboratore scolastico residente fuori comune?

Sì. La nota del Ministero nr.323 del 10 marzo 2020 recante “Istruzioni operative per il personale ATA”, trattando dei collaboratori scolastici (ma anche dei cuochi, guardarobieri e infermieri) prevede la possibilità di attivare le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL tenendo presenti le condizioni di salute, la necessità di provvedere alla cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, le condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.
Per tale ragione il Dirigente Scolastico può valutare l’opportunità di esentare il collaboratore scolastico con riferimento alle condizioni specifiche dell’istituto.

FAQ 59

Quali obblighi vi sono rispetto al Documento di Valutazione di impatto rischio privacy?

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero con propria nota nr.388 del 17 marzo nella sezione relativa alla privacy i Dirigenti Scolastici, in qualità di titolari del trattamento dei dati, devono procedere con la valutazione di impatto dei dati personali trattati, ai sensi dell’art.35 del Regolamento UE nr.679/2016.
Pertanto, considerato che l’attività di didattica a distanza implica un trattamento dei dati attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, è necessario che il Dirigente Scolastico contatti il D.P.O. al fine di valutare insieme le eventuali integrazioni da apportare al documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

FAQ 60

È possibile, da parte del lavoratore, chiedere il rientro anticipato da un congedo concesso ai sensi dell’art.42 del D.Lvo nr.151/2001?

Una delle prime e inderogabili cause di sospensione del congedo è il decesso del familiare. Altra causa di sospensione del congedo può essere il venir meno del riconoscimento della gravità in caso di un nuovo accertamento. A queste condizioni si aggiunge un eventuale ricovero 24/24 ore, presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, fatta salva precisa richiesta da parte della struttura. A supporto di quanto detto, la circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 aveva precisato che il congedo straordinario può essere, altresì, interrotto solo per cause di malattia o per maternità. Riteniamo che questo confermi che non sia consentito il rientro anticipato per cause diverse da quelle indicate, che fanno venir meno l’effettiva necessità del lavoratore di assistere il familiare disabile.

FAQ 61

Nella scuola primaria una docente rientra in questo periodo dalla maternità (dopo il 17 marzo); per la supplente sussiste la possibilità di mantenimento in servizio in base all'art.121 del D.L. 18/2020 e alla nota ministeriale n.392?

La circolare 392 evidenzia: “l’articolo 121 del Decreto-Legge prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria”. Il nuovo contratto di proroga per la supplente avrà dunque scadenza il 3 aprile, con possibilità di ulteriore proroga nel caso di prolungamento della fase emergenziale (a tal fine sono state attivate specifiche funzioni, come comunicato nell’area riservata SIDI).
Il D.L.18/2020, a questo proposito, dispone che il “Ministero dell’istruzione assegnerà alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

FAQ 62

Il docente titolare rientra il 1°aprile. Si deve chiudere il contratto con la supplente e fare continuare la Didattica a distanza alla titolare che torna in servizio?

No. L’art.121, comma 1, del D.L.18/2020 precisa che “Al fine di favorire la continuità occupazionale di docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il M.I. assegna comunque alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria….”.
Per dare attuazione a quanto previsto nel D.L. per garantire la continuità dei contratti di docenza in supplenza breve e saltuaria in essere al 17 marzo i contratti vanno prorogati, con scadenza 3 aprile, salvo prolungamento della fase emergenziale, nel rispetto dei limiti già indicati nella faq 61.

FAQ 63

Nel decreto Cura Italia, art.63, si prevede un bonus di 100 euro per i dipendenti, pubblici e privati, per il mese di marzo da rapportare al numero di giorni prestati in presenza. I collaboratori scolastici rientrano in questa tutela?

Il Decreto-Legge 18/2020, all’art.63, prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori, indistintamente pubblici e privati, che prestano servizio in presenza nel mese di marzo 2020. Tale somma va, ovviamente, riproporzionata in base al numero dei giorni di presenza effettivamente prestati. Siamo in attesa che vengano impartite disposizioni applicative per il personale della scuola.

FAQ 64

Una collaboratrice scolastica in malattia da più di un anno è rientrata in servizio a febbraio. Ha maturato ferie durante il periodo di malattia e non ne ha ancora usufruito. I giorni di ferie maturati e non fruiti nel 2018/2019 devono esserle assegnati d’ufficio entro il 30 aprile?

