D.L.137/2020 - Modifica alle disposizioni relative al congedo per quarantena dei figli

02.11.2020 19:51

Il Decreto Legge 137/2020 (cosiddetto Decreto "Ristori") ha previsto agli artt.21 e 22 disposizioni per la scuola. L'art.21 ha previsto 85 milioni per l'anno 2020 da destinare agli istituti scolastici, finalizzati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione, da parte degli studenti e delle studentesse meno abbienti, delle attività di didattica a distanza. Tali risorse verranno ripartite con un Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica e del contesto socio-economico delle famiglie.
L'art.22 è intervenuto, invece, sulle disposizioni che erano state introdotte con l'art.21-bis della Legge 126/2020 (conversione del D.L.104/220). In particolare, il nuovo Decreto Legge è intervenuto sulle assenze per "quarantena del figlio". Innanzitutto il limite di età del figlio convivente per poter beneficiare delle agevolazioni è stato elevato da 14 a 16 anni. Inoltre, oltre alle originarie motivazioni già previste (quarantena a seguito di contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati, strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche) è stata aggiunta anche quella relativa al caso della sospensione della didattica in presenza.
Ricordiamo che le agevolazioni previste consistono nella possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e, ove ciò non fosse possibile, di astenersi per tutto o parte del periodo della quarantena con una indennità pari al 50% della retribuzione con copertura della assenza da contribuzione figurativa.
Nel caso di astensione dal lavoro per figlio di età superiore ai 14 anni ma inferiore ai 16 il genitore avrà diritto ad astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità e nemmeno contribuzione figurativa.