Le ferie sono un diritto irrinunciabile. L’Amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. I giorni di ferie relativi all’a.s.2018/19, ai sensi dell’art.87 comma 3 del D.L.18/2020, devono necessariamente essere utilizzati nel caso in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile ed il collaboratore debba essere esentato dal servizio.

FAQ 65

Nelle vacanze di Pasqua si sospende la Didattica a Distanza?

Sì. Nei periodi di sospensione delle lezioni stabiliti nella definizione del calendario scolastico, le lezioni sono sospese, anche nella versione a distanza.

FAQ 66

Si può pensare a reti di scuole in verticale per condividere l’utilizzo di assistenti tecnici titolari in istituti di scuola secondaria di secondo grado con scuole del primo ciclo?

Per dotare le scuole del primo ciclo della figura dell’assistente tecnico di informatica è stata inserita apposita norma nel D.L. 18/2020. Per l’utilizzo di tale personale il ministero ha assegnato agli uffici regionali il compito di costituire specifiche scuole polo che coordineranno gli interventi per tutte le scuole facenti capo al polo. Altre forme di collaborazione tra scuole (come le collaborazioni plurime) presuppongono quanto meno delibere dei diversi organi collegiali la cui attività, nella situazione attuale, è molto complessa da realizzare tenuto conto del periodo di emergenza.

FAQ 67

Un nostro docente è stato, a suo tempo, immesso in ruolo con riserva. Adesso il tribunale non ha confermato tale immissione in ruolo e quindi il contratto del docente deve diventare a tempo determinato con conclusione al 30 giugno. Da tempo, però, il Sidi non ci concede di farlo, avevamo cercato in tutti modi di risolvere la questione mentre la scuola era ancora attiva senza riuscirci. Qualcuno di voi si trova nella stessa situazione? E se ha risolto, come?

La casistica è stata risolta dal M.I. con l’AVVISO pubblicato nell'Area SIDI il 21 febbraio che, per semplicità, riportiamo di seguito:
Gestione CoopApp Supplenze annuali e fino al termine - Rilascio aggiornamento per stipula contratti oltre 31/12 - 21 febbraio 2020.
Si comunica che le procedure di Cooperazione Applicativa sono state aggiornate per consentire, nelle fattispecie previste dalla normativa, la stipula di contratti annuali e fino al termine delle lezioni con decorrenza successiva al 31/12. Pertanto le scuole potranno ora provvedere tramite le funzioni SIDI anche alla stipula di tali contratti (N02, N11, N23). Si informa inoltre che sono in corso gli adeguamenti delle procedure NoiPA volti all' accettazione dei contratti suddetti; pertanto, prima di trasmettere i contratti con decorrenza successiva al 31/12, occorre attendere la comunicazione di conclusione delle attività del MEF, che sarà resa disponibile tramite apposito avviso SIDI.

Successivamente il M.I. è nuovamente intervenuto sulla questione con l’AVVISO del 27 febbraio, di seguito riportato:
Facendo seguito all'avviso del 21 febbraio p.v. si comunica che è ora possibile procedere con la trasmissione dei contratti con decorrenza successiva al 31/12, in quanto sono stati ultimati anche gli aggiornamenti delle procedure NoiPA. Le scuole potranno quindi provvedere, nelle fattispecie previste dalla normativa, alla stipula dei contratti annuali e fino al termine delle lezioni con decorrenza successiva al 31/12 (N02, N11, N23) e alla trasmissione a NoiPA per il pagamento”.

FAQ 68

Nel caso di alunni autonomi (non disabili, BES, DSA per cui può essere stata concordata con i genitori la presenza di terzi quali ausilio) è legittimo che terzi assistano alle videolezioni?

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria in cui non è consentito allontanarsi dal proprio domicilio se non per specifiche esigenze (salute, lavoro, necessità), si ritiene che alle video lezioni erogate durante il periodo di sospensione della didattica non possano che assistere, oltre agli studenti, i componenti del nucleo familiare, che ben potrebbero, anche non assistendo, poi seguire e supportare il figlio nello studio e nell’approfondimento dei materiali forniti. In questo caso si ritiene, pertanto, che la situazione non comporti alcun problema.

FAQ 69

Le videolezioni possono essere oggetto di audio/video registrazioni da parte di docenti/studenti/terzi?

Il Garante della Privacy è intervenuto sulla materia chiarendo che “gli allievi possono registrare le lezioni quando la registrazione viene effettuata per fini personali, come ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro differente utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, è invece necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro consenso esplicito. Tali aspetti, peraltro, possono formare oggetto di regolamentazione da parte dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia scolastica”.
Per quanto riguarda i “terzi” si veda la faq nr.68.

FAQ 70

È consentito l'invio di file audio/video nell'ambito dell'interazione docente/singolo studente? (esempio: il docente assegna agli studenti esercizi di lettura in lingua straniera/commento di un testo o un'immagine)

La didattica, sebbene erogata a distanza e in modalità differenti da quelle ordinarie, costituisce attività istituzionale. Pertanto l’invio di materiale è non solo consentito, ma anche incentivato dal M.I. (nota 388 del 17/03/2020). A tal proposito si ricorda che è sempre utile che il Ds integri al meglio (formula più ampia possibile) il documento di informativa al trattamento dei dati fornito agli alunni ad inizio anno.

FAQ 71

Può un minorenne avere un indirizzo email personale? In caso affermativo, lo può impiegare nello scambio autonomo di materiale con i docenti o per accedere a una piattaforma (sempre per ragioni didattiche)?

Se il minore ha un suo account di posta personale, lo stesso potrà essere utilizzato per l’inoltro del materiale didattico. Come già specificato nella Faq precedente (n. 70), si tratta di attività istituzionale e dal punto di vista della privacy è importante che il Ds, insieme al DPO, integri l’informativa per il trattamento dei dati rilasciata ad inizio anno, prevedendo, se non già incluso, anche tale tipo di dato personale.

FAQ 72

Un Docente positivo al coronavirus è stato ricoverato dal 16 al 30 marzo, e dal 31 marzo al 20 aprile è assente per malattia. Per la sua sostituzione è stato nominato un supplente solo per le 6 ore che il titolare svolge sul sostegno, mentre non vi è stata nomina di supplenza sulle ore per le quali svolge attività di potenziamento. È corretto?

Si, il comportamento è corretto. La nota sulle supplenze 38905 del 28/08/2019 precisa che "I posti del potenziamento introdotti dall’art.1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni". Pertanto bene ha fatto ad assegnare solo le 6 ore sulle attività di sostegno, non essendo state programmate attività curricolari sulle altre 12 ore.

FAQ 73

Ai sensi dell’art.87 del D.L.18/2020, prima di esentare il personale dal servizio, nel caso in cui lo stesso non possa essere adibito a lavoro agile, si devono utilizzare le ferie pregresse. I prefestivi vanno conteggiati come ferie?

Le giornate prefestive sono considerate comunque feriali. Nel caso in cui la chiusura dell’Istituzione scolastica fosse già stata deliberata dal Consiglio di Istituto, le giornate prefestive, eventualmente non lavorate, possono essere coperte con i tradizionali istituti contrattuali: ferie pregresse (se ancora disponibili), riposi compensativi, ferie in corso.

FAQ 74

Si può frazionare un posto di personale ATA per attribuire una supplenza per meno di 36 ore?

Il regolamento delle supplenze del personale ATA (D.M.430/2000), all’art.4 “Completamento di orario e cumulabilità di rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico” prevede la possibilità, per coloro cui è stata conferita supplenza su orario ridotto, di conseguire completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il personale di ruolo. Di conseguenza, il posto può essere frazionato nel caso in cui l’avente titolo alla nomina sia già titolare di supplenza con orario ridotto e chieda di completare il suo orario. Ricordiamo inoltre che l’art. 58 del CCNL 2006/09, confermato nell’ultimo rinnovo del contratto, prevede la possibilità di costituire posti a tempo parziale “mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti”.

FAQ 75

Chiedo delucidazioni rispetto alla circolare 2 del Ministro della Pubblica Amministrazione. Poiché vi si afferma che prima di accedere al lavoro agile occorre fruire delle ferie pregresse, intendendo come tali quelle del 2019, dovremmo chiedere al personale di avvalersene, rivedendo l'organizzazione che ci siamo dati in questi giorni? I lavoratori potrebbero rifiutarsi e preferire lavorare in presenza?

Con riguardo al tema delle ferie pregresse, la circolare afferma che l’esercizio delle prerogative datoriali in materia si esercita con riferimento alla disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Il Ministero della P.A., richiamando le disposizioni contenute nei diversi CCNL di comparto, ricorda che le stesse pongono un limite alla discrezionalità del datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione delle ferie - non godute dal lavoratore nell'anno di maturazione per “indifferibili esigenze di servizio” - entro il primo semestre dell’anno successivo. A tal proposito, preme ricordare che lo stesso CCNL Scuola del 2007 all’art.13, comma 10, prevede che “il personale ATA fruirà delle ferie non godute [nel precedente anno scolastico] – di norma – non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del Dsga”.
Rispetto all’identificazione delle “ferie pregresse” il Ministero della P.A. specifica che - oltre alle ferie del 2018 o precedenti – l’art. 87 deve intendersi riferito anche a quelle del 2019 non ancora fruite, e che in un contesto caratterizzato dall’eccezionalità e dall’emergenza rientra nei poteri datoriali la possibilità di utilizzare, in una dimensione di sistema e di salvaguardia delle esigenze organizzative, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore. Conseguentemente - ferma restando la prioritaria scelta del legislatore, in termini generali, a favore del lavoro agile – il Ministero della Pubblica Amministrazione valuta come pienamente legittimo il ricorso da parte delle amministrazioni all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività. Considerata la specificità delle disposizioni contrattuali riguardanti il settore scuola, si deve tenere conto che il periodo di riferimento non è l’anno solare 2019, bensì l’a.s.2018/19, come precisato nella nota del ministero n. 392 del 19 marzo 2020. Non rientrano, invece, nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse che devono necessariamente essere godute nell’anno di riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.

FAQ 76

Un supplente ha terminato il contratto il 15/03 con titolare rientrata il 16/03. Si può prorogare il Contratto della supplente con art. 121 del D.L. 18/2020?

La faq nr.52 aveva a suo tempo evidenziato come, salvo indicazioni di carattere diverso da parte del Ministero dell’Istruzione, la disposizione contenuta nel D.L.18/2020 avesse validità dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La recente nota nr. 8615 del 5 aprile della DGRUF ribadisce che le disposizioni si applicano solo dall’entrata in vigore della disposizione di legge, ovvero dal 17 marzo 2020, senza alcun effetto retroattivo. Detto questo, alla supplente il contratto non può essere prorogato.

FAQ 77

Una Docente in maternità comunica di voler rientrare in servizio dopo le vacanze pasquali; ha 10 ore in una scuola e 8 in un’altra. Al suo rientro, come gestire la riduzione per allattamento? E che fare con la supplente che attualmente la sostituisce?

Innanzitutto è bene precisare che la riduzione di orario compete alla docente nella misura di un’ora se la giornata di lavoro è inferiore a 6 e due ore per orario di servizio maggiore. Nel caso in specie, alla docente dovrebbero spettare 5 ore di riduzione (nell’ipotesi di orario distribuito su 5 giorni e mai superiore a 5 ore giornaliere). A questo proposito è bene ricordare che il Ministero era intervenuto con telex 22 febbraio 1985 nr.278 in cui precisava che “…la riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale”, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento. Nel caso in cui, a causa della distribuzione delle ore di disciplina nelle diverse classi, non possano garantirsi le ore di riduzione come da disposizioni, il Dirigente avrà cura di distribuire le classi nel modo più efficace, riducendo al minimo le ore eventualmente a disposizione della docente titolare. Sulle ore corrispondenti alla riduzione di orario, ovviamente, prosegue il servizio del supplente già nominato.

FAQ 78

A proposito dei permessi ex lege 104 e del loro incremento (12+3+3), si può richiedere che siano fruiti in maniera continuativa, onde evitare il venir meno della continuità didattica per gli alunni a causa del ricorso a supplenze diverse?

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 e sono fruibili:

  • dai lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992)
  • dai lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave, i quali hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992)

I lavoratori che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni (complessivi) nei due mesi. Le modalità per la richiesta e l'utilizzo rimangono le stesse di sempre. Pertanto è il lavoratore che chiede di fruirne secondo le necessità del disabile assistito. In questo senso si esprime anche la circolare nr. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 1° aprile 2020.

FAQ 79

Per l’orario di servizio degli assistenti tecnici assegnati in forza del D.L.18/2020 (art.120) va mantenuta la proporzione prevista dal contratto (24 ore di affiancamento didattica e 12 ore per manutenzioni)?

Le 36 ore di servizio degli assistenti tecnici sono utilizzate secondo le normali disposizioni previste dal CCNL Scuola. L’art. 120 del DL 18 al comma 4 dispone, senza ulteriori specificazioni riguardanti le modalità di prestazione del servizio: “Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita…”.

FAQ 80

Gli assistenti tecnici possono provvedere, nell’ambito del loro orario, ad erogare “formazione tecnica di primo impatto” a docenti e/o amministrativi o devono limitarsi al solo supporto tecnico?

Se per formazione tecnica di primo impatto si intende una attività di consulenza la risposta è sì. Infatti il decreto ministeriale 186 del 26 marzo 2020 prevede che gli assistenti tecnici informatici svolgano la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d’uso, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento. Resta in capo alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.

FAQ 81

Sono previsti fondi specifici per mettere a disposizione degli alunni la strumentazione indispensabile per avvalersi della DAD?

Sì. Fra gli 85 milioni stanziati dal DL 18/2020 e di cui con DM 186/2020 e la successiva nota 562 del 28 marzo è stata definita la ripartizione, 70 milioni sono utilizzabili per dotare dei necessari dispositivi, attraverso forme di comodato d’uso, gli studenti meno abbienti. Nella ripartizione alle scuole è indicata per ogni istituto la somma a tal fine destinata. Il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) fornirà un supporto costante alle scuole; a tal fine è stata attivata un’apposita sezione dedicata alla gestione dell’“emergenza COVID-19. A partire da lunedì 30 marzo possono essere formulate richieste di chiarimento o di supporto alle quali “saranno fornite risposte tempestive ed efficaci su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale collegate all’attuazione delle misure richiamate nella presente nota e, più in generale, alla gestione della situazione emergenziale".

FAQ 82

Per questioni di sicurezza, non ritengo opportuno prevedere l’impiego degli assistenti tecnici nominati ai sensi del D.L.18/2020 in servizi di manutenzione in presenza al domicilio dello studente. Sbaglio?

Il lavoro degli assistenti tecnici si svolge ordinariamente in smart-working se la scuola è chiusa ed eccezionalmente (almeno fino a tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche) in presenza presso la scuola. Non è assolutamente previsto l’impiego di detto personale in operazioni di manutenzione presso l’abitazione degli studenti.

FAQ 83

Nei giorni stabiliti come vacanze pasquali nel calendario scolastico regionale, i collaboratori scolastici devono utilizzare giornate di ferie pregresse e/o già maturate?

Tutto dipende dalla delibera del consiglio di Istituto riguardo al calendario scolastico e alla organizzazione che la scuola si è data in contrattazione, sentito anche il parere del personale ATA. Qualora, a seguito della delibera del Consiglio di Istituto, la scuola sia chiusa per le vacanze di Pasqua, il DS invita il personale ad utilizzare i vari istituti contrattuali previsti dal CCNL 2007 (ferie pregresse, ferie dell’anno scolastico 2019/2020, recuperi).

FAQ 84

Il 22 aprile scade il termine di fruizione dei permessi orari di allattamento di una docente di matematica di scuola media. Sulle ore di allattamento è in servizio un supplente per 6 ore settimanali, al quale è stata assegnata una classe (matematica e scienze). Terminato il periodo di allattamento, il supplente continua la supplenza o no?

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla DGRUF con nota 8615 del 5 aprile 2020, nel caso di rientro del docente alla supplente non potrà essere prorogato il contratto.

FAQ 85

Posso acquistare notebook con iva al 4%?

La nota prot. 510 del 24/03/2020 precisa che il canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’amministrazione e le istituzioni scolastiche su tematiche amministrative contabili è rappresentato dal servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) con un’apposita sezione dedicata alla gestione dell’“emergenza C/OVID-19” a partire da lunedì 30 marzo, attraverso il seguente percorso: Sidi => applicazione sidi => gestione finanziario contabile => help desk amministrativo contabile nelle seguenti fasce orarie: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.
È possibile anche consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse tramite il seguente percorso: SIDI => Applicazioni SIDI => Gestione Finanziario Contabile => Help Desk Amministrativo Contabile. Consigliamo, pertanto di rivolgersi al HDAC.

FAQ 86

Una Docente di ruolo ha chiesto a suo tempo aspettativa senza retribuzione fino al 6 giugno 2020 per ricongiungersi con marito e figlio minore in Grecia. Al suo posto è stata nominata una supplente con contratto fino al 6 giugno. La titolare può interrompere l’aspettativa e rientrare in servizio?

Nell’orientamento applicativo ARAN SCU 039 del 7/12/2011 si precisa: "Si ritiene utile rilevare che l’aspettativa per motivi di famiglia o personali, prevista dall’art. 18, comma 1 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/57, i quali nulla dispongono sulla interruzione di tale aspettativa ma solo sulla revoca della stessa ad opera del dirigente scolastico per ragioni di servizio".
Inoltre nell’ orientamento SCU 025 dell’ARAN, in merito all’art. 18 del CCNL 2007, viene precisato che: “L’art. 18 del CCNL 29-11-2007, contratto vigente per il comparto scuola, nel trattare dell’aspettativa di famiglia non ha alcuna previsione né alcun divieto sulla possibilità di interruzione per alcun motivo di detto istituto. Detta interruzione si deve però ritenere possibile, se per causa di malattia per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabile con l’aspettativa per motivi di famiglia".
In base a tali orientamenti, siamo dell’avviso che l'aspettativa non possa essere interrotta volontariamente dal dipendente, ma solo revocata dal Dirigente Scolastico, per ragioni di servizio e che non sia possibile il rientro anticipato per mera volontà del docente. Infine, il contratto del supplente al 6 giugno non può essere revocato. Vedi l’orientamento ARAN SCU 069.

FAQ 87

Chi lavora con un Part time di 18 ore articolato su 3 giorni in verticale, a quanti giorni di permesse ex lege 104 ha diritto con le nuove disposizioni?

Come precisato anche dalle Faq predisposte dal Ministero del Lavoro, i lavoratori che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese). Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre. Secondo le indicazioni da sempre da noi fornite, i permessi previsti dalla L.104/92 non sono soggetti a rideterminazione, tenuto conto della primaria esigenza dell’assistito come previsto dalla Legge.

FAQ 88

Una docente di scuola dell'Infanzia è stata assunta nel 2019 per concorso, presentando il diploma, pur essendo in possesso di laurea in scienze della formazione primaria. In occasione delle operazioni di mobilità per l’a.s.2020/21 chiede che la laurea possa essere considerata non titolo di accesso ma quale titolo aggiuntivo con riconoscimento dei 5 punti. È possibile?

No. Il CCNI sulla mobilità stabilisce alla nota 12 dell'allegato 2 della tabella di valutazione, che ".... Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza...". Di conseguenza, la docente avrà diritto ad utilizzare la laurea quale titolo aggiuntivo solo se la laurea è riferita alla scuola primaria, essendo in tal caso titolo di accesso per ordine di scuola diverso da quello di appartenenza.

FAQ 89

Una docente chiede di astenersi per maternità (parto presunto 15 giugno) esclusivamente dopo il parto ai sensi circolare INPS nr. 148 del 12 dicembre 2019. La circolare riguarda solo il settore privato o vale anche per lavoro pubblico e scuola?

La norma di legge di riferimento è di carattere generale, quindi si applica anche nel settore pubblico. La legge 145 del 2018 prevede all'art.1 comma 485: "All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro
»".
Pertanto, la docente ha facoltà di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista ed il medico competente attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

FAQ 90

Come indicato dall'art. 87, comma 3, del DL 18/2020, nonché dalla nota MI 18 marzo 2020, n. 392 e dalla circolare 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, prima di esentare motivatamente i dipendenti dal servizio, si può ricorrere, tra gli altri, allo strumento della banca ore. Si chiede cosa si intende per "banca ore" nelle Istituzioni scolastiche.

Per il settore scuola, compreso nell’ambito del comparto istruzione e ricerca, la contrattazione collettiva non ha inteso disciplinare l’istituto alternativo della “banca ore”. Le modalità con le quali il personale scolastico può fruire dei riposi compensativi restano quelli indicati dall’art.54 del CCNL 2006/09, che li prevede nel periodo di sospensione delle attività didattiche (a domanda) e con riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. L’art.5 del D.Lgs. 66/2003 “Attuazione delle direttive CEE concernente aspetti dell’organizzazione del lavoro”, al comma 2, prevede che “… i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario”.
Al comma 5 del medesimo decreto legislativo, al secondo periodo si stabilisce che “I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
Il CCNL Scuola 2006/09, all’art.54 nel disciplinare i ritardi, i recuperi e i riposi compensativi del personale ATA, prevede, al comma 4, che “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica”. L’help desk del SIDI, intervenendo sulla questione, ha ribadito che “così come avviene per la fruizione di riposi compensativi, le modalità di istituzione e di gestione della banca ore sono demandate alla contrattazione collettiva”.